Trib. Udine, sentenza 07/11/2024, n. 1009
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Testo completo
N. 4171/2022 R.C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4171/22 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 9.12.2022
D A
, con il proc. dom. avv. Tortora Annachiara Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, CONTUMACE Controparte_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale
C O N C L U S I O N I
Per la parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e sciogliendo la comunione legale dei beni, con richiesta di
1
verso la moglie e verso i figli che ha causato la crisi coniugale,
l'impossibilità della convivenza e grave pregiudizio alla prole;
- accertata la inadeguatezza della figura del padre ad assolvere al ruolo genitoriale, per le causali di cui in narrativa attestanti il pregiudizio nello sviluppo della prole, a seguito di istruttoria e di eventuale CTU medico- psichiatrica da effettuarsi sulla capacità genitoriale, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_1 Persona_2
ritenuta genitore adeguato, con collocamento prevalente presso la stessa la quale non intende avere in assegnazione la casa famigliare di Camino al T. per le causali di cui in premessa;
- disporsi a carico del sig. , tenuto conto anche della Controparte_1 rinuncia, come detto, all'assegnazione della casa coniugale in capo alla madre quale collocataria, il pagamento a titolo di mantenimento della moglie di € 300,00 mensili, nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori di € 500,00 complessivamente, in forma tracciabile in favore della moglie, oltre a Istat e rivalutazione, oltre al pagamento di 80% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente innanzi all'intestato
Tribunale;
con vittoria di spese di lite, precisandosi che la sig.ra è stata Parte_1
ammessa a godere del beneficio del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con N. 509/22 G.P. in base a delibera COA di Udine di ammissione d.d.
24.11.22 agli atti
Per il Pubblico Ministero: come da conclusioni di parte ricorrente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.12.2022 e regolarmente notificato,
2
, premesso di aver contratto matrimonio il 16.8.2014 Parte_1
con e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1
il 5.8.2015 e il 14.12.2017, ha esposto che con il passare Per_1 Per_2
del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento ed aggressivo del marito. A seguito dell'ultima aggressione versificatasi verso la fine del 2021 in occasione della quale il marito avrebbe cercato di soffocarla, l'avrebbe minacciata con un coltello e l'avrebbe gettata giù dalle scale, la moglie aveva sporto denuncia-querela.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito. Ha domandato, altresì, l'affido esclusivo dei figli alla madre e un concorso del padre nel mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili oltre all'80% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno di mantenimento di euro 300,00.
Il marito è rimasto contumace.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto
l'affido esclusivo dei minori alla madre con l'ausilio dei Servizi Sociali per monitoraggio e controllo periodico e con visite paterne protette;
ha quantificato in euro 500,00 mensili l'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie. Ha fissato in euro 200,00 mensili l'assegno per la moglie.
Infine, ha nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 25.7.2023, nella contumacia del resistente, la parte ricorrente ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il giudice istruttore ha rinviato per le successive determinazioni istruttorie all'udienza del 14.12.2023 disponendo la prosecuzione della presa in carico da parte del
. Controparte_2
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Nelle more sono pervenute relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali.
La causa è stata quindi istruita mediante produzione documentale, escussione di prova testimoniale sui fatti posti a fondamento della domanda di addebito
e accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.
All'esito, acquisito dispositivo della sentenza penale di condanna del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia, all'udienza del 18.6.2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora matura per la decisione.
1- sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso, confermata davanti al Presidente del Tribunale e mantenuta davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non costituendosi ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2- sull'addebito della separazione.
Va premesso che la pronuncia di addebito a norma dell'art. 151, comma 2,
c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. civ. 4656/86;
Cass. civ., 21/8/97 n. 7817;
Cass. civ.
11/12/98 n. 12489;
Cass. civ. 18/3/99 n. 2444;
Cass. civ. 9/6/2000 n. 7859);
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inoltre, al fine di decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi.
Ebbene, la moglie ha proposto domanda di addebito allegando di essere stata vittima di percosse, lesioni e minacce da parte del coniuge e che le aggressioni avvenivano anche in presenza dei figli.
Per tali fatti la donna aveva sporto denuncia querela nei confronti del marito.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il contegno tenuto dal resistente nei confronti della moglie integri senza alcun dubbio quel
“comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” che, come sopra evidenziato, è tale da integrare i presupposti dell'addebito della responsabilità della separazione coniugale.
Tali gravi condotte sono state ampiamente provate nel corso del presente giudizio a mezzo prova orale.
Il padre della ricorrente, ha confermato il capitolo 3 della Persona_3
memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c. “Vero che dal maggio 2021 il marito mutava atteggiamento verso la moglie omettendo di limitarsi alle litigate e ponendo in essere condotte vessatorie in danno della moglie e dei figli come urlarle addosso, davanti ai bambini minori d'età, epiteti come "troia", "puttana", "deficiente"?” precisando “lo so perché ero presente. Non vivevo da mia figlia, ma nel 2021 spesso di rientro dal CRO di Aviano con mia figlia mi fermavo da lei. Posso dire che tra i due, partivano le litigate sempre su impulso di lui, perché secondo il lei arrivava tardi o andava “in giro”. Lui in queste CP_1
circostanze la insultava come indicato nel capitolo. Ho sempre visto lui iniziare questi litigi. Cap. 4) più di qualche volta durante questi litigi lui era alterato. Si vedeva chiaramente.”.
Il teste ha confermato anche il capitolo 7 della medesima memoria “Vero che nelle occasioni di cui al cap. 6 occorse dal maggio 2021 al dicembre 2021 il alzava le mani CP_1 ai danni della moglie, sempre davanti ai bambini, spintonandola, prendendola a calci e pugni dove
capitava, percuotendola ed è anche capitato che cercasse di soffocarla mettendole le mani al collo e stringendo?” aggiungendo “è vero. L'ho visto diverse volte. Accadeva davanti
5 ai bambini e anche davanti a me. In quel periodo come ho riferito mia figlia mi accompagnava a fare terapie al CRO. Di rientro dall'Ospedale ci fermavamo a casa da mia figlia. Capitava spesso questa scena che mi accingo a descrivere: lui arrivava a casa e iniziava con le solite domande
“dove siete stati, cosa avete fatto, etc.”. Poi lui partiva con gli insulti di cui al capitolo precedente per poi passare alle vie di fatto. Lui la afferrava chiedendole “cosa hai fatto e dove sei andata”. La scuoteva ripetutamente.
l'ho visto prenderla a calci. Una volta l'ha spinta e lei è