Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2125

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2125
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2125
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando
in esito all'udienza del 14 ottobre 2024, a trattazione scritta ex art. 127 ter,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 6591/2023 R.G. e vertente
TRA
AN LA UC (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Chiara Isgrò
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Ambito territoriale per la provincia di Messina in persona dei rispettivi legai rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario, dr.ssa Alessandro Meliadò
RESISTENTI

ISTITUTO Comprensivo “ Stefano D'Arrigo” di Venetico (Me), in persona del
Dirigente pro tempore, non costituito in giudizio
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: valutazione servizio pre ruolo- anzianità di carriera
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE


1. Esame dei fatti di causa

Con ricorso depositato in data 27.12.2023 la ricorrente premetteva di essere docente di scuola primaria titolare di cattedra presso l'Istituto “D'Arrigo” di Venetico, dove nell'anno scolastico 2021-2022 le erano state assegnate le classi I°C e I°D nelle quali insegnava le materie di scienze, geografia, musica, arte e tecnologia.
Riferiva che il detto insegnamento proseguiva anche nel successivo anno scolastico 2022-
2023 ma che nell'anno 2023-2024, con circolare n. 4 dell'08.09.2023 la D.S- Laura Aliberti, pur assegnandole le classi III C e III D, ne limitava l'insegnamento alle sole materie di musica, arte e tecnologia, escluse quelle di scienze e geografia, venendo assegnate solo n. 6 ore di disciplina e n. 16 ore di supporto.
Esponeva di avere richiesto, richiamata la continuità didattica, la riconferma delle materie di scienza e geografia senza ricevere riscontro e che, solo a seguito di un'ulteriore pec del
07.11.2023 la Direttrice Scolastica le comunicava che le assegnazioni dei docenti ai plessi ed alle classi si erano svolte nel rispetto del disposto dell'art. 25 D. Lgs. n. 165/2001, dei criteri stabiliti dagli organi collegiali e in sede di contrattazione d'Istituto e ciò al fine di
“assicurare il funzionamento ottimale del servizio scolastico offerto all'utenza”, ma senza fornire alcuna motivazione specifica.
Osservava che il provvedimento era stato adottato in violazione delle regole procedimentali fissate, per l'assegnazione ai docenti delle classi, dal combinato disposto degli articoli
7
,8,10 e 396 d.lgs. 297/1994 e articolo 25 del d.lgs. 151/2001.
Evidenziava che il dirigente scolastico ha propri poteri, che però deve esercitare nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, per cui se è vero che ai dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, è altrettanto vero che tuttavia questi devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali della scuola.
Richiamava quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 11548 del 2020, ha statuito che l'assegnazione dei docenti alle classi da parte dei dirigenti scolastici deve essere effettuata applicando rigorosamente i criteri fissati dal Consiglio di Istituto e tenendo nel debito conto il parere del Collegio dei docenti.
Osservava che non vi era una motivazione adeguata e congrua nel provvedimento dell'10.11.2023 adottato dal dirigente scolastico, non potendosi ritenere sufficiente e soddisfacente il mero richiamo a norme di legge e alla contrattazione collettiva che, al contrario, consente di verificare che venivano approvati a unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l'a.s. 2023-2024, tra i quali al primo posto proprio la continuità didattica.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di assegnazione delle sole materie di musica, arte e tecnologia e conseguentemente, condannare l'amministrazione scolastica ad assegnare anche le materie di scienze e geografia nelle classi III C e III D per l'anno scolastico 2023-2024 e anche per gli anni scolastici successivi, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con memoria depositata in data 17.03.2024 si
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