Trib. Napoli, sentenza 19/07/2024, n. 3453

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 19/07/2024, n. 3453
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3453
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo

R.g. n. 5306/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;

2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5306 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità ex art 269 c.c., vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Anna Marrone, presso il cui studio, sito in Villaricca alla via della Libertà n. 234,
Parco Jolly, elettivamente domicilia;

PARTE ATTRICE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso, giusta _1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Manuela Pascucci, presso il cui studio sito in Napoli al
Viale della Costituzione isola G/1 C.D.N. elettivamente domicilia;

PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], domiciliata a Parete Controparte_2
alla via 2 agosto Coop. , rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Marrone, presso CP_3
il cui studio sito in Villaricca alla via Della Libertà n. 234, parco Jolly, elettivamente domicilia;

INTERVENTORE VOLONTARIO ADESIVO
ED ALTRESI'
1


Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;

INTERVENTORE EX LEGE

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1
in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
minore ( nata a [...], Ucraina, il 27.07.2004), conveniva in Controparte_2
giudizio , chiedendo che venisse dichiarata giudizialmente, ai sensi _1 dell'art. 269 c.c., la paternità di quest'ultimo nei confronti della figlia . CP
Nello specifico, parte attrice rappresentava di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dall'anno 2001 all'anno 2004, naturalmente sfociata _1 anche in rapporti intimi e sessuali;
di aver comunicato, nell'immediatezza della scoperta, a di essere rimasta incinta e che questi, dopo una fase di _1 iniziale euforia, aveva opposto un netto rifiuto in ordine all'assunzione di qualsiasi responsabilità nei confronti della nascitura, tanto da costringere l'attrice a tornare nel suo paese di origine, ossia in Ucraina;
che pertanto la piccola era nata in CP
Ucraina in data 27.07.2004, senza essere riconosciuta dal padre;
di non aver dubbi sul fatto che il padre della bambina fosse , che oltretutto, dopo diversi _1
anni dalla nascita della figlia, si era recato in Ucraina nel mese di febbraio 2016 per conoscere la piccola ;
che, con il tempo, il aveva riallacciato i rapporti CP _1
con la ex compagna e con la figlia, che si era recata anche in Italia dal padre;
che la minore, conosciuto il padre, aveva chiesto con insistenza a sua madre di intercedere con questi affinchè la riconoscesse, non ottenendo tuttavia alcun risultato positivo;
di provvedere e di aver sempre provveduto da sola a tutte le necessità della figlia.
Pertanto parte attrice chiedeva “ Voglia il Tribunale adito, condotti i dovuti accertamenti, accogliere la domanda di riconoscimento di paternità presentata dall'esponente, e dichiarare che il Sig. è il padre biologico della _1
minore . 1) Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Controparte_2
Parete (CE) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
nonché autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., il minore ad assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre. 2) Porre a carico del Sig. un _1

2 assegno mensile di mantenimento in favore della minore , con decorrenza CP dalla data di nascita”.
Con comparsa di costituzione del 2.08.2021 , nel contestare quanto _1
dedotto in fatto da parte attrice, in primo luogo eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità in rito della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità atteso che dal certificato di nascita della minore prodotto in giudizio dalla risulterebbero i dati relativi al padre della stessa;
nel merito, poi, Parte_1 deduceva l'infondatezza della domanda evidenziando di aver intrattenuto un'occasionale frequentazione con parte attrice, peraltro fidanzata con altro uomo, iniziata nel maggio 2002 è drasticamente e definitivamente interrotta nel corso del
2003 allorquando si era reso conto che parte attrice oltre a frequentare lui ed il proprio fidanzato ufficiale intratteneva rapporti con altri uomini;
di non aver avuto successivamente alcun ulteriore contatto con l'attrice;
di essersi recato nell'inverno del 2016, allorquando ormai conviveva da sei anni con la donna che ha sposato nel
2017 e dalla quale, nel febbraio del 2011 ha avuto un figlio, in Ucraina per accompagnare il fratello che doveva sottoporsi ad un intervento e di aver incontrato in quella occasione, per pura causalità, la e la piccola ;
che parte Parte_1 CP
attrice non aveva fornito alcuna prova di quanto sostenuto nell'atto di citazione e, in particolare, rispetto all'esistenza di una relazione tra la stessa ed il convenuto all'epoca del concepimento della minore, né addirittura, aveva precisato i periodi delle circostanze rappresentate;
di trovarsi da oltre quattro anni privo di occupazione lavorativa e di dover vivere, insieme alla moglie, ai genitori di quest'ultima ed al figlioletto di dieci anni, con il reddito emergenziale pari ad euro
800,00 mensili e di essere stato addirittura costretto nel dicembre 20202, per problemi economici, a vendere la propria auto;
per cui, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di non essere nelle condizioni di poter corrispondere alcun mantenimento per la giovane CP
Pertanto parte convenuta chiedeva: “ rigettare la domanda attrice per essere improponibile, improcedibile ed inammissibile in rito ed, in ogni caso, infondata in fatto e diritto e non provata sia sull'an, che sul quantum;
2) riservare i mezzi istruttori che si rendano necessari;
3) condannare l'attrice alle competenze di lite
”.
Concessi i termini ex art 183 sesto comma c.p.c., il Giudice istruttore con ordinanza del 29.03.2021 fissava udienza per acquisire il consenso alla prosecuzione del
3
giudizio ai sensi dell'art. 273 secondo comma c.c. da parte della allora minorenne ultraquattordicenne, Controparte_2
Nelle more dell'udienza, divenuta maggiorenne, si costituiva in Controparte_2
giudizio con comparsa di intervento volontario adesivo alla domanda avanzata dalla parte attrice.
All'udienza del 7.11.2022, alla quale comparivano personalmente sia parte attrice che l'interventrice, il Giudice, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di e la
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