Trib. Torino, sentenza 02/04/2024, n. 2010
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Testo completo
N. R.G. 21732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 21732/2023 promossa da:
TA CA IN, nato in [...] il [...];
BI CA
SA nato in [...] il [...];
AB CA SA nato in [...] il
10.10.1978;
FA CA SA nato in [...] il [...];
NR
CA IN nato in [...] il [...];
tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Giovanni Bonato, come da procura in atti
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
1 Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Per il Ministero dell'Interno: non costituito
MOTIVI IN FATTO
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di US IO CO (o
OS IO CO) nato a [...] il [...] (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (cfr. doc. 4);
- che l'avo italiano US IO CO (o OS IO CO), in data
4.1.1922, contraeva matrimonio con ME AG (cfr. doc. 5) e dalla loro unione nasceva RM CO, nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 7);
- che RM CO, in data 11.2.1950, contraeva matrimonio con NI ES de
MA (cfr. doc. 8) e dalla loro unione nascevano AN RI CO de MA, nata in
Brasile il 13.2.1952 (cfr. doc. 9) e RI de TI CO de MA, nata in [...] il
29.5.1954 (cfr. doc. 11);
- che AN RI CO de MA, in data 6.2.1976, contraeva matrimonio con LU
LO RO (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nascevano AB MA RO, nato in
Brasile il 10.10.1978 (cfr. doc. 13), odierno ricorrente, AB MA RO, nato in
Brasile il 22.2.1980 (cfr. doc. 15), odierno ricorrente e IO MA RO, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 17), odierno ricorrente;
- che RI de TI CO de MA, in data 9.7.1977, contraeva matrimonio con
EL de IV MA (cfr. doc. 12) e dalla loro unione nascevano TA MA
MA, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 19), odierno ricorrente e HE MA
MA, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 21), odierno ricorrente;
- che US IO CO (o OS IO CO), ascendente diretto dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis alla propria figlia legittima RM CO, la quale a sua volta l'ha trasmessa iure sanguinis alle proprie figlie legittime AN RI CO de MA e RI de TI
CO de MA;
che AN RI CO de MA l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri figli legittimi AB MA RO, AB MA RO e IO MA RO e che RI de TI CO de MA l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri figli legittimi
TA MA MA e HE MA MA.
2
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il Ministero. Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Carmagnola (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la
3
situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni (cfr. doc. 28, 29, 30 e
31).
In questi casi, dunque, è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del Consolato.
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Consolati siano irragionevoli e che contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 21732/2023 promossa da:
TA CA IN, nato in [...] il [...];
BI CA
SA nato in [...] il [...];
AB CA SA nato in [...] il
10.10.1978;
FA CA SA nato in [...] il [...];
NR
CA IN nato in [...] il [...];
tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Giovanni Bonato, come da procura in atti
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
1 Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Per il Ministero dell'Interno: non costituito
MOTIVI IN FATTO
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di US IO CO (o
OS IO CO) nato a [...] il [...] (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (cfr. doc. 4);
- che l'avo italiano US IO CO (o OS IO CO), in data
4.1.1922, contraeva matrimonio con ME AG (cfr. doc. 5) e dalla loro unione nasceva RM CO, nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 7);
- che RM CO, in data 11.2.1950, contraeva matrimonio con NI ES de
MA (cfr. doc. 8) e dalla loro unione nascevano AN RI CO de MA, nata in
Brasile il 13.2.1952 (cfr. doc. 9) e RI de TI CO de MA, nata in [...] il
29.5.1954 (cfr. doc. 11);
- che AN RI CO de MA, in data 6.2.1976, contraeva matrimonio con LU
LO RO (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nascevano AB MA RO, nato in
Brasile il 10.10.1978 (cfr. doc. 13), odierno ricorrente, AB MA RO, nato in
Brasile il 22.2.1980 (cfr. doc. 15), odierno ricorrente e IO MA RO, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 17), odierno ricorrente;
- che RI de TI CO de MA, in data 9.7.1977, contraeva matrimonio con
EL de IV MA (cfr. doc. 12) e dalla loro unione nascevano TA MA
MA, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 19), odierno ricorrente e HE MA
MA, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 21), odierno ricorrente;
- che US IO CO (o OS IO CO), ascendente diretto dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis alla propria figlia legittima RM CO, la quale a sua volta l'ha trasmessa iure sanguinis alle proprie figlie legittime AN RI CO de MA e RI de TI
CO de MA;
che AN RI CO de MA l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri figli legittimi AB MA RO, AB MA RO e IO MA RO e che RI de TI CO de MA l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri figli legittimi
TA MA MA e HE MA MA.
2
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il Ministero. Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Carmagnola (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la
3
situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni (cfr. doc. 28, 29, 30 e
31).
In questi casi, dunque, è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del Consolato.
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Consolati siano irragionevoli e che contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di
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