Trib. Castrovillari, sentenza 06/11/2024, n. 2084
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Testo completo
RG 66/2016
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa O C ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ROBERTO LE PERA, nonché Parte_1 dall'Avv.to FLAVIO VINCENZO PONTE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to FULVIO BARCA in VIA DEI BRUZI n. 6, CASTROVILLARI, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO LOMBARDI, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA LUIGI PRAINO n. 22, CASSANO ALLO IONIO, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_2
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell'Istituto
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione.
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente e non hanno provveduto al deposito telematico di note. CP_2
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/01/2016,
[...]
ha convenuto in giudizio la ditta , in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante Controparte_1 CP_ La ricorrente ha descritto di avere lavorato presso l'attività commerciale della resistente dal 23/07/2011 al 11/09/2011, con un rapporto di lavoro subordinato irregolare. In particolare, si sarebbe occupata dei rapporti con i clienti, di servire ai tavoli all'interno e all'esterno del locale e al banco, di aiutare in laboratorio nonché nella preparazione delle pietanze, della pulizia dei tavoli, del laboratorio e dei bagni dell'attività, mansioni asseritamente inquadrabili nel livello “V Operai” del CCNL Pubblici Esercizi. Quanto agli orari, avrebbe lavorato tutti i giorni dalle 15:00 alle 6:00 del mattino. Ha dedotto di non avere percepito alcuna retribuzione per l'intero periodo di lavoro. Ha, quindi, agito in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 23/07/2011 al 11/09/2011, con condanna della parte resistente al pagamento di euro 7.563,60 per retribuzioni, straordinari, altre spettanze e TFR, oltre interessi e rivalutazione, oltre alla regolarizzazione contributiva. Spese vinte e rifusione ai procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio in primo luogo eccependo la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva. Infatti, in data 20/07/2012 avrebbe ceduto a l ramo d'azienda costituito da Controparte_5 un chiosco con struttura in legno amovibile, presso il quale è svolta attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura (appunto la ditta ). Con la cessione tutti i crediti e debiti relativi Controparte_3 al ramo d'azienda sarebbero stati posti rispettivamente a favore e a carico della donataria, con conseguente inammissibilità della domanda svolta dalla ricorrente in questo giudizio. Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto l'avversario ricorso, chiedendone il rigetto, specificando che la ricorrente sarebbe stata regolarmente assunta con contratto part-time orizzontale per 24 ore settimanali, con la qualifica di commessa e che avrebbe ricevuto tutte le spettanze. Spese vinte.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio si è costituito in giudizio chiedendo CP_2 la condanna della parte resistente al pagamento dei contributi eventualmente dovuti, salva la prescrizione, in caso di esito del giudizio favorevole alla ricorrente.
La causa è stata istruita con l'escussione delle testimoni di parte ricorrente Parte_2
e e di parte resistente
[...] Controparte_6 Controparte_7
ed .
[...] Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dal resistente.
2
Si evidenzia che il ricorso si limita a fare riferimento all'attività
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa O C ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ROBERTO LE PERA, nonché Parte_1 dall'Avv.to FLAVIO VINCENZO PONTE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to FULVIO BARCA in VIA DEI BRUZI n. 6, CASTROVILLARI, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO LOMBARDI, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA LUIGI PRAINO n. 22, CASSANO ALLO IONIO, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_2
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell'Istituto
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione.
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente e non hanno provveduto al deposito telematico di note. CP_2
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/01/2016,
[...]
ha convenuto in giudizio la ditta , in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante Controparte_1 CP_ La ricorrente ha descritto di avere lavorato presso l'attività commerciale della resistente dal 23/07/2011 al 11/09/2011, con un rapporto di lavoro subordinato irregolare. In particolare, si sarebbe occupata dei rapporti con i clienti, di servire ai tavoli all'interno e all'esterno del locale e al banco, di aiutare in laboratorio nonché nella preparazione delle pietanze, della pulizia dei tavoli, del laboratorio e dei bagni dell'attività, mansioni asseritamente inquadrabili nel livello “V Operai” del CCNL Pubblici Esercizi. Quanto agli orari, avrebbe lavorato tutti i giorni dalle 15:00 alle 6:00 del mattino. Ha dedotto di non avere percepito alcuna retribuzione per l'intero periodo di lavoro. Ha, quindi, agito in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 23/07/2011 al 11/09/2011, con condanna della parte resistente al pagamento di euro 7.563,60 per retribuzioni, straordinari, altre spettanze e TFR, oltre interessi e rivalutazione, oltre alla regolarizzazione contributiva. Spese vinte e rifusione ai procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio in primo luogo eccependo la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva. Infatti, in data 20/07/2012 avrebbe ceduto a l ramo d'azienda costituito da Controparte_5 un chiosco con struttura in legno amovibile, presso il quale è svolta attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura (appunto la ditta ). Con la cessione tutti i crediti e debiti relativi Controparte_3 al ramo d'azienda sarebbero stati posti rispettivamente a favore e a carico della donataria, con conseguente inammissibilità della domanda svolta dalla ricorrente in questo giudizio. Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto l'avversario ricorso, chiedendone il rigetto, specificando che la ricorrente sarebbe stata regolarmente assunta con contratto part-time orizzontale per 24 ore settimanali, con la qualifica di commessa e che avrebbe ricevuto tutte le spettanze. Spese vinte.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio si è costituito in giudizio chiedendo CP_2 la condanna della parte resistente al pagamento dei contributi eventualmente dovuti, salva la prescrizione, in caso di esito del giudizio favorevole alla ricorrente.
La causa è stata istruita con l'escussione delle testimoni di parte ricorrente Parte_2
e e di parte resistente
[...] Controparte_6 Controparte_7
ed .
[...] Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dal resistente.
2
Si evidenzia che il ricorso si limita a fare riferimento all'attività
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