Trib. Cagliari, sentenza 02/02/2024, n. 160
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1624/2018 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. G Parte_1
C M, rappresentato e difeso dall'avv. D D A per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
S, presso la sede legale, rappresentata e difesa dall'avv. C D per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 aprile 2018, - premesso di essere Parte_1
dipendente della , già Controparte_1 [...]
, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere Controparte_2
di livello D - ha domandato la condanna della datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di retribuzione (euro 1.744,89, oltre accessori), per 147,56 ore di lavoro straordinario confluite nella c.d. banca delle ore e contabilizzate fino al mese di dicembre 2012, inspiegabilmente (a suo dire) cancellate dal conto a partire dal gennaio 2013.
La si è tempestivamente costituita in giudizio per resistere all'azione con CP_1
articolate difese.
Ad avviso della convenuta, ai sensi dell'art. 40 del C.C.N.L. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, integrativo di quello sottoscritto il 7 aprile 1999, il lavoratore, a pena di
pagina 1 di 6
decadenza, avrebbe dovuto optare tra il godimento di riposi compensativi e la monetizzazione delle ore di lavoro straordinario confluite nella banca delle ore, entro l'anno successivo a quello di maturazione del credito;
trattandosi di straordinari prestati fino al 31 dicembre 2011, la scelta avrebbe dovuto essere operata entro il 31 dicembre 2012 e, non essendo stata compiuta, il lavoratore avrebbe perso ogni diritto al riguardo.
Si sarebbe trattato inoltre di una pretesa il cui esercizio sarebbe stato impedito dalla prescrizione e comunque precluso dall'assenza di una preventiva autorizzazione aziendale alla prestazione del lavoro straordinario, necessaria ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile
1999.
2. La disciplina del lavoro straordinario del personale del comparto Sanità è contenuta, ratione temporis, nell'art. 34 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999, che prevede:
“
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs.
502 del 1992 (distretti, presìdi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1624/2018 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. G Parte_1
C M, rappresentato e difeso dall'avv. D D A per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
S, presso la sede legale, rappresentata e difesa dall'avv. C D per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 aprile 2018, - premesso di essere Parte_1
dipendente della , già Controparte_1 [...]
, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere Controparte_2
di livello D - ha domandato la condanna della datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di retribuzione (euro 1.744,89, oltre accessori), per 147,56 ore di lavoro straordinario confluite nella c.d. banca delle ore e contabilizzate fino al mese di dicembre 2012, inspiegabilmente (a suo dire) cancellate dal conto a partire dal gennaio 2013.
La si è tempestivamente costituita in giudizio per resistere all'azione con CP_1
articolate difese.
Ad avviso della convenuta, ai sensi dell'art. 40 del C.C.N.L. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, integrativo di quello sottoscritto il 7 aprile 1999, il lavoratore, a pena di
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decadenza, avrebbe dovuto optare tra il godimento di riposi compensativi e la monetizzazione delle ore di lavoro straordinario confluite nella banca delle ore, entro l'anno successivo a quello di maturazione del credito;
trattandosi di straordinari prestati fino al 31 dicembre 2011, la scelta avrebbe dovuto essere operata entro il 31 dicembre 2012 e, non essendo stata compiuta, il lavoratore avrebbe perso ogni diritto al riguardo.
Si sarebbe trattato inoltre di una pretesa il cui esercizio sarebbe stato impedito dalla prescrizione e comunque precluso dall'assenza di una preventiva autorizzazione aziendale alla prestazione del lavoro straordinario, necessaria ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile
1999.
2. La disciplina del lavoro straordinario del personale del comparto Sanità è contenuta, ratione temporis, nell'art. 34 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999, che prevede:
“
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs.
502 del 1992 (distretti, presìdi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
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