Trib. Genova, sentenza 03/12/2024, n. 3168
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Testo completo
Causa n. 7116 /2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 26 novembre 2024 in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Daniela Di Sarno Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa n. R.G. 7116 / 2023 avente ad oggetto: Impugnazione avverso il diniego del Questore di IMPERIA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, promossa da: in atti generalizzato - Avv. MASSARO ANGELO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 23.05.2023 dal Questore di Imperia a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 03.01.2023.
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/Genova -con il parere del 07.04.2023- ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario
(senza tuttavia riportare nella decisione, neppure in sintesi, i motivi), avendo altresì considerato di non dover dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di rifiuto ex art. 10 bis legge 241/90 per la ritenuta natura vincolata della decisione ed avendo escluso di avere la possibilità di valutazioni discrezionali in ordine al rilascio di un altro permesso di soggiorno.
La Commissione - con il parere richiamato dal Questore e prodotto in giudizio dal
con la sua costituzione - ha basato la propria valutazione negativa sui CP_1
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documenti allegati dal richiedente, sinteticamente descritti come segue:” passaporto tunisino ril. 20.9.18 scad. 19.9.2023, permesso soggiorno per stranieri, istanza datata 3 gennaio
2023, allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, bollettini postali, comunicazione di ospitalità, casellario centrale identità, elenco precedenti dattiloscopici..”.
Considerata la disciplina di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1. TUI., ha ritenuto infondati i motivi per i quali l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente avrebbe potuto comportare violazione del divieto di cui all'articolo 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, primo e secondo periodo (che proibisce il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che possa essere esposta al rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla persecuzione, o rischi di essere sottoposto a tortura od a trattamenti inumani o degradanti, o qualora si rilevi la ricorrenza di obblighi costituzionali od internazionali dello Stato italiano).
Ha poi escluso la sussistenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come previsto dal comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'articolo 19 citato non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di effettivi e significativi legami familiari in Italia, né un effettivo inserimento sociale, tenuto conto della brevità di durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali nel paese di origine.
Le difese di cui al ricorso si fondano - in fatto - sull'essere il richiedente pienamente rientrante nelle tutele di cui all'invocato art. 19 TUI, perché integrato in Italia dove ha uno stabile lavoro come lavapiatti full-time a San Lorenzo al mare (IM) presso la
Food&Beverages SRLS e dove ha una sistemazione alloggiativa autonoma ad Imperia in via Paoletti n. 35, oltre a comprendere l'italiano - essendo anche iscritto ad un corso di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana - ed avere in Italia alcuni parenti titolari di PDS, avendo sempre tenuto condotta irreprensibile (cfr., ricorso sub cpv.5). Si fondano, altresì (cfr. sub cpv.6), sul fatto che il ricorrente “…appartiene alla categoria sessuale degli LGBT avente orientamento sessuale GAY (omosessuale)..” provenendo da un Paese dove le “.. persone LGBT sono ancora legalmente perseguitate.
Attualmente la legge tunisina criminalizza infatti i rapporti omosessuali. L'articolo 230 del
Codice penale tunisino prevede la reclusione fino a 3 anni per atti di sodomia tra adulti consenzienti: “La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans”.
Lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI che proibisce l'espulsione verso uno Stato qualora esistono fondati motivi di ritenere che possa essere esposta al rischio di persecuzione per l'orientamento sessuale, invocando la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato concludendo perché il tribunale
"NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace
Pagina 2 di 13 il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE
CAT.A.12/23/IMM/IISEZ./NR.33DIREG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA
DEL 23/05/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 22/06/2023;
e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig ordinando alla Parte_1
QUESTURA DI IMPERIA competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno. Vinte le spese del presente giudizio.”
A riscontro della domanda, il ricorrente produce la seguente documentazione: il contratto di lavoro del 7.7.23 con la Food&Beverages SR a t.d. scadente il 31.1.8.23;
il
C2 storico alla data del 13.7.23 che conferma il contratto;
l'iscrizione corso italiano A2 anno 2023/24;
i documenti ricorrente (CF, Tessera sanitaria e passaporto scaduto);
il
PDS per lavoro autonomo e passaporto di un cittadino tunisino indicato come parente.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte del 05.09.23, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio (il 27.11.23), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, eccependo che la questione del lavoro stabilmente reperito non risulta essere mai stata rappresentata, come pure le asserite persecuzioni per
l'orientamento sessuale. Ritiene che il ricorrente sia “soggetto giovane ed in salute la cui migrazione è determinata da motivi economici, è entrato recentemente in Italia e ha ancora riferimenti familiari in Patria.” A suo avviso, pertanto, il rientro in patria non costituisce un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti ex art.19, comma I.I del T.U.I..
Ritiene che in ricorso siano riportate considerazioni di carattere generale sulla situazione dello Stato di provenienza indicando quale elemento peculiare il proprio orientamento sessuale mai portato a conoscenza della P.A. e non confortato da alcuna articolazione di prova in ricorso. Insiste sul fatto che l'interessato non ha documentato alla Commissione Territoriale l'eventuale esistenza di fattori di vulnerabilità riconducibili alla sua persona, tali da far ritenere sussistente un ragionevole rischio, in caso di rimpatrio, di compromettere i suoi diritti inviolabili a causa della sproporzione esistente nel godimento dei diritti fondamentali tra il contesto di vita italiano e quello del paese d'origine. Il ha poi ritenuto inesistente un radicamento CP_1 apprezzabile anche per il breve periodo di soggiorno. Su tali premesso ha quindi concluso come segue: “Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso. Spese per legge.”
Alla prima udienza di comparizione in data 29.11.2023, confermata la sospensione e ritenuta la causa non matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza per prosecuzione istruttoria documentale e per l'ascolto del ricorrente.
Nelle more, la Difesa del ricorrente ha depositato diverse note nelle quali ha spiegato che, dopo aver lavorato in regola nella ristorazione, il ricorrente ha intrapreso una nuova attività lavorativa come manovale edile presso la CI s.r.l.s. Via don
Abbo il Santo 12 ad Imperia nel settore dell'edilizia con orario settimanale di 48 ore ed una busta paga - ad ottobre 2023 - pari a euro 1.547,00, e risiede nel Comune di Prelà
(IM) via Canneto 2 presso un parente. Il ricorrente ha poi concluso un nuovo rapporto di lavoro, sempre come operaio edile, con contratto di lavoro subordinato a partire dal
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31.05.2024 presso la Ditta C.S.G. Costruzioni s.r.l.;
ha frequentato il corso di lingua italiana livello A1 e si è iscritto al livello A2 per l'anno 2024/2025 al CPIA della
Provincia di Imperia;
ha partecipato al Corso base sulla cittadinanza organizzato dalla
ANOLF Cisl di Imperia ed ha frequentato con profitto la formazione base sulla sicurezza sul lavoro nelle costruzioni edili e stradali.
A riscontro, risulta prodotta la seguente ulteriore documentazione: piano di inserimento lavorativo individuale del 4.8.23 come Reskilling con CPI di Imperia;
contratto di lavoro del 01.10.23 con la CI SR a t.d., full-time, scadente il
01.01.24;
comunicazione del 1.01.24 di proroga contratto con CI SR fino al
30.6.24 e relativa comunicazione obbligatoria;
3 buste paga per lavoro 2023 con
CI SR (ottobre-dicembre 2023 con imponibile parziale fiscale di euro 5.815);
1 busta paga per lavoro 2024 con CI SR (gennaio 2024);
CU 2024 di CI SR (euro 5.815 redditi 2023);
lettera del 31.5.24 di assunzione a t.d., dal 3.6.24 fino al
30.6.24, con la CS CO SR di SO (sede lavoro in prov. Alessandria);
lettera del 28.6.24 di 1^ proroga del contratto con CS SR fino al 31.12.24 e comunicazione CPI;
2 buste paga 2024 per lavoro con CS SR (giugno, luglio con imponibile fiscale parziale di euro 4.284);
richiesta iscrizione del ricorrente del 30.10.23 in Via Canneto 2 Comune Prelà;
contratto locazione del 23.11.20 intestato ad un connazionale con relativa registrazione e documenti della locatrice;
certificato residenza del ricorrente in via Canneto 2 Prelà (IM);
attestato del 27.5.24 di iscrizione
A1 scuola lingua ITA Centro formazione Fabio Boero;
attestato iscrizione A2 scuola
CPIA Imperia 2024/25;
certificato del 2.9.24 frequenza Corso base Cittadinanza;
attestato del 26.6.24 di formazione Sicurezza sul Lavoro.
All'udienza del 09.10.24, la giudice ha sentito parte ricorrente, che - con il marginale ausilio di un interprete parlando e comprendendo la lingua italiana con qualche incertezza– ha riferito di essere giunto in Italia (dopo essere stato in Germania e poi in
Francia) in agosto 2022, di essersi subito trasferito a Prelà (IM) dove ha un cugino da parte di padre che lo ha ospitato e dove vive tutt'ora;
di aver scelto espressamente di venire in Italia per la presenza di alcuni parenti e perché aveva visto che la legislazione italiana gli era sembrata più favorevole;
di essere andato in Questura per fare domanda
a