Trib. Roma, sentenza 08/10/2024, n. 9912

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/10/2024, n. 9912
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 9912
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa D C, all'udienza del'8.10.2024 ha emesso la seguente

SENTENZA nella causa n°31455/2023 R.G. vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti F V, T L e
[...]
S R, domiciliati ex lege presso la Cancelleria del Tribunale in Roma, Viale
G C n°54, in virtù di procure allegate al ricorso;
-RICORRENTI-

NEI CONFRONTI DI già Controparte_1 Controparte_2
P.Iva , con sede legale in Roma, Viale Liegi n. 41, in persona del
[...] P.IVA_1
dott. nella sua qualità di Amministratore Delegato, giusti i poteri Controparte_3
conferiti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti R D
L T, F B, Federica Paternò e Maria Carmela Lampariello, elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Roma, via Controparte_4
della Conciliazione, n.10, come da procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione; - RESISTENTE -

oggetto: retribuzione periodo feriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati, premesso di aver prestato servizio per la convenuta fino al trasferimento del Controparte_1
rapporto ex art. 2112 c.c. ad , dedotto di aver sempre svolto attività di volo Controparte_5
essendo tutti assistenti di volo, esposto che i rispettivi rapporti di lavoro erano cessati in data 30.4.2023 per l' ed il 14.10.2021 per gli altri ricorrenti, lamentato che il CP_6
trattamento economico del periodo feriale era stato erroneamente calcolato tenuto conto solo di stipendio fisso e indennità di volo minima garantita senza considerare il trattamento economico corrisposto per l'attività di volo svolta, dedotto in diritto che le clausole della contrattazione collettiva volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastavano con la norma Europea, concludevano chiedendo: “Previa eventuale e occorrenda pronuncia di illegittimità delle norme della contrattazione collettiva indicate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire per i periodi in cui sono stati in ferie (dal 2009 al 2014) un trattamento economico calcolato anche considerando quanto percepito a titolo di indennità di volo (IVO). Per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere le differenze retributive maturate a titolo di differenze sulla retribuzione delle ferie e ciò per i seguenti importi, come da conteggi allegati per il sig. Euro 4.112,35, per il sig. Pt_1
Euro 12.391,21, per il sig. Euro 10.466,76, per la sig.ra Pt_2 Parte_3 Pt_4
Euro 8.022,51 o per gli importi, anche maggiori, ritenuti di giustizia anche all'esito di eventuale CTU contabile ove ammessa”, oltre accessori e vinte le spese.
Si costituiva in giudizio CAI s.p.a. la quale, eccepita la prescrizione e contestata nel merito la pretesa, concludeva chiedendo: “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto;
nel merito: rigettare il ricorso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto;
in via subordinata, ove non ritenuta possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003 e 4 D.Lgs. 185 del 2005, rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003

e 4 D.Lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della
Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva
2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, Per_1
per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.;
in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art.7 della

Direttiva 2003/88/CE e sull'art.3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare
Priva di fondamento l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla difesa di parte convenuta. Ha argomentato CAI che i diritti vantati dai ricorrenti, anche qualora esistenti, si sarebbero irrimediabilmente prescritti alla luce del disposto di cui all'art.937 del Codice della Navigazione, a norma del quale: “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”, atteso che il rapporto lavorativo intercorso tra le parti si era pacificamente concluso il
31.12.2014, come provato anche dal LUL in atti e dalla documentazione attestante la cessazione da parte della resistente di qual si voglia attività operativa di vettore aereo all'indicata data. E' stato quindi dedotto che la società convenuta doveva ritenersi del tutto estranea alle successive vicende relative ai rapporti di lavoro intrattenuti dagli istanti atteso che, da un lato, non era stata comprovata la circostanza secondo la quale i ricorrenti sarebbero successivamente transitati in in A.S., società terza rispetto alla CP_5 convenuta in giudizio, né, dall'altra, nulla essendo “stato dedotto riguardo alle concrete modalità del dedotto transito non essendo stato fatto alcun cenno ad un fenomeno successorio riconducibile all'art. 2112 c.c.”.
La tesi è priva di fondamento. Ed infatti la difesa di parte ricorrente ha chiaramente dedotto
a pag.5 del proprio atto difensivo che: “Con il presento atto i ricorrenti censurano la retribuzione ricevuta durante i giorni di ferie e lo fanno per il periodo in cui il rapporto era in corso con CAI, cioè fino al momento in cui il rapporto di lavoro è stato trasferito ex art. 2112 c.c. ad ora in amministrazione straordinaria.” E poiché, Controparte_5 sempre in ricorso, è stato chiarito “Risolve ogni dubbio in materia di prescrizione il recentissimo intervento della Corte costituzionale che ha affermato che nei giudizi come il presente la prescrizione inizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro e ciò anche in caso di trasferimento di azienda (cfr. Corte Cost. 143/2023 doc. 9)”, rileva il Tribunale come la difesa attorea abbia argomentato sia in merito all'applicabilità dell'art.2112 c.c., sia riguardo al tempestivo azionamento da parte di tutti ricorrenti dei diritti da loro vantati
Cont entro i due anni dal venir meno del rapporto con E poiché gli istanti hanno Cont specificatamente dedotto di essere passati da CAI a per trasferimento d'azienda ex art.2112 c.c. e tempestivamente prodotto al fascicolo le buste paga dalle quali emerge sia che il passaggio è avvenuto senza soluzione di continuità, sia che il medesimo ha vista riconosciuta dalla cessionaria l'anzianità di servizio maturata presso la cedente, deve ritenersi, in difetto di specifica allegazione e prova, il cui onere era a carico della convenuta, riferita all'esistenza di elementi incompatibili con la fattispecie dedotta in ricorso, che il rapporto di lavoro degli istanti sia continuato ex art.2112 c.c. in quanto parte del complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo al complesso aziendale ceduto.
Cessione del contratto senza necessario assenso del lavoratore che impone di ritenere, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con sent.143/2023 in fattispecie che parimenti vedeva convenuta altra compagnia aerea, applicabile all'unico rapporto proseguito senza soluzione di continuità la disciplina di cui all'art. 937 cod. nav., norma che se da un lato non prevede la possibilità di prescrizione dei crediti di lavoro in corso di rapporto, dall'altro dispone che l'estinzione dei diritti vantati maturi decorsi due anni dal venir meno del contratto anche se l'evento si è verificato successivamente a cessione
d'azienda e quindi tra lavoratore ceduto e cessionaria.
Pronunciamento della Corte che sconfessa la tesi sostenuta dalla difesa di CAI secondo la quale “allorquando l'art. 937 cod. nav. prevede il decorso della prescrizione biennale dallo sbarco nel luogo di assunzione successivo alla “cessazione o alla risoluzione del contratto” allude alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro (nella specie CAI, allora a nulla rilevando l'eventuale prosecuzione del rapporto con altri e CP_7 diversi datori di lavoro nel caso di specie invero
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