Trib. Trento, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1422/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1422 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 27. , residente in [...], elettivamente C.F._2
domiciliata in Trento, via Galleria Tirrena n. 10 presso lo Studio dell'Avv. Paola
Paolazzi (C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
delega in allegato al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
02.09.1962, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Bolzano, Via Talvera nr. 3 presso lo studio dell'Avv. Bruno
Giudiceandrea (C.F. ) che lo rappresenta e difende come C.F._5
da mandato depositato in atti,
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26 settembre 2024 le parti concludevano come da note scritte il cui contenuto viene di seguito riportato.
Conclusioni di parte ricorrente: “1)pronunciare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con addebito al marito, per il matrimonio contratto a Tehran (Iran) il giorno 3 aprile 1998, trascritto presso gli uffici di Stato Civile del Comune di AZ al N. 6 P. 2 S. C anno 2007, e con ordine di trascrizione presso gli uffici di Stato civile di tale Comune;
2) venga assegnata la casa familiare sita in AZ
(TN), via Giuseppe Verdi n. 3, lettera b, alla moglie che ivi abiterà con i figli Per_
e 3) sia disposto a carico del signor di Per_1 Controparte_2
Per_ contribuire al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Per_1 versamento di un assegno mensile alla madre di € 800,00.- ciascuno, e quindi complessivamente di € 1.600,00.-, sino al mese agosto 2023, e dal mese di settembre 2023 con un assegno di € 500,00 per figlio e quindi complessivamente di € 1.000,00;
a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo;
o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da versare entro il 10 di ogni mese;
4) Sia disposto che le
Per_ spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli e Per_1
saranno a carico dei genitori al 50%, ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso, con preventivo accordo per importi unitariamente superiori ad € 150,00. Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate
Pag. 2 di 17 nelle linee guida del CNF. 5) Sia disposto a carico del signor CP_2
di contribuire al mantenimento della coniuge con il
[...] Parte_1
versamento di un assegno mensile in favore della stessa di € 1.000,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, dalla data della domanda sino alla mensilità di agosto 2023, dando atto che la ricorrente rinuncia all'assegno in suo favore a far data dal mese di settembre 2023. 6) Sia disposto che i figli Per_1
Per_ e si intenderanno a carico della madre ai fini della percezione dell'assegno unico nazionale, degli assegni regionali e dell'erogazione di qualsiasi eventuale contributo e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia. 7) Sia disposto che ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
8)
Con condanna alle competenze professionali del presente giudizio, oltre cnpa e iva”.
Conclusioni di parte resistente: “Il procuratore del dott. Controparte_1
si riporta alla comparsa di costituzione e risposta di data 23.5.2023 e 26.2.2024
e chiede il rigetto delle domande avverse nonché l'assegnazione dell'alloggio coniugale al convenuto. Dimette l'elenco delle patologie che affliggono quest'ultimo unitamente alla relativa documentazione medica e sanitaria, di cui chiede l'acquisizione previa rimessione in termini, siccome di formazione successiva alla scadenza del 24.7.2023 all'uopo fissata ex art. 183 V co. c.p.c.
e/o non potuta reperire prima”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 10 giugno 2022, premetteva di avere contratto Parte_1
matrimonio con il resistente in data 03.04.1998, a Controparte_1
Pag. 3 di 17
Theran, trascritto presso gli Uffici di Stato civile del Comune di AZ al
N. 6 P. II S. C anno 2007;
aggiungeva inoltre che, dalla loro unione, erano nati il figlio , in data 12.06.2002, e la figlia in data 13.04.2005;
che la Per_1 Per_2 famiglia, originaria dell'Iran, aveva vissuto in AZ, via G. Verdi nr. 3/B, in un immobile di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno;
che, negli anni trascorsi in Italia, la ricorrente, laureata in medicina in Iran, non aveva potuto esercitare la propria professione e che, pertanto, si era sempre occupata della cura della famiglia, mentre il marito lavorava come medico di base;
che, dopo la nascita dei figli, il marito aveva posto in essere condotte controllanti e violente, sia nei confronti della ricorrente, sia nei confronti dei figli;
che, in particolare, il sig. obbligava la moglie alla rendicontazione delle spese effettuate ed CP_1
impediva ai membri della famiglia di effettuare altre spese, come l'acquisto di un cellulare nuovo dopo la rottura di quello vecchio;
che, a seguito di alcuni episodi particolarmente violenti, la sig.ra anche grazie all'aiuto del figlio, Pt_1
chiedeva l'intervento dei Carabinieri;
che, dopo anni di vessazioni, la sig.ra si rivolgeva al Centro Antiviolenza di Trento, nel quale trovava un Pt_1
supporto psicologico per affrontare la propria situazione e, conseguentemente, chiedere la separazione;
che anche i figli vivevano in uno stato di paura e soggezione, tanto che il figlio sviluppava problemi di tipo psichiatrico Per_1
(ossessione e depressione) ed era attualmente in cura presso il Centro di Salute mentale di Borgo Valsugana.
Alla luce dei fatti sopra riportati, la ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la separazione giudiziale dal resistente, con addebito a quest'ultimo;
che fosse assegnata la casa familiare alla sig.ra chiedeva, inoltre, che la figlia Pt_1 Per_2
allora ancora minorenne, fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
che il marito venisse onerato del mantenimento dei figli in misura pari ad euro 800,00 ciascuno, oltre che del pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e
Pag. 4 di 17
del 20% a carico della madre;
infine, che il marito versasse a titolo di mantenimento della moglie euro 1.000,00.
Il resistente non si costituiva.
Con ordinanza del 20.10.2022, il Giudice disponeva l'audizione della figlia
allora minorenne. Persona_3
In data 16.01.2023, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione adibita a casa familiare;
disponeva un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro Per_2
500,00, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi, e un assegno pari ad euro 300,00 per il figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al
50%;
disponeva, infine, per la sig.ra un assegno di mantenimento di Pt_1
misura pari ad Euro 250,00.
In data 23.05.2023, si costituiva il sig. con comparsa di costituzione e CP_1
risposta, nella quale contestava la ricostruzione svolta dalla moglie. Asseriva, inoltre, di aver sempre provveduto alle esigenze economiche della famiglia e di essersi attivato per trovare un'occupazione per la moglie e la figlia. Dichiarava che i rapporti con il figlio erano da tempo molto tesi. Pertanto, il sig. Per_1
chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla moglie. CP_1
A seguito di reclamo, proposto dalla ricorrente davanti alla Corte d'Appello di
Trento, i provvedimenti provvisori emanati con ordinanza del 16.01.2023 venivano riformati, attribuendo ad entrambi i figli un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 ed alla ricorrente un assegno pari ad euro 700,00.
Pag. 5 di 17
In data 4.10.2023, il Tribunale di Trento pronunciava sentenza parziale di separazione, con la quale si accertava il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria.
All'udienza del 06.03.2024, veniva assunta la prova orale ammessa e la causa veniva rinviata all'udienza del 17.04.2024.
Infine, all'udienza del 26.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………………..
Orbene, ciò posto, in via preliminare, va
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1422/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1422 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 27. , residente in [...], elettivamente C.F._2
domiciliata in Trento, via Galleria Tirrena n. 10 presso lo Studio dell'Avv. Paola
Paolazzi (C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
delega in allegato al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
02.09.1962, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Bolzano, Via Talvera nr. 3 presso lo studio dell'Avv. Bruno
Giudiceandrea (C.F. ) che lo rappresenta e difende come C.F._5
da mandato depositato in atti,
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26 settembre 2024 le parti concludevano come da note scritte il cui contenuto viene di seguito riportato.
Conclusioni di parte ricorrente: “1)pronunciare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con addebito al marito, per il matrimonio contratto a Tehran (Iran) il giorno 3 aprile 1998, trascritto presso gli uffici di Stato Civile del Comune di AZ al N. 6 P. 2 S. C anno 2007, e con ordine di trascrizione presso gli uffici di Stato civile di tale Comune;
2) venga assegnata la casa familiare sita in AZ
(TN), via Giuseppe Verdi n. 3, lettera b, alla moglie che ivi abiterà con i figli Per_
e 3) sia disposto a carico del signor di Per_1 Controparte_2
Per_ contribuire al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Per_1 versamento di un assegno mensile alla madre di € 800,00.- ciascuno, e quindi complessivamente di € 1.600,00.-, sino al mese agosto 2023, e dal mese di settembre 2023 con un assegno di € 500,00 per figlio e quindi complessivamente di € 1.000,00;
a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo;
o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da versare entro il 10 di ogni mese;
4) Sia disposto che le
Per_ spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli e Per_1
saranno a carico dei genitori al 50%, ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso, con preventivo accordo per importi unitariamente superiori ad € 150,00. Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate
Pag. 2 di 17 nelle linee guida del CNF. 5) Sia disposto a carico del signor CP_2
di contribuire al mantenimento della coniuge con il
[...] Parte_1
versamento di un assegno mensile in favore della stessa di € 1.000,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, dalla data della domanda sino alla mensilità di agosto 2023, dando atto che la ricorrente rinuncia all'assegno in suo favore a far data dal mese di settembre 2023. 6) Sia disposto che i figli Per_1
Per_ e si intenderanno a carico della madre ai fini della percezione dell'assegno unico nazionale, degli assegni regionali e dell'erogazione di qualsiasi eventuale contributo e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia. 7) Sia disposto che ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
8)
Con condanna alle competenze professionali del presente giudizio, oltre cnpa e iva”.
Conclusioni di parte resistente: “Il procuratore del dott. Controparte_1
si riporta alla comparsa di costituzione e risposta di data 23.5.2023 e 26.2.2024
e chiede il rigetto delle domande avverse nonché l'assegnazione dell'alloggio coniugale al convenuto. Dimette l'elenco delle patologie che affliggono quest'ultimo unitamente alla relativa documentazione medica e sanitaria, di cui chiede l'acquisizione previa rimessione in termini, siccome di formazione successiva alla scadenza del 24.7.2023 all'uopo fissata ex art. 183 V co. c.p.c.
e/o non potuta reperire prima”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 10 giugno 2022, premetteva di avere contratto Parte_1
matrimonio con il resistente in data 03.04.1998, a Controparte_1
Pag. 3 di 17
Theran, trascritto presso gli Uffici di Stato civile del Comune di AZ al
N. 6 P. II S. C anno 2007;
aggiungeva inoltre che, dalla loro unione, erano nati il figlio , in data 12.06.2002, e la figlia in data 13.04.2005;
che la Per_1 Per_2 famiglia, originaria dell'Iran, aveva vissuto in AZ, via G. Verdi nr. 3/B, in un immobile di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno;
che, negli anni trascorsi in Italia, la ricorrente, laureata in medicina in Iran, non aveva potuto esercitare la propria professione e che, pertanto, si era sempre occupata della cura della famiglia, mentre il marito lavorava come medico di base;
che, dopo la nascita dei figli, il marito aveva posto in essere condotte controllanti e violente, sia nei confronti della ricorrente, sia nei confronti dei figli;
che, in particolare, il sig. obbligava la moglie alla rendicontazione delle spese effettuate ed CP_1
impediva ai membri della famiglia di effettuare altre spese, come l'acquisto di un cellulare nuovo dopo la rottura di quello vecchio;
che, a seguito di alcuni episodi particolarmente violenti, la sig.ra anche grazie all'aiuto del figlio, Pt_1
chiedeva l'intervento dei Carabinieri;
che, dopo anni di vessazioni, la sig.ra si rivolgeva al Centro Antiviolenza di Trento, nel quale trovava un Pt_1
supporto psicologico per affrontare la propria situazione e, conseguentemente, chiedere la separazione;
che anche i figli vivevano in uno stato di paura e soggezione, tanto che il figlio sviluppava problemi di tipo psichiatrico Per_1
(ossessione e depressione) ed era attualmente in cura presso il Centro di Salute mentale di Borgo Valsugana.
Alla luce dei fatti sopra riportati, la ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la separazione giudiziale dal resistente, con addebito a quest'ultimo;
che fosse assegnata la casa familiare alla sig.ra chiedeva, inoltre, che la figlia Pt_1 Per_2
allora ancora minorenne, fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
che il marito venisse onerato del mantenimento dei figli in misura pari ad euro 800,00 ciascuno, oltre che del pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e
Pag. 4 di 17
del 20% a carico della madre;
infine, che il marito versasse a titolo di mantenimento della moglie euro 1.000,00.
Il resistente non si costituiva.
Con ordinanza del 20.10.2022, il Giudice disponeva l'audizione della figlia
allora minorenne. Persona_3
In data 16.01.2023, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione adibita a casa familiare;
disponeva un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro Per_2
500,00, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi, e un assegno pari ad euro 300,00 per il figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al
50%;
disponeva, infine, per la sig.ra un assegno di mantenimento di Pt_1
misura pari ad Euro 250,00.
In data 23.05.2023, si costituiva il sig. con comparsa di costituzione e CP_1
risposta, nella quale contestava la ricostruzione svolta dalla moglie. Asseriva, inoltre, di aver sempre provveduto alle esigenze economiche della famiglia e di essersi attivato per trovare un'occupazione per la moglie e la figlia. Dichiarava che i rapporti con il figlio erano da tempo molto tesi. Pertanto, il sig. Per_1
chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla moglie. CP_1
A seguito di reclamo, proposto dalla ricorrente davanti alla Corte d'Appello di
Trento, i provvedimenti provvisori emanati con ordinanza del 16.01.2023 venivano riformati, attribuendo ad entrambi i figli un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 ed alla ricorrente un assegno pari ad euro 700,00.
Pag. 5 di 17
In data 4.10.2023, il Tribunale di Trento pronunciava sentenza parziale di separazione, con la quale si accertava il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria.
All'udienza del 06.03.2024, veniva assunta la prova orale ammessa e la causa veniva rinviata all'udienza del 17.04.2024.
Infine, all'udienza del 26.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
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