Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 129

TRIB Sassari
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Sassari
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 129
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 129
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 2351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 10.10.2024 da:
(C.F. nata a [...], il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Pozzomaggiore n.4, ed ivi elettivamente domiciliata in Via Sironi n.7, presso e nello studio dell'Avv.
Pietro Carenti (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle C.F._2
liti allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Sassari, in Via dell'Anagrafe n.1 attualmente senza fissa dimora,
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473 bis12 ss. c.p.c., depositato il 10.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
. Controparte_1
pagina 1 di 6
Premesso di aver intrattenuto dall'anno 2018 una relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto sentimentale tra le parti era nato il figlio (a Sassari il Per_1
30.03.2020), ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte nel mese di marzo 2023 allorquando il resistente, dopo i frequenti litigi della coppia, aveva lasciato l'alloggio popolare assegnato alla ricorrente, senza più farvi rientro.
Ha allegato che il figlio era disabile al 100% a causa del “disturbo dello spettro autistico di livello III con compromissione del linguaggio” e che pertanto necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che ciò comportava, quindi, l'impossibilità per lei di svolgere un'attività lavorativa.
Ha rappresentato che il resistente godeva di una posizione lavorativa stabile, prestando attività alle dipendenze della società “Ambiente Italia srl” come operatore ecologico, e percepiva una retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 ma che, nonostante ciò, egli non contribuiva al mantenimento del figlio né in via ordinaria né straordinaria, né tantomeno la aiutava nelle ingenti spese che ella doveva affrontare presso il centro Ares srl, per via dei trattamenti necessari per il minore a causa del disturbo da cui era affetto.
Ha quindi concluso chiedendo: “17. contrariis rejectis;
18. disponga l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori e il collocamento dello stesso presso la madre;
19. Persona_2

disponga che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità sub 11; 20. disponga a carico di a titolo di mantenimento del figlio, l'importo di euro € 500,00 Controparte_1
mensili, rivalutabile annualmente su base ISTAT;
21. disponga che tutte le spese straordinarie, previamente documentate, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo redatto dal CNF, in uso presso il Tribunale di Sassari;
22. disponga il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo datore di lavoro di Ambiente Italia S.r.l., Controparte_1

a titolo di mantenimento del minore in capo alla sig.ra ; 23. Persona_2 Parte_1 disponga che l'assegno unico universale sia interamente versato a 24. autorizzi Parte_1 al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e il figlio Parte_1
minore con efficacia immediata;
25.con vittoria di spese e compensi Persona_2 professionali”.

Il resistente benché ritualmente citato nelle forme degli irreperibili non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 23.01.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice ne ha
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