Trib. Pescara, sentenza 19/02/2024, n. 54
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Testo completo
Fascicolo n. 855/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 14.2.2024
PROMOSSO DA
Parte_1
Avv.ti P M, R G e M W e G F,
Via Milano 2 - Lanciano
CONTRO
Controparte_1
Dott. TRIPPITELLI Pierangelo, c/o A , Controparte_2
Via Passolanciano 75 - CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 29.6.2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di aver prestato servizio (quale Controparte_1 docente) in forza di diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2017/2018;
2018/2019;
2020/2021;
2021/2022) e domandando la corresponsione della voce retributiva RPD-Retribuzione Professionale Docenti, che quantificava in €3.660,78, dal attribuita solo ai docenti assunti con CP_1 contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata.
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio in via preliminare eccependo la prescrizione quinquennale delle differenze retributive e nel merito resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Va preliminarmente dichiarata la prescrizione, a fronte della diffida recapitata al
convenuto in data 2.5.2023, delle retribuzioni richieste per il periodo CP_1 anteriore al 2.5.2018.
***
L'emolumento richiesto è previsto dall'art. 7 (Retribuzione professionale docenti) CCNL relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto scuola del 15.3.2001, che dispone quanto segue:
• “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
2
Si tratta dunque di una voce retributiva di nuova istituzione, conglobante il soppresso compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 31.8.1999, e da corrispondersi con le medesime modalità già stabilite da detto art. 25, in particolare ai commi 5 ss., che prevedono una liquidazione su base mensile, ovvero, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o di situazione assimilata, e con quantificazione in base all'orario contrattuale nei casi di part- time, nonché, per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, con riduzione nella stessa misura, e, nei casi di assenza per malattia, con assoggettamento alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del CCNL Scuola 4.8.1995.
Il richiamato art.25 (Compenso individuale accessorio) del CCNI del 31.8.1999 reca infatti la seguente formulazione:
• “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente
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