Trib. Cuneo, sentenza 24/04/2024, n. 359
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Testo completo
N. 112 / 2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24 aprile 2024, alle ore 10:00, nella Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, all'udienza del Giudice dott.ssa Chiara Martello, assistita dalla dott.ssa Elisa Pietoso, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 è chiamata la causa
TRA
NO AR TE (C.F.: [...]), in proprio e quale legale rappresentante di FARMACIA NO QUERNITI S.R.L. (P.IVA: 03201690041), già
FARMACIA NO QUERNITI S.N.C., entrambe elettivamente domiciliate in Torino, via
B. Galliari n. 2/bis c/o FARMATUTELA S.R.L. – Società tra Avvocati, presso lo studio dell'Avv. Marco Ottino, dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. CN 1, (P.IVA: 01128930045), in persona in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, via
Carlo Boggio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Piero Giuseppe Reinaudo e dell'Avv. Martina
Peano dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
È presente per parte ricorrente l'Avv. Angela Scelzi per delega dell'Avv. Marco Ottino.
È altresì presente per parte resistente l'Avv. Martina Peano.
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa.
L'Avv. Scelzi si riporta agli atti depositati e alle conclusioni ivi formulate, ivi comprese le istanze istruttorie articolate nel ricorso introduttivo, e, alla luce delle difese espletate, chiede
l'accoglimento del ricorso in opposizione.
1
L'Avv. Peano si riporta alle memorie depositate in atti, chiede il rigetto delle avverse domande e la conferma dell'ordinanza opposta specie in relazione al quantum, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, riservandosi di provvedere in prosieguo di udienza.
* * * * *
Al termine della camera di consiglio, riaperto il verbale, in assenza delle parti, il Giudice decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
2
N. 112 / 2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112/2023 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
NO AR TE (C.F.: [...]), in proprio e quale legale rappresentante di FARMACIA NO QUERNITI S.R.L. (P.IVA: 03201690041), già
FARMACIA NO QUERNITI S.N.C., entrambe elettivamente domiciliate in Torino, via
B. Galliari n. 2/bis c/o FARMATUTELA S.R.L. – Società tra Avvocati, presso lo studio dell'Avv. Marco Ottino, dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. CN 1, (P.IVA: 01128930045), in persona in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, via
Carlo Boggio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Piero Giuseppe Reinaudo e dell'Avv. Martina
Peano dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs.
n. 150/2011
Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale
d'udienza.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D. lgs n. 150/2011, depositato in data 31 maggio 2022/20 gennaio
2023, RA MA ES – in qualità di trasgressore/obbligato principale – e Farmacia
RA ER s.r.l. – in qualità di obbligata in solido – hanno adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 27/2022/OI emessa dalla
Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo in data 26 aprile 2022 e notificata ad entrambe le ricorrenti a mezzo del servizio postale in data 5 maggio 2022, per il pagamento della somma di euro 20.658,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 244,00 per spese di procedimento per la violazione della norma di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 193 del
6 aprile 2006, come sanzionata dall'art. 108, comma 5 dello stesso decreto.
La parte ricorrente, nello specifico, ha premesso in fatto:
a) che la Farmacia RA ER s.r.l. distribuisce al dettaglio farmaci ed altri prodotti, anche non medicali, con specifica competenza nell'ambito veterinario, giusta regolare autorizzazione del 26 febbraio 2008 n. 311;
b) che, in data 27 maggio 2017, il N.A.S. di Torino, nel corso di un controllo di routine eseguito presso la CARMA VET S.R.L. di OL (erroneamente indicata nel verbale di contestazione come “Vetos Italia s.r.l.”), società autorizzata alla vendita all'ingrosso e diretta di farmaci veterinari, aveva rinvenuto una fattura di vendita di una specialità medicinale ad uso veterinario emessa dalla Farmacia RA ER
s.r.l. (Fattura n. V/2016/4600 del 26 ottobre 2016);
c) che era seguita una prima ispezione del N.A.S. di Torino N.A.S. di Torino presso la
Farmacia RA ER s.r.l., in data 13 luglio 2017, in conseguenza della quale
l'organo di controllo aveva ipotizzato la violazione dell'art. 66 del D.lgs. 193 del
2006;
d) che, in data 2 agosto 2017, il N.A.S. di Torino aveva notificato all'esponente il verbale n. 2/222 del 18 luglio 2017, contestando la violazione dell'art. 66 del D. Lgs.
n. 193/2006 e applicando in forma ridotta la sanzione del successivo art. 108, comma 5, per un importo pari ad € 20.658,00;
e) che, in data 31 agosto 2017, le ricorrenti, nel rispetto dei termini di Legge, avevano depositato deduzioni difensive ex art. 18 L. 689/1981, a cui era seguita l'audizione personale, con formazione del relativo verbale;
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f) che, in data 31 dicembre 2018, la società Farmacia RA ER s.n.c. si era trasformata in Farmacia RA ER s.r.l.;
g) che, in data 5 maggio 2022, era stata notificata – nel mancato rispetto dell'elezione di domicilio indicata dalle Ricorrenti nelle deduzioni difensive e dell'avvenuta trasformazione – l'Ordinanza Ingiunzione n. 27/2022/07 immediatamente esecutiva
a firma del Responsabile S.C. Servizio Legale Avv. Piero Giuseppe Reinaudo, con la quale, rigettando le argomentazioni esposte nello scritto difensivo e nel corso dell'audizione personale, RA MA ES, quale trasgressore, e la Farmacia
RA ER s.n.c. (seppur già trasformata in s.r.l.), quale obbligato in solido, venivano ingiunti al pagamento, in solido tra di loro, della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad € 20.658,00, oltre le spese di procedimento ammontanti complessivamente ad € 244,00.
Alla luce di tali premesse, parte ricorrente, nel contestare integralmente l'atto impugnato, ha eccepito l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato in quanto espressamente escluso dalla norma di cui all'art. 70 del d. lgs. n. 193/2006 atteso che i medicinali veterinari erano stati venduti a soggetti debitamente autorizzati alla commercializzazione degli stessi ed i prodotti compravenduti erano stati in ogni caso destinati ad allevatori che avevano urgente necessità di ottenere il farmaco, non potendosi qualificare tali cessioni in termini di distribuzione all'ingrosso, essendosi piuttosto trattato di fornitura occasionale di piccoli quantitativi di medicinali veterinari da una farmacia ad un'altra. Ha eccepito, in secondo luogo, l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 108 D.lgs. 193/2006, non essendo applicabile al caso di specie la sanzione prevista dal comma 5, norma quest'ultima che si rivolge esclusivamente nei confronti di soggetti del tutto privi di autorizzazione. Ha, infine, contestato la sanzione sotto il profilo della proporzionalità e ragionevolezza della stessa, evidenziando che le circostanze del caso concreto (assenza di analoghe contestazioni amministrative in capo alla società e al trasgressore per le annualità precedenti, la titolarità di regolare autorizzazione alla vendita al dettaglio di specialità medicinali ad uso veterinario, la circostanza che le vendite oggetto di contestazione erano state dirette a soggetti autorizzati al ritiro, allo stoccaggio e alla rivendita di specialità medicinali ad uso veterinario, la sussistenza di una ipotesi di buona fede nella condotta tenuta dal trasgressore) avrebbero dovuto indurre a ritenere sufficiente l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
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Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “Nel merito, rigettata ogni contraria istanza
In principalità
Vorrà il Tribunale, in accoglimento dei motivi di cui alla lettera A) del presente ricorso, dichiarare nulla o annullata l'Ordinanza Ingiunzione n. 27/2022/07;
con vittoria di spese ed onorari di causa.
In primo subordine
Vorrà il Tribunale, in accoglimento dei motivi di cui alla lettera B) del presente ricorso, dichiarare nulla o annullata l'Ordinanza Ingiunzione n. 27/2022/07;
con vittoria di spese ed onorari di causa.
In estremo subordine
Vorrà il Tribunale, in accoglimento dei motivi di cui alla lettera C) del presente ricorso rideterminare la sanzione nel minimo edittale, pari ad € 10.329,00;
con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio A.S.L. Cn1, in persona del legale rappresentante p.t., la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. In particolare, in punto di fatto, l'Amministrazione resistente ha dedotto:
a) che, in data 13 luglio 2017, a seguito ad un'ispezione svolta presso la Farmacia
RA di RA MA ES in Rifreddo di ZO, Piazza Garibaldi nr. 2 e nr. 6, dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Torino era stato riscontrato che tale farmacia