Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2024, n. 65
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 395 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati in Borgia (CZ), alla C.F._2
Via Scylletion, n. 50, presso lo studio dell'Avv. Laura Danieli che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate all'udienza del 16 ottobre
2024.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 1 marzo 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Davoli (CZ) in data 11 settembre 1988, in costanza del quale erano nati due figli:
nato il [...] e , nato [...] – deducevano Per_1 Per_2
RGVG n. 395/2024 - Pagina 1 di 5
che a causa di sopravvenute incompatibilità caratteriali che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza, decidevano di separarsi consensualmente, giusto decreto di omologa del 23 gennaio 2008 emesso dall'intestato Tribunale.
Esponevano che, da allora, i coniugi non si erano riconciliati né avevano ripristinato la coabitazione;
di talché ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatte tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Catanzaro adito, per i motivi esposti, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai sig.ri e e Parte_1 Parte_2
celebrato in data 11.09.1988, regolarmente trascritto nei Registri de llo Stato Civile del Comune di Davoli (Cz) nell'atto n. 11 parte 2 serie A dell'anno 1988 alle seguenti condizioni, con parziale modifica di quelle concordate in sede di separazione consensuale omologata:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
b) Il sig. continuerà a non avere il diritto di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 395 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati in Borgia (CZ), alla C.F._2
Via Scylletion, n. 50, presso lo studio dell'Avv. Laura Danieli che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate all'udienza del 16 ottobre
2024.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 1 marzo 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Davoli (CZ) in data 11 settembre 1988, in costanza del quale erano nati due figli:
nato il [...] e , nato [...] – deducevano Per_1 Per_2
RGVG n. 395/2024 - Pagina 1 di 5
che a causa di sopravvenute incompatibilità caratteriali che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza, decidevano di separarsi consensualmente, giusto decreto di omologa del 23 gennaio 2008 emesso dall'intestato Tribunale.
Esponevano che, da allora, i coniugi non si erano riconciliati né avevano ripristinato la coabitazione;
di talché ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatte tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Catanzaro adito, per i motivi esposti, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai sig.ri e e Parte_1 Parte_2
celebrato in data 11.09.1988, regolarmente trascritto nei Registri de llo Stato Civile del Comune di Davoli (Cz) nell'atto n. 11 parte 2 serie A dell'anno 1988 alle seguenti condizioni, con parziale modifica di quelle concordate in sede di separazione consensuale omologata:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
b) Il sig. continuerà a non avere il diritto di
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