Trib. Catania, sentenza 16/02/2024, n. 949
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa P M, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2065/2023 promossa da
nato a Gela il 14 luglio 1984, rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1
dagli avvocati G D F e L B;
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 CP_2
, con sede legale in Raddusa via F. Sollima 7, rappresentata e difesa, come da procura in
[...] atti, dall'avvocato S A;
-resistente-
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 12 dicembre 2023 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere stato assunto quale guardia particolare giurata alle dipendenze della società a Controparte_1
decorrere dal 2 ottobre 2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per quaranta ore settimanali con scadenza al 31 dicembre 2018 e precisando che il rapporto di lavoro era proseguito in virtù di diverse proroghe fino al 31 luglio 2019, allorché era venuto in scadenza
l'ultimo termine apposto al contratto, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere, nei confronti della società le seguenti conclusioni: “ 1)Accertare Controparte_1
e dichiarare, in virtù delle prestazioni lavorative effettivamente espletate durante l'intero rapporto lavorativo (03/10/2018 – 31/07/2019) alle dipendenze della con sede in Raddusa, Via CP_1
1
Sollima, n. 7, il diritto del Ricorrente alla corresponsione di tutte le differenze retributive maturate
a titolo di lavoro ordinario notturno, straordinario diurno e notturno, anche, festivo o domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità, secondo tutto quanto meglio specificato in narrativa;
2)Accertare e dichiarare che il Ricorrente, in riferimento a tutto il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della ha maturato il diritto a ferie per complessive ore 130,70, mai fruite CP_1
e/o remunerate, secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa;
3)Accertare e dichiarare che il Ricorrente, sempre in riferimento a tutto il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della ha altresì maturato il diritto a R.O.L. per complessive CP_1
60,00, mai godute e/o remunerate;
4)Conseguentemente, Condannare la Società in Persona del Legale Rapp.te p.t., al CP_1
pagamento, in favore del Sig. , delle differenze retributive di cui alle maggiorazioni Parte_1
dovute in forza della disciplina applicabile al rapporto di lavoro in specie, nella misura di €.
13.057,15 a titolo di lavoro ordinario notturno, straordinario diurno e notturno, anche, festivo o domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità, di €. 909,33 a titolo di ferie maturate e non godute, di €. 371,91 a titolo di permessi r.o.l. maturati e non goduti, secondo quanto meglio esposto in narrativa e nella CTP in atti;ovvero quella diversa, maggiore e/o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria;
5)Condannare la Società resistente, anche, alla luce delle differenze retributive e delle omissioni predette, al pagamento dell'ulteriore somma/quota maturata e dovuta a titolo di Trattamento Fine
Rapporto, pari ad €. 790,00 ovvero quella diversa, maggiore e/o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto pagamento fino all'effettivo soddisfo.
6)Condannare la Società resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei deducenti Procuratori antistatari, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Oltre ulteriori oneri accessori dovuti per legge”.
1.1. Resisteva in giudizio la società datrice di lavoro tramite il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dott. deducendo, preliminarmente, che in Controparte_2 data 25 marzo 2022 la società era “stata sottoposta a regime Controparte_1 di amministrazione giudiziaria con sequestro preventivo per la totalità delle quote e dell'intero compendio aziendale ex art. 321 c.p.p., a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania,
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, in persona del GIP Dott.ssa S R”.
Eccepiva, quindi, l'“incompetenza per materia della sezione Lavoro di questo Tribunale in favore della sezione Penale dello stesso, dato che il sequestro preventivo dell'azienda ex art. 321 c.p.p., e
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la conseguente sottoposizione dell'azienda al regime di amministrazione giudiziaria, comporta[va]
l'applicazione del D.Lgs. 159/2011, ed in particolare le disposizioni contenute dagli artt. 57- ss del predetto Decreto”.
Spiegando, comunque, ampie difese anche nel merito, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia della sezione Lavoro del Tribunale di Catania
e dichiarare competente la Sezione Penale del predetto Tribunale.
- Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per indeterminabilità del petitum e della causa petendi;
In via subordinata e senza recesso, nel merito:
- Rigettare il ricorso di controparte in quanto infondato sia in fatto quanto in diritto per i motivi indicati nella presente memoria e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al sig. Parte_1
[...]
In ulteriore subordine
- In caso di condanna che venga decurtata dalla somma da corrispondere al sig. la cifra Parte_1 di €. 1.517,00 versata dall'azienda in data 10.02.2022.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo di giudizio”.