Trib. Brescia, sentenza 23/04/2024, n. 1708
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Testo completo
N.R.G. 13372/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa E S Presidente dott. C C Giudice dott. A G Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 23.4.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13372/2023, promosso da: nato in Bangladesh l'11.7.1979, c.f. CUI Parte_1 C.F._1
05KVYAA;
con il patrocinio dell'avv. A L;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 18.11.2021, cittadino bangladese nato l'11.7.1979, ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 26.4.2023 (notificato all'istante in data 20.10.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla
per il riconoscimento della protezione speciale di Brescia – si fonda sul fatto Organizzazione_1 che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto percorso di radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia, nonché di un'occupazione lavorativa stabile e duratura con redditi che gli consentano di condurre una vita dignitosa;
inoltre, egli non parlerebbe la lingua italiana. La sua famiglia di origine, a detta dello stesso richiedente (che ha
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mantenuto con essa costanti contatti a distanza), risiederebbe peraltro interamente in Bangladesh. Non emergerebbero, poi, elementi tali da ritenere che, qualora lo stesso facesse rientro nel Paese di origine, non potrebbe condurre una vita dignitosa, vista la sua piena capacità lavorativa.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.11.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel Paese di accoglienza (contratto di lavoro di durata trimestrale stipulato il 29.12.2022 con la prorogato più volte Organizzazione_2 sino al 31.12.2023 e buste paga relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2023). Sul versante familiare, la difesa ha sottolineato che, pur non essendosi ancora formato una famiglia in Italia, il ricorrente intrattiene numerose relazioni amicali e di colleganza lavorativa, mentre i rapporti con la famiglia di origine risultano sporadici.
Infine, la difesa ha dato atto della difficile situazione in cui versa ancora oggi la zona di provenienza del ricorrente, fortemente colpita dalle inondazioni del fiume Jamuna.
3. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 29.2.2024, richiamando integralmente la relazione della questura di e chiedendo il rigetto del ricorso avversario. CP_1
4. Il Giudice ha fissato udienza in data 14.3.2024, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. In data 13.3.2024 è stata depositata dal ricorrente memoria difensiva recante, in allegato, il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato di durata semestrale, stipulato il giorno 11.3.2024 con la Controparte_2
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza avanti al Collegio in data
[...]
16.4.2024 ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. per la discussione della causa, sostituendola sempre con il deposito di note scritte e fissando alle parti termine al 22.3.2024 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, nonché ulteriore termine al 27.3.2024 per le note conclusionali. In data 21.3.2024, 26.3.2024 e 15.4.2024, parte ricorrente ha depositato tempestivamente le proprie note scritte, con cui si è riportata integralmente al contenuto del ricorso, chiedendone l'accoglimento.
6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.4.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
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sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione
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