Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 5181

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 5181
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5181
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
18036 dell'anno 2023 del Ruolo generale nella causa iscritta al nrg
LAVORO
TRA
LF SA, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA BEVILACQUA
RICORRENTE
E
-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.23 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS assumendo: di essere titolare della pensione
Inps cat. INVCIV n. 07145692 dal 01.04.2011, convertita in data 1.04.2015 in pensione sociale al compimento del 65° anno di età;
che in data
01.09.2022 l'Inps gli comunicava che per il periodo dall'aprile 2015 al 30.09.2022 erano stati pagati € 5.038,26 in più sulla pensione cat.
INVCIV n. 07145692 ed assumeva, a fondamento della pretesa, che a seguito di un ricalcolo della pensione cat INVCIV, aveva ricevuto una prestazione
a tale titolo in misura superiore al dovuto;
precisava, altresì, che aveva sempre regolarmente comunicato la sua situazione reddituale all'Ente convenuto per tutti gli anni oggetto dell'indebito.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva: "1. accogliersi il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento d'indebito datato
01.09.2022, (pensione categoria INVCIV n. 07145692), in quanto carente di uno degli elementi essenziali, nonché adottato in violazione/elusione di legge e а distanza di oltre un anno dal periodo di riferimento in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13 della L. 412/91;

2. annullare il predetto provvedimento d'indebito ex art. 21 octies della L. 241 e


revocare il succ. modif. in quanto adottato in violazione di legge;

3. infondato, provvedimento d'indebito in quanto illegittimo, erroneo, nonché adottato in violazione di legge ed in relazione a crediti prescritti, e disporne l'archiviazione;
4. con condanna dell'Inps alla restituzione di tutti gli importi eventualmente ed indebitamente trattenuti sulla pensione della ricorrente, oltre accessori ex lege;

5. solo in subordine ridurre, per quanto di ragione, l'indebito a carico della deducente, disponendo la ripetibilità, ove lo ritenga l'adita
Giustizia, solo dei ratei eventualmente percepiti dopo la comunicazione di indebito;
6.con vittoria di spese e competenze professionali, con
attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
L'INPS, nel costituirsi in giudizio, resisteva all'avverso ricorso
chiedendone il rigetto.
mediante trattazione scritta, attraverso il Disposta la discussione note scritte contenenti le sole istanze e deposito telematico di modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto conclusioni, secondo le dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate
a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore О l'inerzia dell'Inps debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro
tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale.
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