Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/02/2024, n. 78
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1388/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, viale Cadorna n. 32 presso lo studio dell'Avv. F S che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso come in atti,
resistente,
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, CP_2 resistente,
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/07/2023 agiva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di essere inserito nelle graduatorie ex
n. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore degli Assessorati convenuti Org_1 da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD).
Riferiva che nel corso degli anni aveva sempre prestato la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) che presso lo stesso datore di lavoro erano inquadrati nella sua stessa qualifica.
Richiamava il CIRL 2001 che l'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di
inserimento nelle fasce OTI pari a lire 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Orga Contr Denunciava la disparità di trattamento tra e assumeva che essa era in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D.Lgs. n.
81/2015.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che ella avesse diritto all'indennità professionale pari a € 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16;
ritenere e dichiarare che, avendo lavorato per oltre 16 anni, avesse diritto al riconoscimento di € 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio con la relativa decorrenza;
conseguentemente condannare l' Controparte_1
al pagamento in suo favore delle differenze retributive
[...] maturate da giugno 2018, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo;
per
l'effetto, condannare parte resistente, al versamento in favore dell' dei contributi sulle CP_2 somme riconosciute ed entro i limiti della prescrizione quinquennale.
Nella resistenza dell' Controparte_1
CP_
dell' e dell' all'udienza del 6
[...] Controparte_1 febbraio 2024 la causa veniva assunta in decisione.
Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Il ricorso è parzialmente fondato e va deciso in conformità a quanto statuito in un precedente analogo del Tribunale di Messina (sentenza n. 1770/2023) di seguito richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli
[...]
e dell' , Controparte_4 Organizzazione_3 Organizzazione_4 per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “-
giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_5 Controparte_4 continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi
[...] degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
In particolare, l'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di
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