Trib. Asti, sentenza 05/07/2024, n. 271

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 05/07/2024, n. 271
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 271
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice I L B ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 05/07/2024 nel procedimento portante il n. 985 dell'anno 2023 promosso da

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to R P parte ricorrente
C O N T R O

Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
Controparte_2
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di:
- aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della semplificata, in Controparte_1 forza di contratto a tempo determinato stipulato il 27/04/2021 e trasformato a tempo indeterminato dal 01/04/2022;

- essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito di cambio di appalto il
14/03/2023;

- essere stato adibito alla mansione di autista e alle connesse attività di carico e scarico merce, con inquadramento nel livello 6J del C.C.N.L. trasporto e spedizione merci;

1
- aver prestato la propria attività nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto merci di vario tipo affidato dalla Controparte_3
le superiori premesse, lamentava il mancato aggiornamento e adeguamento agli
[...] aumenti contrattuali della retribuzione erogata, l'erroneo inquadramento, rientrando
l'attività di autista disimpegnata nel livello III della richiamata contrattazione collettiva, nonché l'omesso versamento dell'indennità di trasferta prevista dalla contrattazione di settore per le prestazioni rese fuori dalla sede di lavoro per oltre sei ore e per almeno tre giorni alla settimana.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna delle parti convenute al pagamento della somma di € 15.077,84 al lordo delle ritenute fiscali e contributive, oltre agli accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, le società convenute non si costituivano in giudizio benché regolarmente vocate in jus.
La controversia veniva istruita con l'audizione dei testi indicati da parte ricorrente ed acquisizione documentale;
indi all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente discuteva la causa e rassegnava le conclusioni, richiamando quelle dedotte nell'atto introduttivo.
* * * * *

1. La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

1.1. Giova innanzitutto evidenziare come l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio sia adeguatamente provato dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal contratto individuale e dai listini paga, così come risulta per tabulas che il rapporto di lavoro di cui si discute è cessato alla data del 14/03/2023 per cambio appalto (cfr. doc. 2, 3 e 4).

1.2. L'adibizione del lavoratore al contratto di appalto presso la emerge CP_2 poi dagli esiti della prova per testi, che ha dimostrato come il ricorrente abbia sempre prestato la propria attività lavorativa nell'ambito del servizio di trasporto e consegna di merce appaltato alla (cfr. dichiarazioni testi e Controparte_1 Tes_1
). Tes_2

2. Tanto in limine precisato, la domanda attorea attiene in primo luogo al mancato adeguamento della retribuzione in ragione degli aumenti contrattuali previsti dal
C.C.N.L. trasporto e spedizione merci pacificamente applicato al rapporto di lavoro di cui
2
si discute. Emerge invero dal raffronto tra le tabelle retributive di cui alla contrattazione collettiva di settore e le buste paga che, a fronte di un aggiornamento dei minimi tabellari tra l'1/10/2021 e il 30/9/2023, la retribuzione non è mai stata adeguata agli aumenti contrattuali, risultando applicati per tutto il rapporto di lavoro i minimi tabellari in vigore dal 1/10/2019 al 31/9/2021 (cfr. doc. 4 e 8).

2.1. Ciò posto, giova
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