Trib. Ivrea, sentenza 18/06/2024, n. 739
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Testo completo
N. R.G. 3950/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3950/2022 R.G.
promossa da
NA FA, cod. fisc. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Teofilo Migliaccio
ATTRICE OPPONENTE
contro
INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A., cod. fisc. e p. iva
12221230019, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Florio e Simona Chiolo
CONVENUTA OPPOSTA
conclusioni delle parti per parte attrice opponente NA, come da note scritte depositate il 2.11.2023 con rinvio alle conclusioni in atti, ossia
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di €.7.877,44 (contratto di credito
IA s.p.a. ad uso rotativo n.001015503186710) ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare per un importo nella maggiore o minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
Pag. 1 a 10 accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo n.1286/2022 emesso in data 09.11.2022 dal Tribunale di Ivrea,
Giudice, dott.ssa Meri Papalia, nel procedimento monitorio n. 3271/2022 R.G., meglio specificato in epigrafe.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.
per parte convenuta opposta IS, come da note scritte depositate il 18.12.2023 nel merito
- Respingersi la proposta opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ivrea n. 1286/2022.
in subordine, nel merito
- Dichiarare tenuta e condannare RN IA, a pagare alla I.S.C.C.
Fintech s.p.a. la somma di € 7.877,44 in punto capitale, oltre interessi sulla sorte capitale di € 3.908,02 al tasso dell'1,5% mensile – e comunque entro i limiti di cui alla L. n.108/1996 e s.m.i. – dal 13/01/22 fino all'effettivo soddisfo. in ogni caso
- Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimb. forf., cpa e iva di legge.
* oggetto: contratto credito al consumo (linea credito a uso rotativo – revolving) – forma scritta
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 1286/2022 del 9.11.2022 (R.G. 3271/2022) il Tribunale di
Ivrea ingiungeva a RN IA il pagamento a favore di Integrated System Credit
Consulting Fintech s.p.a. (di seguito, IS) dell'importo di € 7.877,44, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa IS allegava che:
a) nel 2005 RN IA otteneva da IA s.p.a. la linea di credito ad uso rotativo n. 0010155003186710 di € 4.000,00 al t.a.n. 17,52% (doc. 1 IS);
b) a seguito dell'interruzione dei rimborsi da parte di RN IA, al 8.8.2007 permaneva un debito di € 7.750,40, di cui € 3.842,38 per sorte capitale (doc. 2
IS);
Pag. 2 a 10
c) a seguito della maturazione di ulteriori interessi e spese, il credito al 30.6.2014 (doc.
4 IS) era pari a € 7.877,44 (di cui € 3.908,02 per capitale e € 3.969,42 per interessi);
d) il credito veniva ceduto da IA s.p.a. a Iustizia Futura s.r.l. (doc. 3 IS), che a sua volta lo cedeva a Banca Ifis s.p.a., che a sua volta lo cedeva a Italo Sicav PLC
Sentinel II Fund, che a sua volta lo cedeva a IS.
2. RN IA proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1286/2022, eccependo:
i) l'intervenuta prescrizione del credito, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di cessione del credito, di messa in mora o di decadenza dal beneficio del termine;
ii) la genericità della pretesta creditoria;
iii) l'omessa produzione del contratto con IA s.p.a. posto a fondamento della pretesa di IS munito della sottoscrizione dell'opponente;
iv) l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto.
3. Costituitasi in giudizio, IS chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo allegando che:
− la prescrizione era stata interrotta con raccomandate n. 61333441889-4, la cui consegna si era perfezionata per compiuta giacenza (doc. 5 IS pag. 5), e n.
61615608095-8 del 9.3.2017 (doc. 7 IS pag. 4), alla quale era seguita risposta dell'opponente (doc. 9 IS);
− le difese dell'opponente con riferimento all'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto erano da un lato inconferenti (in quanto si riferivano a un contratto diverso da quello per cui è causa) e, comunque, infondate essendo stati chiaramente indicati il t.a.n. applicato (17,52%), il t.a.e.g. (19,28%) e il tasso degli interessi di mora (1,5% mensile, ossia 18% su base annua) ed essendo tutti tali parametri inferiori al tasso soglia previsto per il credito revolving da € 1.500 a € 5.000 vigente al tempo della conclusione del contratto (23,91%, ossia 15,94% aumentato della metà: cfr. doc. 12 IS);
− il contratto di credito revolving per l'uso della carta di credito “Eureka” era stato concluso telefonicamente. A seguito della conclusione del contratto erano state trasmesse all'opposta in formato cartaceo le condizioni economiche e contrattuali
(doc. 11 IS);
− il contratto è durato fino al 8.8.2007, quando è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine (cfr. altresì doc. 2 IS pag. 1).
4. Documentalmente istruita la controversia – senza la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ratione temporis applicabile) in assenza di richiesta delle
Pag. 3 a 10
parti – e a seguito del deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
5. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
6. Si premette che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze, che pertanto vengono poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.:
- il contratto per linea di credito di € 4.000,00 a uso rotativo (revolving) da utilizzarsi tramite carta di credito “Eureka” è stato concluso da RN a mezzo del telefono nell'aprile 2005;
- a seguito della conclusione del contratto a mezzo del telefono, IA s.p.a. ha inviato a RN le condizioni economiche e contrattuali di cui al doc. 11 IS;
- IA s.p.a. ha ceduto il proprio credito nei confronti di RN derivante del rapporto di cui sopra a Iustizia Futura s.r.l. (cfr. altresì doc. 3 IS), che a sua volta ha ceduto a Banca Ifis s.p.a., che a sua volta lo ha ceduto a Italo Sicav PLC Sentinel II
Fund, che a sua volta lo ha ceduto a IS (cfr. altresì doc. 14 IS);
- il contratto è durato fino al 8.8.2007, quando è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine (cfr. altresì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3950/2022 R.G.
promossa da
NA FA, cod. fisc. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Teofilo Migliaccio
ATTRICE OPPONENTE
contro
INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A., cod. fisc. e p. iva
12221230019, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Florio e Simona Chiolo
CONVENUTA OPPOSTA
conclusioni delle parti per parte attrice opponente NA, come da note scritte depositate il 2.11.2023 con rinvio alle conclusioni in atti, ossia
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di €.7.877,44 (contratto di credito
IA s.p.a. ad uso rotativo n.001015503186710) ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare per un importo nella maggiore o minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
Pag. 1 a 10 accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo n.1286/2022 emesso in data 09.11.2022 dal Tribunale di Ivrea,
Giudice, dott.ssa Meri Papalia, nel procedimento monitorio n. 3271/2022 R.G., meglio specificato in epigrafe.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.
per parte convenuta opposta IS, come da note scritte depositate il 18.12.2023 nel merito
- Respingersi la proposta opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ivrea n. 1286/2022.
in subordine, nel merito
- Dichiarare tenuta e condannare RN IA, a pagare alla I.S.C.C.
Fintech s.p.a. la somma di € 7.877,44 in punto capitale, oltre interessi sulla sorte capitale di € 3.908,02 al tasso dell'1,5% mensile – e comunque entro i limiti di cui alla L. n.108/1996 e s.m.i. – dal 13/01/22 fino all'effettivo soddisfo. in ogni caso
- Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimb. forf., cpa e iva di legge.
* oggetto: contratto credito al consumo (linea credito a uso rotativo – revolving) – forma scritta
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 1286/2022 del 9.11.2022 (R.G. 3271/2022) il Tribunale di
Ivrea ingiungeva a RN IA il pagamento a favore di Integrated System Credit
Consulting Fintech s.p.a. (di seguito, IS) dell'importo di € 7.877,44, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa IS allegava che:
a) nel 2005 RN IA otteneva da IA s.p.a. la linea di credito ad uso rotativo n. 0010155003186710 di € 4.000,00 al t.a.n. 17,52% (doc. 1 IS);
b) a seguito dell'interruzione dei rimborsi da parte di RN IA, al 8.8.2007 permaneva un debito di € 7.750,40, di cui € 3.842,38 per sorte capitale (doc. 2
IS);
Pag. 2 a 10
c) a seguito della maturazione di ulteriori interessi e spese, il credito al 30.6.2014 (doc.
4 IS) era pari a € 7.877,44 (di cui € 3.908,02 per capitale e € 3.969,42 per interessi);
d) il credito veniva ceduto da IA s.p.a. a Iustizia Futura s.r.l. (doc. 3 IS), che a sua volta lo cedeva a Banca Ifis s.p.a., che a sua volta lo cedeva a Italo Sicav PLC
Sentinel II Fund, che a sua volta lo cedeva a IS.
2. RN IA proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1286/2022, eccependo:
i) l'intervenuta prescrizione del credito, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di cessione del credito, di messa in mora o di decadenza dal beneficio del termine;
ii) la genericità della pretesta creditoria;
iii) l'omessa produzione del contratto con IA s.p.a. posto a fondamento della pretesa di IS munito della sottoscrizione dell'opponente;
iv) l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto.
3. Costituitasi in giudizio, IS chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo allegando che:
− la prescrizione era stata interrotta con raccomandate n. 61333441889-4, la cui consegna si era perfezionata per compiuta giacenza (doc. 5 IS pag. 5), e n.
61615608095-8 del 9.3.2017 (doc. 7 IS pag. 4), alla quale era seguita risposta dell'opponente (doc. 9 IS);
− le difese dell'opponente con riferimento all'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto erano da un lato inconferenti (in quanto si riferivano a un contratto diverso da quello per cui è causa) e, comunque, infondate essendo stati chiaramente indicati il t.a.n. applicato (17,52%), il t.a.e.g. (19,28%) e il tasso degli interessi di mora (1,5% mensile, ossia 18% su base annua) ed essendo tutti tali parametri inferiori al tasso soglia previsto per il credito revolving da € 1.500 a € 5.000 vigente al tempo della conclusione del contratto (23,91%, ossia 15,94% aumentato della metà: cfr. doc. 12 IS);
− il contratto di credito revolving per l'uso della carta di credito “Eureka” era stato concluso telefonicamente. A seguito della conclusione del contratto erano state trasmesse all'opposta in formato cartaceo le condizioni economiche e contrattuali
(doc. 11 IS);
− il contratto è durato fino al 8.8.2007, quando è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine (cfr. altresì doc. 2 IS pag. 1).
4. Documentalmente istruita la controversia – senza la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ratione temporis applicabile) in assenza di richiesta delle
Pag. 3 a 10
parti – e a seguito del deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
5. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
6. Si premette che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze, che pertanto vengono poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.:
- il contratto per linea di credito di € 4.000,00 a uso rotativo (revolving) da utilizzarsi tramite carta di credito “Eureka” è stato concluso da RN a mezzo del telefono nell'aprile 2005;
- a seguito della conclusione del contratto a mezzo del telefono, IA s.p.a. ha inviato a RN le condizioni economiche e contrattuali di cui al doc. 11 IS;
- IA s.p.a. ha ceduto il proprio credito nei confronti di RN derivante del rapporto di cui sopra a Iustizia Futura s.r.l. (cfr. altresì doc. 3 IS), che a sua volta ha ceduto a Banca Ifis s.p.a., che a sua volta lo ha ceduto a Italo Sicav PLC Sentinel II
Fund, che a sua volta lo ha ceduto a IS (cfr. altresì doc. 14 IS);
- il contratto è durato fino al 8.8.2007, quando è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine (cfr. altresì
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