Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 67
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.12079/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa AR I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 13/12/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell' art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- ER NN AR, nata a [...] il [...] e residente
a Trepuzzi (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
Andrea F. Pezzuto
Ricorrente
C O N T R O
- I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli Avvocsti Carlo Montanari e
Marcello Raho
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 18/11/2021, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa, e la condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore come da documentazione medica in atti.
Si è costituito in giudizio l'INPS, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445- bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui
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