Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 130
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29366 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/07/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PENNELLA ESTER e dell'avv. AGUGIARO LUCREZIA giusta
procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/06/1988), con il patrocinio dell'avv. CP_1
POPOLINI PAOLO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
22/07/2017 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione nasceva la figlia (Roma, 30/9/2015), esponeva che Per_1
con decreto del 5/3/2021 il Tribunale di Roma omologava la separazione
personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del
medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le
altre, la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare (immobile
di proprietà dell , disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, CP_2
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile
di euro 250,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al
pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la convivenza né
si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché
ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la
parte ricorrente, ma contestava le avverse domande di aumento dell'assegno
di mantenimento dal medesimo dovuto per e ampliamento dei tempi Per_1
di frequentazione padre-figlia come indicati in ricorso.
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le
3
parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29366 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/07/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PENNELLA ESTER e dell'avv. AGUGIARO LUCREZIA giusta
procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/06/1988), con il patrocinio dell'avv. CP_1
POPOLINI PAOLO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
22/07/2017 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione nasceva la figlia (Roma, 30/9/2015), esponeva che Per_1
con decreto del 5/3/2021 il Tribunale di Roma omologava la separazione
personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del
medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le
altre, la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare (immobile
di proprietà dell , disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, CP_2
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile
di euro 250,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al
pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la convivenza né
si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché
ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la
parte ricorrente, ma contestava le avverse domande di aumento dell'assegno
di mantenimento dal medesimo dovuto per e ampliamento dei tempi Per_1
di frequentazione padre-figlia come indicati in ricorso.
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le
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parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di
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