Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2024, n. 962
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Testo completo
N. R.G. 1078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M P Presidente dott.ssa E O Giudice rel. ed est. dott. P G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a Faenza (RA) il 19.02.1965, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. F F ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via
Canalazzo n. 146
- ATTORE -
CONTRO
(C.F. , nata a Imola (BO) il 28.08.1951, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. E C ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Imola
(BO), via Garibaldi n. 40
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2024, le parti chiedevano al Tribunale di pronunciare la sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con le ulteriori statuizioni su cui si era raggiunto l'accordo, a spese compensate.
In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con le ulteriori statuizioni su cui si è raggiunto l'accordo. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la separazione giudiziale depositato in data 15.05.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., adottare gli opportuni provvedimenti temporanei ed indifferibili fissando apposita udienza per la loro conferma.
In via principale:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli minori siano iscritti presso il domicilio del padre nell'abitazione sita in Lugo (RA), via Palach n. 10.
5. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente specie con i loro impegni scolastici;
6. Stabilire, nella denegata ipotesi di collocazione principale dei figli in capo alla stessa, che la casa coniugale sita in Massalombarda (RA) in via Mentana n. 26/A, in immobile di proprietà dell'odierno ricorrente, sia assegnata alla moglie (con divieto di ospitare stabilmente altre persone) finché i figli non saranno economicamente autosufficienti. Diversamente, ordinare alla sig.ra di CP_1 lasciare la casa coniugale entro e non oltre tre mesi a far data dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi;
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario di ciascun figlio e in ragione delle circostanze menzionate, la moglie corrisponda al marito l'importo mensile di euro 100,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
in subordine, qualora la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M P Presidente dott.ssa E O Giudice rel. ed est. dott. P G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a Faenza (RA) il 19.02.1965, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. F F ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via
Canalazzo n. 146
- ATTORE -
CONTRO
(C.F. , nata a Imola (BO) il 28.08.1951, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. E C ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Imola
(BO), via Garibaldi n. 40
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2024, le parti chiedevano al Tribunale di pronunciare la sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con le ulteriori statuizioni su cui si era raggiunto l'accordo, a spese compensate.
In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con le ulteriori statuizioni su cui si è raggiunto l'accordo. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la separazione giudiziale depositato in data 15.05.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., adottare gli opportuni provvedimenti temporanei ed indifferibili fissando apposita udienza per la loro conferma.
In via principale:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli minori siano iscritti presso il domicilio del padre nell'abitazione sita in Lugo (RA), via Palach n. 10.
5. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente specie con i loro impegni scolastici;
6. Stabilire, nella denegata ipotesi di collocazione principale dei figli in capo alla stessa, che la casa coniugale sita in Massalombarda (RA) in via Mentana n. 26/A, in immobile di proprietà dell'odierno ricorrente, sia assegnata alla moglie (con divieto di ospitare stabilmente altre persone) finché i figli non saranno economicamente autosufficienti. Diversamente, ordinare alla sig.ra di CP_1 lasciare la casa coniugale entro e non oltre tre mesi a far data dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi;
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario di ciascun figlio e in ragione delle circostanze menzionate, la moglie corrisponda al marito l'importo mensile di euro 100,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
in subordine, qualora la
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