Trib. Gorizia, sentenza 25/03/2024, n. 91

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 25/03/2024, n. 91
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 91
Data del deposito : 25 marzo 2024

Testo completo

n. r.g. 37/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. R M - Presidente
2) dott.ssa L D L - Giudice rel.
3) dott. S B - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f. ), elette.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla Via Morelli n. 34, presso lo studio dell'avv. M
SERENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

E
(c.f. ), elette.te dom.ta in Gorizia, CP_1 C.F._2
alla Via Morelli, n. 34, presso lo studio dell'avv. M SERENA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE

Conclusioni: all'udienza del 27.2.2024, il difensore delle parti ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il P.M. presso il Tribunale di Gorizia ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2024, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Gorizia il 20/08/1999, nel corso del quale è nata il 5.7.2000 la figlia alle Persona_1
1


condizioni di seguito riportate:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
c) Nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Persona_1
allo stato avendo ella dimostrato una capacità reddituale. Le parti dando
[...]
atto che la figlia ha manifestato una capacità Persona_1
reddituale concordano altresì che sono venuti meno i presupposti per
l'assegnazione della casa già coniugale.
d) Il sig. concede alla signora limitatamente ai Parte_1 CP_1
suoi bisogni e della figlia il diritto reale di abitazione Persona_1
a titolo gratuito in ordine all'abitazione già coniugale in comproprietà tra le parti così tavolarmente identificata: p.c.3195/2 (in P.T. 651 C.C. ), Ente Per_2
indipendente "F", Colorato in grigio nel Piano Tavolare sub G.T. n.1146/70, costituito da appartamento al secondo piano e una cantina, con le congiunte
166/1000 (centosessantaseimillesimi) indivise parti delle proprietà comuni della
p.ed.3195/2, fabbricati, e corte in condominio di complessivi mq.540
(cinquecentoquaranta), colorate in blu nel citato Piano Tavolare e comprendenti quanto previsto dall'art.1117 del codice civile, iscritte nel corpo tavolare 1°
(primo) della Partita Tavolare 651 (seicentocinquantuno) di unità Per_2
immobiliare così censita al N.C.E.U. del Comune di Gorizia;
sez.E, foglio 10, mappale n.3195/2, sub 6, Via Ponte del Torrione n.12 (SI-P2), z.c 2, Cat.A/3,
c1.3, vani 6,5, sup. cat.mq.98, R.C. Euro 436,41. Il sig. ove Parte_1 occorra rinuncia espressamente all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente accordo.
Le parti convengono che il diritto reale di abitazione vitalizio suindicato si estinguerà nell'ipotesi in cui la signora non risieda stabilmente in CP_1
tale abitazione ovvero inizi una convivenza more
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