Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3131
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Testo completo
N. 7265 /2024 R.G.TRIB. RI IN / MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice riunito nella Camera di consiglio del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7265 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, N.12/24/Imm./II Sez/ 58 reg. del 11.4.2024 di “rifiuto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno” ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da RI IN nata in [...] il [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio C.F._1 dell'Avv. SAVINO MICHELE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 11.4.2024, su parere negativo del 8.11.2023, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, presentata dalla ricorrente in data 25.5.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
- la signora RI IN ed il marito , cittadini della Parte_1
Federazione Russa, hanno presentato domande di riconoscimento di protezione speciale alla QUESTURA DI IMPERIA;
- il marito lavora stabilmente in Italia nel campo della progettazione di impianti industriali (con partita IVA) fatturando importi rilevanti (v. fattura elettronica allegata per euro 53.690,00) come consulente altamente specializzato e coopera con diverse imprese italiane;
1
- il marito parla perfettamente la lingua italiana, avendo già sostenuto l'esame per il livello B2, ed è integrato nella comunità locale di avendo ivi diversi amici Pt_2 italiani, frequentando una palestra e partecipando ad eventi locali;
- la ricorrente RI MA frequenta il corso di lingua italiana per il livello A2;
- il figlio minore è iscritto e frequenta il secondo anno di meccanica Persona_1 nella scuola secondaria di secondo grado dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE I.I.S. “G. MARCONI” IMPERIA (IM);
- la figlia è iscritta alla scuola materna;
Persona_2
- vive con il coniuge ed i due figli minori nell'abitazione di IMPERIA (IM) via Andrea Doria 26 con contratto di locazione intestato al marito;
- è incensurata;
- con decreto del Questore il rifiutava il rilascio del permesso di Controparte_1 protezione speciale “ATTESO che la Commissione Territoriale di Genova, opportunamente adita in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, con decisione adottata il 08/11/2023, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso lamentava che gli atti amministrativi non esprimessero compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base degli atti tenuto conto del fatto che la ricorrente ed il marito fossero tutelati dall'articolo 19 testo unico immigrazione. La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato “NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace i PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig Oleg, Pt_1 della coniuge sig.ra RI MA e dei figli (nato il [...] Persona_1 in Federazione Russa) (nata il [...] in [...], Persona_2 ordinando alla QUESTURA DI IMPERIA competente di rilasciare ai ricorrenti e ai figli il corrispondente permesso di soggiorno”. Con il ricorso è stata depositata documentazione inerente alla fase amministrativa, passaporti, certificato generale del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, certificato di iscrizione a scuola del minore ;
iscrizione ad un corso di Persona_1 italiano di RI MA, visura della casa, contratto di locazione abitativa, fattura n. 5/2024. La Giudice, con decreto del 18.6.2024, dato atto che il ricorso ex artt. 281 undecies e ss cpc. e 19 ter d.lgs. 150/2011, fosse stato depositato il 5.6.2024 da , Parte_1 nato in [...] il [...], contro il provvedimento del Questore della provincia di Imperia del 11.4.2024 n. 58 registro di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e da RI IN, nata in [...] il [...], contro il provvedimento del Questore della provincia di Imperia del 11.4.2024 n. 57 registro di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenuto che l'impugnativa presentata dalla moglie andasse iscritta al Registro Generale Contenzioso come autonomo fascicolo in quanto relativa ad autonomo provvedimento della Questura, non vertendosi, nel caso di specie, nelle ipotesi previste dall'art 103 c.p.c., ha disposto “la separazione degli atti relativi all'impugnazione presentata dalla ricorrente RI IN, nata in [...] il [...] con formazione di autonomo fascicolo ove inserire copia di tutti gli atti, con
2
richiesta di pagamento del contributo dovuto” con conseguente nuova iscrizione del procedimento in oggetto. La Commissione “fatta salva la possibilità per l'istante di procedere a domanda di protezione internazionale per le valutazioni concernenti i rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rimpatrio come previsto dalla Circolare n.114014 del 20.7.2021 Comm. Naz. Per il Diritto di asilo”, ha motivato il parere negativo dando atto: della documentazione prodotta della situazione sociopolitica del Paese di provenienza, essendo segnalato da più fonti il mancato rispetto dei diritti civili e politici, attraverso il sistematico controllo sui media e la repressione delle proteste avverso il conflitto in corso in Ucraina, con l'effetto di comprimere le libertà di pensiero ed espressione della popolazione russa e dove è in corso una mobilitazione parziale finalizzata al supporto delle operazioni belliche in Ucraina [leggasi, ex multis: EUAA - European Uhion Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Russian Federation Country Report EUAA 2022, 29 September 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2079157/2022_09_BUAA_MedCOI_Country_Report_ Russian_Federation.pdf;
UK Home Office: Country Policy and Information Note Russia: Critics and opponents of the government [Version August 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2077458/RUS_CPIN_Critics_and_opponents_of_the_ government.pdf;
for Country of Origin and Asylum Research Controparte_2 and Documentation: Russian Federation: Political protests and dissidence in the context of the Ukraine invasion, May 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2073690/ACCORD-2022-05-Russian_Federation _Protesters_and_Dissidents.pdf;
: Russland auf Controparte_3 dem Weg in il 2022, https://www.swpberlin.org/publications/products/aktuell/2022A31_Russland_Diktatur.p Co df;
Report 2021/22;
The State of the Controparte_5 Controparte_5
Wo s 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070228.html (accessed on 10 January 2023)];
del fatto che, nell'impossibilità di procedere all'audizione della richiedente non essendo previsto ciò nella procedura di richiesta della protezione speciale al Questore, la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare il rischio che i richiedenti, pur nel contesto sopra descritto, possano essere personalmente esposti a rischio di incorrere in forme di violazione dei loro diritti fondamentali né a pervenire, in termini di ragionevole possibilità, all'ipotesi che possano essere personalmente esposti a persecuzioni e/o violazioni gravi dei suoi diritti umani in quanto cittadini russi. Per tali motivi ha ritenuto non pienamente integrati i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 TUI. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso a spese come per legge, deducendo, in sintesi, che:
-la domanda presentata sia sottoposta alla nuova normativa risalendo alla data del 24.5.2023 (rectius 25.5.2023);
- il nuovo d.l. n. 20/2023 abbia disposto due modifiche alla protezione speciale: l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiederne il riconoscimento al di fuori del sistema della protezione internazionale e la “soppressione” dei criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).
3
- attesa la particolare situazione di conflitto bellico neppure si comprende perché non abbia richiesto la protezione internazionale, preferendo formulare istanza di protezione speciale i cui limiti, con la legge 53/2023, si sono ristretti;
-il rientro in patria non costituisca per la ricorrente un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in quanto non fornisce prova alcuna di essere un oppositore del Governo Russo. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 18.6.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza del 8.10.2024, in cui si è tenuta altresì l'audizione diretta della ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. Nel corso dell'audizione, sostenuta dalla ricorrente in lingua italiana, questa ha fornito alcune informazioni relative alla sua vita ad Imperia, dove vive in un appartamento condotto in locazione, unitamente al marito ed
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice riunito nella Camera di consiglio del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7265 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, N.12/24/Imm./II Sez/ 58 reg. del 11.4.2024 di “rifiuto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno” ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da RI IN nata in [...] il [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio C.F._1 dell'Avv. SAVINO MICHELE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 11.4.2024, su parere negativo del 8.11.2023, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, presentata dalla ricorrente in data 25.5.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
- la signora RI IN ed il marito , cittadini della Parte_1
Federazione Russa, hanno presentato domande di riconoscimento di protezione speciale alla QUESTURA DI IMPERIA;
- il marito lavora stabilmente in Italia nel campo della progettazione di impianti industriali (con partita IVA) fatturando importi rilevanti (v. fattura elettronica allegata per euro 53.690,00) come consulente altamente specializzato e coopera con diverse imprese italiane;
1
- il marito parla perfettamente la lingua italiana, avendo già sostenuto l'esame per il livello B2, ed è integrato nella comunità locale di avendo ivi diversi amici Pt_2 italiani, frequentando una palestra e partecipando ad eventi locali;
- la ricorrente RI MA frequenta il corso di lingua italiana per il livello A2;
- il figlio minore è iscritto e frequenta il secondo anno di meccanica Persona_1 nella scuola secondaria di secondo grado dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE I.I.S. “G. MARCONI” IMPERIA (IM);
- la figlia è iscritta alla scuola materna;
Persona_2
- vive con il coniuge ed i due figli minori nell'abitazione di IMPERIA (IM) via Andrea Doria 26 con contratto di locazione intestato al marito;
- è incensurata;
- con decreto del Questore il rifiutava il rilascio del permesso di Controparte_1 protezione speciale “ATTESO che la Commissione Territoriale di Genova, opportunamente adita in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, con decisione adottata il 08/11/2023, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso lamentava che gli atti amministrativi non esprimessero compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base degli atti tenuto conto del fatto che la ricorrente ed il marito fossero tutelati dall'articolo 19 testo unico immigrazione. La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato “NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace i PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig Oleg, Pt_1 della coniuge sig.ra RI MA e dei figli (nato il [...] Persona_1 in Federazione Russa) (nata il [...] in [...], Persona_2 ordinando alla QUESTURA DI IMPERIA competente di rilasciare ai ricorrenti e ai figli il corrispondente permesso di soggiorno”. Con il ricorso è stata depositata documentazione inerente alla fase amministrativa, passaporti, certificato generale del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, certificato di iscrizione a scuola del minore ;
iscrizione ad un corso di Persona_1 italiano di RI MA, visura della casa, contratto di locazione abitativa, fattura n. 5/2024. La Giudice, con decreto del 18.6.2024, dato atto che il ricorso ex artt. 281 undecies e ss cpc. e 19 ter d.lgs. 150/2011, fosse stato depositato il 5.6.2024 da , Parte_1 nato in [...] il [...], contro il provvedimento del Questore della provincia di Imperia del 11.4.2024 n. 58 registro di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e da RI IN, nata in [...] il [...], contro il provvedimento del Questore della provincia di Imperia del 11.4.2024 n. 57 registro di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenuto che l'impugnativa presentata dalla moglie andasse iscritta al Registro Generale Contenzioso come autonomo fascicolo in quanto relativa ad autonomo provvedimento della Questura, non vertendosi, nel caso di specie, nelle ipotesi previste dall'art 103 c.p.c., ha disposto “la separazione degli atti relativi all'impugnazione presentata dalla ricorrente RI IN, nata in [...] il [...] con formazione di autonomo fascicolo ove inserire copia di tutti gli atti, con
2
richiesta di pagamento del contributo dovuto” con conseguente nuova iscrizione del procedimento in oggetto. La Commissione “fatta salva la possibilità per l'istante di procedere a domanda di protezione internazionale per le valutazioni concernenti i rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rimpatrio come previsto dalla Circolare n.114014 del 20.7.2021 Comm. Naz. Per il Diritto di asilo”, ha motivato il parere negativo dando atto: della documentazione prodotta della situazione sociopolitica del Paese di provenienza, essendo segnalato da più fonti il mancato rispetto dei diritti civili e politici, attraverso il sistematico controllo sui media e la repressione delle proteste avverso il conflitto in corso in Ucraina, con l'effetto di comprimere le libertà di pensiero ed espressione della popolazione russa e dove è in corso una mobilitazione parziale finalizzata al supporto delle operazioni belliche in Ucraina [leggasi, ex multis: EUAA - European Uhion Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Russian Federation Country Report EUAA 2022, 29 September 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2079157/2022_09_BUAA_MedCOI_Country_Report_ Russian_Federation.pdf;
UK Home Office: Country Policy and Information Note Russia: Critics and opponents of the government [Version August 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2077458/RUS_CPIN_Critics_and_opponents_of_the_ government.pdf;
for Country of Origin and Asylum Research Controparte_2 and Documentation: Russian Federation: Political protests and dissidence in the context of the Ukraine invasion, May 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2073690/ACCORD-2022-05-Russian_Federation _Protesters_and_Dissidents.pdf;
: Russland auf Controparte_3 dem Weg in il 2022, https://www.swpberlin.org/publications/products/aktuell/2022A31_Russland_Diktatur.p Co df;
Report 2021/22;
The State of the Controparte_5 Controparte_5
Wo s 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070228.html (accessed on 10 January 2023)];
del fatto che, nell'impossibilità di procedere all'audizione della richiedente non essendo previsto ciò nella procedura di richiesta della protezione speciale al Questore, la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare il rischio che i richiedenti, pur nel contesto sopra descritto, possano essere personalmente esposti a rischio di incorrere in forme di violazione dei loro diritti fondamentali né a pervenire, in termini di ragionevole possibilità, all'ipotesi che possano essere personalmente esposti a persecuzioni e/o violazioni gravi dei suoi diritti umani in quanto cittadini russi. Per tali motivi ha ritenuto non pienamente integrati i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 TUI. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso a spese come per legge, deducendo, in sintesi, che:
-la domanda presentata sia sottoposta alla nuova normativa risalendo alla data del 24.5.2023 (rectius 25.5.2023);
- il nuovo d.l. n. 20/2023 abbia disposto due modifiche alla protezione speciale: l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiederne il riconoscimento al di fuori del sistema della protezione internazionale e la “soppressione” dei criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).
3
- attesa la particolare situazione di conflitto bellico neppure si comprende perché non abbia richiesto la protezione internazionale, preferendo formulare istanza di protezione speciale i cui limiti, con la legge 53/2023, si sono ristretti;
-il rientro in patria non costituisca per la ricorrente un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in quanto non fornisce prova alcuna di essere un oppositore del Governo Russo. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 18.6.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza del 8.10.2024, in cui si è tenuta altresì l'audizione diretta della ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. Nel corso dell'audizione, sostenuta dalla ricorrente in lingua italiana, questa ha fornito alcune informazioni relative alla sua vita ad Imperia, dove vive in un appartamento condotto in locazione, unitamente al marito ed
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