Trib. Milano, sentenza 21/05/2024, n. 2560
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Testo completo
R.G. n. 4011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 21.05.2024 ;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti S. e A. Giannattasio;
Parte_1
e
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. F. Serafino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2024 l'istante ha convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ dichiarare la illegittimità del Contratto Controparte_1
Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui
(Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee
e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle
allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale nell'anno scolastico 2020/21, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.029,55, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-
2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del
31/08/1999. Condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate
e mai percepite quantificate in € 1.029,55, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale
e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Le domande proposte sono fondate e meritano di essere accolte.
In via preliminare va rilevato che lo stipendio del docente della scuola pubblica è composto da diverse voci retributive elencate dall'art. 77 del CCNL 29.11.2007: "1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”- trattamento accessorio: a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) (eliminato);
d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
e) indennità di direzione dei DSGA;
f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile”.
Nell'esaminare la voce A) del trattamento accessorio ossia la “Retribuzione Professionale
Docenti”, va osservato che tale emolumento è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, secondo cui "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di un compenso accessorio introdotto per valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
La Retribuzione Professionale Docenti è stata poi confermata dal successivo CCNL del 24 luglio
2003 che all'art. 81 così afferma: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 4. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per
dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)".
L'emolumento in questione è stato riconfermato con l'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007 secondo cui "La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 21.05.2024 ;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti S. e A. Giannattasio;
Parte_1
e
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. F. Serafino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2024 l'istante ha convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ dichiarare la illegittimità del Contratto Controparte_1
Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui
(Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee
e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle
allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale nell'anno scolastico 2020/21, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.029,55, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-
2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del
31/08/1999. Condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate
e mai percepite quantificate in € 1.029,55, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale
e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Le domande proposte sono fondate e meritano di essere accolte.
In via preliminare va rilevato che lo stipendio del docente della scuola pubblica è composto da diverse voci retributive elencate dall'art. 77 del CCNL 29.11.2007: "1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”- trattamento accessorio: a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) (eliminato);
d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
e) indennità di direzione dei DSGA;
f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile”.
Nell'esaminare la voce A) del trattamento accessorio ossia la “Retribuzione Professionale
Docenti”, va osservato che tale emolumento è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, secondo cui "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di un compenso accessorio introdotto per valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
La Retribuzione Professionale Docenti è stata poi confermata dal successivo CCNL del 24 luglio
2003 che all'art. 81 così afferma: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 4. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per
dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)".
L'emolumento in questione è stato riconfermato con l'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007 secondo cui "La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine
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