Trib. Matera, sentenza 13/11/2024, n. 837
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. R G Presidente dott. G C Giudice dott. T C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 415/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nata a CONSTANZA (ROMANIA) il 7/11/1985 Parte_1
(C.F. , con l'avv. MOLINARI GIUSEPPE, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a BOTOSANI (ROMANIA) il 18/5/1981 Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. PALAZZO ANTONIO, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza del 19/3/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/2/2023 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
5/12/2003 in Romania con , dal quale si era separata in Controparte_1
forza di sentenza del Tribunale di Castrovillari depositata il 23/7/2018 e dalla cui unione erano nati i figli (il 15/3/2004), (il Per_1 Persona_2
31/12/2005) e (il 24/7/2013), chiedendo l'affidamento Persona_3
esclusivo dei minori, con perdita della potestà genitoriale del padre, e che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente l'importo di complessivi € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli e Pt_1 Per_3
, oltre all'assegno unico, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle
[...]
spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli.
La ricorrente allegava provvedimento n. 1452 del 4/8/2022, reso nell'ambito del procedimento n.128/19 aff. Gen., con il quale il Tribunale per i
Minorenni di Potenza aveva dichiarato decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale con riguardo a tutti i suoi figli minorenni, e sentenza
n. 243/2022 dell'8/11/2022 emessa dal Tribunale di Matera, Ufficio del
Giudice dell'Udienza Preliminare (proc. pen. n. 633/2022 R.G.N.R. –
n.580/2022 E.G. GIP), con la quale il resistente era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, applicando, altresì, la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, per essere stato ritenuto colpevole, tra gli altri, dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis commi 1 e 2, e 609 ter comma 1 n. 1 e 5 e comma 2 c.p.c. poiché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, durante la notte ovvero quando in casa non c'era nessuno altro, costringeva la figlia sin da quando aveva 11 anni e fino al Persona_2
febbraio 2022, a subire atti sessuali, in particolare toccando la figlia e facendosi
a sua volta toccare nelle parti intime, fino a consumare rapporti sessuali orali e vaginali completi, con violenza e minaccia ed abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della figlia.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1
decreto di fissazione di udienza effettuata presso la Casa di Reclusione di
Altamura (BA), non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la ricorrente all'udienza del 2/5/2023, con ordinanza del
26/5/2023 il Giudice, tenuto conto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti di tutti i suoi figli minorenni pronunciata dal
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