Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 391
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4051/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. IORI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
PAOLO CROSINA, C.F. , con l'Avv. IORI C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Sig.ra e il Sig. hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Bleggio Superiore (TN), in data 07.12.2009, in costanza del quale sono nati tre figli: il 27.07.2003;
, l'01.02.2006, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e il 06.11.2010. Per_3
Con ricorso congiunto, depositato il 17.09.2024, le parti esponevano la cessazione della comunione spirituale e materiale, senza possibilità di
riconciliazione e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) I coniugi concordano che l'immobile sito in Bleggio Superiore (TN), Frazione
Marcé n. 8, di proprietà del marito, venga assegnato al medesimo. La moglie ha già provveduto ad asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali mentre i beni mobili che attualmente si trovano all'interno dell'appartamento nonché gli arredi ed i corredi rimarranno assegnati in uso al marito.
3) La moglie ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita con il consenso del marito, in Bleggio Superiore, frazione Balbido n. 74.
4) I coniugi concordano che la LI minore sia affidata ad entrambi i Per_3 genitori, ma che la medesima rimanga collocata presso la residenza del padre il quale avrà pertanto diritto a richiedere ed ottenere l'assegno unico universale dell'INPS al 100%, eventuali altri aiuti pubblici per intero ed effettuerà le detrazioni fiscali di legge al 50%.
5) I coniugi concordano che la LI , stante la vicinanza delle Per_3 abitazioni dei genitori, e tenuto conto che tale scelta è stata concordata anche con la minore, starà una settimana con il padre ed una settimana con la madre e così via, alternandosi fra le abitazioni dei genitori in modo da trascorrere con ciascuno il medesimo tempo. Ugualmente trascorrerà le vacanze Per_3 natalizie, quelle pasquali, le altre festività, i c.d. ponti e le vacanze estive, dividendole equamente fra i genitori.
6) Entrambi i coniugi si impegnano ad incentivare la LI ed i figli Per_3 maggiorenni e a mantenere il legame affettivo con l'altro Per_1 Per_2 genitore e con le rispettive famiglie d'origine;
si impegnano altresì a condividere
e concordare previamente le scelte educative relative alla LI minore, verificando periodicamente esigenze e variazioni che dovessero emergere.
7) In ragione di quanto sopra i genitori saranno tenuti al mantenimento diretto della LI per il periodo in cui si troverà presso ciascuno di loro. Per_3
8) Ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative alla LI minore nella misura del 50%. Si precisa che per il mantenimento e per le spese straordinarie i coniugi concordano che si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF dd. 29.11.2017 che qui si riportano per completezza: SPESE
COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione