Trib. Napoli, sentenza 14/11/2024, n. 9856

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/11/2024, n. 9856
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 9856
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo


Tribunale di LI
10 SEZIONE
***********
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 24/10/2024 all'udienza tenuta dal giudice istruttore dott. Antonio
Attanasio, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 12189/2021 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
CE MA Avv. FISICARO EMANUELE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RTS DI
NAPOLI - Avv. RICCIO SALVATORE
**************************
È presente per il sig. MO NO, e per gli obbligati in solido CI Ca- rillo e Banca di Credito Popolare, in sostituzione dell'Avv. Prof. Emanuele
Fisicaro, l'Avv. Giancarlo Borrelli, il quale si riporta al ricorso introduttivo
e ai precedenti atti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento del ri- corso.
Il decreto opposto è caratterizzato da plurimi profili di illegittimità, e per- tanto deve essere annullato, o comunque dichiarato inefficace, per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo e nei precedenti atti e scritti difensivi.
In tale sede si sottolinea che nessuna responsabilità può essere attribuita al sig. NO e al sig. LL. Come è stato di recente ribadito da codesto Tri- bunale di LI, “In base al principio secondo cui l'illecito amministrativo
è sempre commesso da una persona fisica, laddove il soggetto obbligato sia, come nel caso in esame, una persona giuridica, il trasgressore va, di re- gola, individuato nel suo legale rappresentante, salvo che vi sia la prova di
una delega di funzioni concernente l'obbligo di comunicazione, delega che deve risultare da contratto o da altro atto di organizzazione aziendale. Nel caso in esame non vi è prova della traslazione dell'obbligo di cui al citato art. 51 in capo all'operatore dello sportello bancario. A tal fine, in mancan- za di apposita dimostrazione della delega, la mera comunicazione, da parte della banca interessata, dei soggetti ritenuti responsabili non assume alcun rilievo probatorio”
(Trib. LI, sent. n. 4298 del 22.04.2024).
Nei confronti della banca, poi, il decreto sanzionatorio è illegittimo in quanto emesso in violazione dell'art. 14, L. n. 689 del 1981.
Nella denegata ipotesi di responsabilità degli odierni ricorrenti, alla fatti- specie in esame trova applicazione il regime sanzionatorio più favorevole introdotto con l'art.

9-bis, D.L. 119/2018
, conv. mod. L. n. 136/2018. A conforto depone il documento n. 1408 della Camera dei Deputati "Conver- sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119", dal quale emerge in maniera evidente che la novella legislativa è stata rivolta a disciplinare le sanzioni per la violazione delle norme in materia di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 euro, senza dif- ferenziare la posizione dell'istituto bancario che commette la violazione prevista dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. cit. Diversamente opinando, la lacu- na legislativa determinerebbe un'ingiustificata lesione del principio di eguaglianza. Va inoltre precisato che gli odierni ricorrenti non possono es- sere chiamati, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese di causa, considerato che l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, oggetto di odierna impugnazione, sta in giudizio personalmente o avvalen- dosi di un funzionario appositamente delegato (ex multis Cass. 9900/2021;

Cass. 27/05/2011, n. 11816;
Cass. 27/8/2007, n.
18066;
Cass. 20/8/2003, n. 12232). Inoltre, l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., invocato dalla Ragioneria nella propria comparsa, riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rap-
porti di lavoro, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c., quindi non può essere applicato alla fattispecie odierna.
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e conferma la sua richiesta in decisione della causa.
È presente altresì l'avv. Olga Figurelli la quale si riporta a tutte le proprie istanze ed eccezioni e chiede che la causa sia decisa.
A questo punto le parti lasciano l'aula.
Il GI decide la causa contestualmente, come qui di seguito, dandone lettura.
. A.Attanasio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LI – X sezione civile, in persona del giudice monocratico – dott. Antonio
Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12189/21 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria passata in decisione e vertente
TRA
MO CE, C.F. [...], CI RI C.F. CRL-
CRI73R23L259T, e BANCA DI CREDITO POPOLARE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele FISICARO, con Stu- dio professionale in Milano, Viale Piave 6 presso il quale domiciliano
Ricorrente
e
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di LI in persona del Ministro pro tempore, con sede in LI, alla Via Lauria n. 80 (C.F.
80014890638), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Salvatore
Riccio (C.F. [...]), Direttore - pro tempore della Ragioneria Territoriale del- lo Stato di LI, dalla dott.ssa Olga Figurelli (C.F. [...]), dal dott. Mauro
Santoro – (CF SNTMRA71R17F89V) e dalla dott.ssa Gabriella Mansi ( C.F.
[...]), funzionari della Ragioneria Territoriale dello Stato di LI, con domicilio eletto in LI – Ragioneria Territoriale del Ministero
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