Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 2316
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 9789/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di scioglimento di unione civile promossa con ricorso depositato in data 5.9.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in P.za Prealpi, 3 Milano con l'Avv.ta Susanna Lollini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata Milano il 18.10.1978 cittadina italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in P.za Prealpi, 3 Milano con l'Avv.ta Susanna Lollini presso la quale ha eletto domicilio telematico
si sono unite civilmente il 13.9.2017 nel Comune di Pantelleria
(anno 2017 Parte I Ufficio 1 atto n. 1;)
in regime di comunione dei beni
in data 15.1.2024 hanno dichiarato davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano la volontà di sciogliere la loro unione. hanno un figlio: nato a [...] il [...] cittadino italiano Persona_1
FATTO
Le parti unite civilmente sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione alle seguenti condizioni:
1. la SI.a e la SI.a vivranno definitivamente separate, CP_1 Parte_2 libera ciascuna di fissare dove crede la propria residenza;
2. Casa familiare: l'immobile di P.za Prealpi, 3 a Milano, cointestato, adeguatamente diviso in due unità autonome e distinte, resta destinato ad abitazione di ciascuna delle due ricorrenti in parti eguali. Entrambe contribuiranno per il 50% al pagamento del mutuo gravante sull'immobile;
3. Affidamento e collocamento: il figlio viene affidato congiuntamente a entrambe Per_1 le madri e collocato in P.za Prealpi, 3, immobile in cui vivranno di norma durante i mesi da ottobre ad aprile.
4. Modalità di frequentazione: nel periodo di permanenza a Milano, ciascuna potrà pertanto vedere il bambino e tenerlo presso di sé secondo modalità concordate direttamente
e senza particolari formalità, nel rispetto degli impegni lavorativi delle madri e di quelli scolastici del bambino, fermo restando il diritto di di trascorrere comunque con Per_1 ciascuna delle sue madri:
- a fine settimana alterni, almeno un fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola;
- almeno due pomeriggi durante la settimana, con pernotto, preferibilmente il lunedì e il mercoledì successivi al fine settimana trascorso con l'altra madre, e il martedì e il giovedì nella settimana successiva, salvo migliori accordi tra le madri;
5. dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione estiva, la SI.a si trasferirà Pt_2 al casale di Lubriano per