Trib. Prato, sentenza 30/07/2024, n. 635
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Testo completo
Proc. n . 2779/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 23 novembre 2022 con il n. 1872/2022 del ruolo Generale, avente per oggetto: nullità, inadempimento e responsabilità, vertente tra IC IA, nata a [...] in data [...] (cod. fisc.: [...]);
e CC MI, nato a [...] in data [...] (cod. fisc.: [...]), entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Prato, via Tinaia n. 35, presso lo studio dell'avv. Massimo GORI, che li rappresenta e difende , giusta procura allegata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. Pec: massimogori@pec.avvocati.prato.it Attori contro BA TE DE HI DI SI S.p.A., in persona della rappresentante pt, rappresentata e difesa, dall'avv. Giancarlo CATAVELLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San Calimero n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 02.65560008 Pec: giancarlo.catavello@milano.pecavvocati.it) Convenuta All'udienza del 25 gennaio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli attori: come da atto introduttivo “A) Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria, accertare preliminarmente e dichiarare la natura di “strumento finanziario complesso” delle obbligazioni subordinate convertibili descritte nei primi 2 paragrafi della premessa, in una con la natura non istituzionale dei soggetti investitori e della loro qualifica, ai fini che interessano, di “consumatori”, come tali destinatari della normativa speciale di maggior tutela. B) Accertato quanto sopra, Voglia quindi il Tribunale accertare e dichiarare con sentenza la nullità e, in ogni caso, la invalidità e inefficacia – per violazione degli obblighi informativi evocati in premessa;
per violazione delle regole di diligenza, correttezza e buona fede che presidiano l'attività bancaria di consulenza e investimento;
per la condizione di conflitto di interesse esistente;
per la mancanza dei questionari MIFID previsti dalla legge, per l'inesistenza, allo stato, della forma scritta del contratto richiesta ad substantiam – del
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codice ISIN: XS0540544912), indicate nei parr. 1 e 2 della premessa, già oggetto di ordine d'acquisto n. Z8LG/10/71623/1, effettuato il 19.10.2010 per un valore nominale pari ad € 50.000,00=, oltre commissioni. Con ogni pronuncia consequenziale e accessoria. C) In subordine, Voglia l'adito Tribunale dichiarare la risoluzione del contratto-ordine di acquisto dei titoli descritti in premessa e richiamati nella precedente lettera B), stante il grave inadempimento di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., determinato dalla patente violazione degli stessi obblighi sopradetti (v., in particolare, agli artt. 21 e 23 del T.U.F.), vale a dire degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e buona fede, nonché di quelli dettati in tema di conflitto di interesse e di necessità della forma scritta ad substantiam. Con ogni pronuncia consequenziale e accessoria. D) Piaccia quindi al Tribunale condannare in ogni caso la Banca convenuta all'immediata restituzione in favore degli attori, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. e/o a titolo di risarcimento conseguente alla intervenuta risoluzione, delle somme investite a nome di IA IC e MI CC nelle obbligazioni convertibili per cui è lite, pari complessivamente a € 50.000,00=, al netto degli interessi percepiti, da compensare a loro volta con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nel frattempo maturati dal momento dell'acquisto (19.10.2010). Con ogni pronuncia consequenziale e accessoria. E) In via istruttoria Voglia il Tribunale, occorrendo, emettere ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., da rivolgere a Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e avente a oggetto la documentazione completa relativa ai rapporti di cui al punto A delle conclusioni, con specifico riferimento al contratto e ai questionari informativi, nonché ad ogni altro documento rilevante ai fini del decidere. “
Per la convenuta: “ - in via preliminare: dichiarare inammissibili per decorrenza del termine di prescrizione tutte le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data 15.11.2022, per le ragioni dedotte in narrativa, e comunque dichiarare inammissibile ed improponibile le domande di nullità e risoluzione e la conseguente domanda restitutoria, svolte dai Signori IC e CC in via principale con l'atto di citazione notificato in data 15.11.2022, per le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 15.11.2022, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in subordine: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 2°, cod. civ. dichiarare non dovuto alcun risarcimento ai Signori IC e CC per i danni che i medesimi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione degli importi pagati a titolo di investimenti e/o di risarcimento danni, detrarre dai suddetti importi in ipotesi riconosciuti agli attori, il valore delle cedole incassate a valere sui titoli oggetto di causa e il valore dei titoli al momento della riammissione;.. in ogni caso con vittoria e spese del presente giudizio. ..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2022 , IC IA
e CC MI adivano il Tribunale di Prato esponendo:
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- che alla data del 19.10.2010 la Banca Monte dei Paschi di Siena aveva acquistato per loro conto obbligazioni subordinate convertibili emesse dalla medesima banca e, nello specifico, BMPS 10/20 5.6 - Codice titolo
1077620- Codice ISIN XS0540544912 , per il valore nominale di Euro
50.000,00.= al controvalore di Euro 52807,91;
- che le obbligazioni acquistate al di fuori dei canali previsti per il loro legittimo collocamento, costituivano strumenti finanziari ad elevato rischio di perdita totale del capitale investito, come tali riservati in via esclusiva ad investitori istituzionali e/o fondi speculativi, non acquistabili per conto della clientela retail;
- che l'acquisto era avvenuto in una condizione di patente conflitto di interesse e non era stato possibile disporre dei relativi ordini di acquisto;
- che dopo avere appreso della conversione “forzosa” delle obbligazioni anzidette in azioni di nuova emissione con cambio prefissato, a seguito del
DM 28 luglio 2017, delle conseguenze burden sharing, dell'assenza di rendimenti, delle ingenti perdite subite e, soprattutto, del diniego di qualsiasi forma di rimborso, aveva potuto prendere contezza del pregiudizio subito e del suo legame con la tipologia dei titoli acquistati;
- che l'acquisto dei titoli era avvenuto in violazione delle specifiche disposizioni previste in tema di intermediazione finanziaria, in assenza di compilazione del questionario MIFID, richiesto a pena di nullità dell'operazione, senza delibare la propensione al rischio degli investitori e valutare l'appropriatezza e adeguatezza dell'investimento;
- che in definitiva tali operazioni erano avvenute senza che agli attori fosse stata prima fornita alcuna informazione circa la tipologia e le caratteristiche dei titoli acquistati, in particolare senza specificare in maniera puntuale i profili di rischio;
- che le obbligazioni subordinate sopra indicate, dopo essere state sospese erano state convertite in azioni ordinarie della Banca di nuova emissione, secondo quanto disposto dai decreti MEF del 28/07/17, in attuazione
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dell'art. 23, comma 3, del Decreto Legge 237 del 2016 convertito nella
Legge 15 del 17 febbraio scorso "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio".;
- che le azioni della Banca Monte Dei Paschi di Siena SpA. erano state poi riammesse alla quotazione in borsa , con un conseguente considerevole calo di valore dei titoli;
- che con lettera del 2.11.2021, avevano contestato alla Banca l'acquisto delle suddette obbligazioni e richiedevano copia della documentazione inerente l'acquisizione di detti titoli e la Banca rispondeva che, a suo parere, non erano emerse irregolarità nelle modalità di vendita dei titoli obbligazionari de quibus, e respingeva la richiesta di rimborso, consegnando parte della documentazione richiesta, in assenza di questionario MIFID;
- che in data 19 settembre 2022 avevano depositato rituale domanda di mediazione presso O.C.F. nei confronti della Banca MPS, concluso con esito negativo per l'adesione solo formalistica della banca all'incontro del
12.10.2022.
Tanto premesso chiedevano che venisse dichiarata la nullità dell'acquisto effettuato non adeguato alla normativa entrata in vigore , in ogni caso la responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca che avrebbe giustificato la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Rilevavano in proposito la violazione delle norme del T.U.L.F Dlgsvo 58/98, delle delibere CONSOB e dei regolamenti di attuazione , spiegarne adeguatamente i motivi e che , in presenza di tali profili , ricorrevano le condizioni per rispondere del grave inadempimento e portare ad una pronuncia di risoluzione dell' ordine di acquisto, nonché al risarcimento dei danni.
Precisavano ancora che nella operazione di collocamento dei titoli , la
Banca. aveva omesso di fornire ai ricorrenti informazioni doverose, oltre a tenere una condotta violativa del dovere di buona fede precontrattuale e 4
dell'obbligo di diligenza specifica (art.21, comma 1,lett a D.lgs. 587/1998, e art 28 del reg Consob;
artt. 1337 e 1375