Trib. Aosta, sentenza 11/06/2024, n. 116

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Aosta, sentenza 11/06/2024, n. 116
Giurisdizione : Trib. Aosta
Numero : 116
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1187/2022
TRA
OS S.r.l. - RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Rag. Marco Mazzucchelli, con sede in Brescia, Via S. Zeno n. 40, Part. I.V.A.:
01751890243, nonché la cessata S.T.A. - STUDIO TOPOGRAFICO E
AEROFOTOGRAMMETRICO MARINAI LORENZO di NA ER e C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Geom. ER NA, già corrente in Firenze, Via
Lambruschini, n. 16, Cod. Fisc.: 00395970486, ed ora per essa l'ex socio e legale rappresentante subentrante Geom. OB MARINAI, nato a [...] il [...], C.F.
[...], rappresentati e difesi dall' Avv. Luca Borri (C.F. [...], indirizzo di posta elettronica certificata: luca.borri@firenze.pecavvocati.it, fax n. 0550732690), con studio in Figline e Incisa Valdarno (50063 - FI), via Francesco Petrarca n. 142, ed elettivamente domiciliati nello studio dell' Avv. Marco Bertignono del Foro di Aosta, in Aosta, Via Frutaz, n. 1
ATTORI in riassunzione
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, c.f.
80002270074, in persona del Presidente della Regione Renzo Testolin, nato Aosta il 28/03/1968, C.F.
[...], autorizzato con delibera della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 252 del
27/03/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Caveri (C.F. [...], n. fax
0165.31719, indirizzo di posta elettronica certificata: alberto.caveri@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, via Croce di Città n. 44
CONVENUTA in riassunzione
pagina 1 di 21
cessata CO.RI. P. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed ora per essa degli ex soci sigg.ri OL MA, OL IO, OL FA e OL
CR, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti Giovanni Bernardini e Andrea Petti del Foro di
Roma, ed elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Eliana Marzocchetti, in Firenze, Via Barellai,
n. 44
CONVENUTI in riassunzione contumaci

OGGETTO: risarcimento danni/appalto pubblico

CONCLUSIONI

Conclusioni attoree:
“Piaccia all' Ecc. mo Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, IN VIA PRELIMINARE, revocare sia l' ordinanza del 22.6. / 27.6.2023 sia i decreti del 7.3. / 9.3.2023 e dell' 11.3. / 13.3.2023 con i quali il G.O.P., Dott. ssa Catanuto, ritenuto che non erano stati osservati i termini di comparizione di cui all' Art. 163 - bis
C.p.c. assegnati dagli attori alla Regione Autonoma della Valle d' Aosta nell' atto introduttivo del presente giudizio, disponeva rinnovarsi la notifica dell' atto di citazione sia nei confronti della convenuta che nei confronti degli ex soci della cessata CO.RI.P. S.r.l. ai sensi dell' Art. 164 C.p.c., rimettendo in tal modo in termini le parti non costituite o costituitesi tardivamente in giudizio, e conseguentemente dichiararli decaduti ai sensi dell' Art. 167 comma 2° C.p.c. dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio, dalle domande riconvenzionali e da ogni altra domanda istanza, richiesta, pretesa, eccezione e deduzione non tempestivamente proposta;
IN TESI, IN

VIA PRINCIPALE, dichiarare tenuta e per l' effetto condannare la Regione Autonoma della Valle d'
Aosta al pagamento in favore della RO S.r.l. e del Geom. ER NA, quest' ultimo quale successore ed ex socio della cessata S.T.A. - STUDIO TOPOGRAFICO E
AEROFOTOGRAMMETRICO MARINAI LORENZO - di NA ER e C. S.a.s., dell' indennizzo pari al 10% del valore delle opere appaltate e non eseguite previsto dall' Art. 345 della L. 20.3.1865 n.
2248 All. F sui Lavori Pubblici per il recesso unilaterale esercitato tacitamente dalla stessa
Amministrazione Regionale dal contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di Carte
Topografiche Regionali alla scala 1:5.000 e 1:10.000 - volo aereo 1991 - lotto Ovest - di cui al verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione di gara in data 15.12.1994, pari a £. 210.000.000.
(ovvero al 10% di £. 2.100.000.000), corrispondenti ad €. 108.455,94.=
pagina 2 di 21 (Centottomilaquattrocentocinquantacinque / 94), oltre interessi legali dalla data della domanda, ovvero dal 4.7.1997 fino al 10.4.1998, pari ad €. 4.159,95.=, per un totale dovuto di €. 112.615,89.=, detratto l' importo già pagato in misura parziaria e pro - quota dalla Amministrazione Regionale della
Valle d' Aosta agli odierni (due) attori per capitale, interessi e spese legali, pari ad €. 87.496,74.=, di cui €. 58.331,16.= alla S.T.A. ed €. 29.165,58.= alla RO S.r.l., per un credito residuo ancora dovuto pari ad €. 25.119,15.=, nonché limitatamente alla RO S.r.l. alla ulteriore restituzione in suo favore della somma di €. 41.822,66.= da quest' ultima indebitamente corrisposta alla Regione in data
31.12.2017 a seguito di intimazione di pagamento notificata contestualmente al titolo esecutivo in data
28.12.2016, con interessi legali sulla suddetta somma dal 31.12.2017 fino al dì dell' effettivo rimborso;

IN IPOTESI, IN VIA SUBORDINATA, dichiarare tenuta e per l' effetto condannare la Regione
Autonoma della Valle d' Aosta al risarcimento in favore degli attori a titolo di << lucro cessante >>, per danno da << mancato utile d' impresa >> conseguente alla loro illegittima esclusione dalla procedura concorsuale per cui è causa e per << danno curriculare >>, da liquidarsi entrambi in via equitativa, ai sensi degli Artt. 2056 e 1226 C.C., quanto al primo, nella misura del 10 % e, quanto al secondo, nella misura del 5 % dell' offerta formulata in sede di gara, pari a £. 942.900.000, corrispondenti ad €. 486.967,21 per un importo totale di €. 13.272,75 =, o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta e/o ritenuta di giustizia, risultante dalla differenza tra l' acconto versato agli attori dalla Regione Autonoma della Valle d' Aosta in data 10.4.1998, di €. 87.496,74.= devalutato alla data dell' evento dannoso, ovvero al 9.6.1995, data della illegittima esclusione dell'
A.T.I. dalla gara d' appalto per cui è causa, adottata con Delibera della Giunta Regionale n. 4788 del
9.6.1995, pari ad €. 81.772,65.=, detratto l' importo di €. 73.045,06.=, corrispondente al totale dei danni sofferti dalle società attrici sia << per mancato utile d' impresa >>, pari ad €. 48.696,70.=, sia
<< per danno da demansionamento professionale e curriculare >>, pari ad €. 24.348,36.= entrambi in moneta attuale e poi devalutati alla data dell' evento dannoso, ovvero al 9.6.1995, ed incrementati della ulteriore somma di €. 22.000,34.= dovuta a titolo di danno da ritardato adempimento, calcolata mediante applicazione degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno di €. 73.045,06.= dal 9.06.1995, data dell' evento dannoso, al 10.4.1998, data di avvenuto pagamento dell' acconto, per un importo dovuto a titolo di << lucro cessante >>, pari ad €. 13.272,75, così calcolato: €. 81.772,65
- acconto devalutato alla data dell' evento dannoso - detratti €. 73.045,06 - danno da mancato utile d' impresa e da demansionamento professionale e curriculare calcolato in moneta attuale e devalutato anch' esso alla data dell' evento dannoso - incrementato del danno da ritardato adempimento maturato sull' importo di €. 73.045,06.= dal 9.6.1995 al 10.04.1998, pari ad €. 22.000,34), nonché, limitatamente alla RO S.r.l., alla restituzione in suo favore della ulteriore somma di €. 41.822,66.=
pagina 3 di 21 da quest' ultima indebitamente corrisposta alla Regione Autonoma della Valle d' Aosta in data
31.12.2017 a seguito di intimazione di pagamento notificata contestualmente al titolo esecutivo in data
28.12.2016, con interessi legali sulla suddetta somma dalla data del 31.12.2017 fino al dì dell' effettivo rimborso;
IN IPOTESI ULTERIORMENTE SUBORDINATA E GRADATA, dichiarare tenuta e per l' effetto condannare la Regione Autonoma della Valle d' Aosta al risarcimento in favore degli attori - (i)

a titolo di << perdita di chances per danno emergente >> della somma di €. 42.013,36.=, pari ai 2/3 dei canoni pagati e/o rimborsati pro - quota dalla RO e dalla S.T.A. per il noleggio delle attrezzature
e dei macchinari necessari per l' esecuzione dei lavori cartografici oggetto dell' appalto tra la data della illegittima esclusione dell' A.T.I. dalla procedura concorsuale per cui è causa, ovvero dal
9.6.1995, fino a quella di effettiva ultimazione dei lavori, avvenuta, come dichiarato dall' impresa controinteressata R.T.A. S.r.l. di Busso (CB) nella memoria difensiva depositata avanti al T.A.R. della
Valle d' Aosta in data 20.9.1995, e quindi durante il periodo in cui gli attori avevano atteso e confidato nella ripetizione del procedimento di verifica di non anomalia dell' offerta dichiarato illegittimo dal
Giudice Amministrativo, incrementato del danno da ritardato adempimento sull' importo di €.
42.013,36.=, pari ad €. 12.653,97. =, come da fatture della Geodetical n. 32 del 3.7.1995 e n. 40 del
12.9.1995 (documenti nn. 22 e 23 depositati in data 19.01.2023), per un importo totale a titolo di << perdita di chances per danno emergente >> di €. 54.667,33 .= e sempre - (ii) a titolo di << perdita di chances >> sia per “ mancato utile d' impresa” conseguente alla loro illegittima esclusione dalla procedura concorsuale per cui è causa sia per danno c.d. “curriculare”, da liquidarsi equitativamente ai sensi degli Artt. 2056 e 1226 C.C. e prudenzialmente calcolato quanto al primo nella misura del
10% e quanto al secondo nella misura del 5% dell' offerta formulata in sede di gara, pari a £.
942.900.000.=, corrispondenti ad €. 486.967,21.=, proporzionalmente ridotta nella misura percentuale del 90% o comunque in quella maggiore o minor misura che risulterà dovuta e ritenuta di giustizia, in base alle probabilità che le società attrici avrebbero avuto di aggiudicarsi l' appalto a seguito di una virtuale ripetizione della gara scevra dai vizi che ne hanno poi determinato l' annullamento, per un importo complessivo di €. 6.936,42.=, o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta e ritenuta di giustizia, risultante dal seguente conteggio: €.
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