Trib. Bergamo, sentenza 03/07/2024, n. 453
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1320/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa C d S Presidente dott.ssa R M A C Giudice relatore dott.ssa E C Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. I C, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate.
Risulta dai documenti prodotti che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 30 maggio 2020 a Vrata (ROMANIA) e che dalla loro unione è nato (14 novembre 2020), Persona_1
minorenne.
I ricorrenti, dato atto della loro cittadinanza rumena, hanno domandato a questo Tribunale di pronunciare il divorzio immediato, in applicazione della propria legge di nazionalità, che consente il divorzio per accordo dei coniugi senza che sia necessaria la pregressa separazione.
Attesa la natura transnazionale della fattispecie, si ritiene in primo luogo opportuno rilevare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito a decidere sulla domanda inerente al divorzio, ai sensi del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa C d S Presidente dott.ssa R M A C Giudice relatore dott.ssa E C Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. I C, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate.
Risulta dai documenti prodotti che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 30 maggio 2020 a Vrata (ROMANIA) e che dalla loro unione è nato (14 novembre 2020), Persona_1
minorenne.
I ricorrenti, dato atto della loro cittadinanza rumena, hanno domandato a questo Tribunale di pronunciare il divorzio immediato, in applicazione della propria legge di nazionalità, che consente il divorzio per accordo dei coniugi senza che sia necessaria la pregressa separazione.
Attesa la natura transnazionale della fattispecie, si ritiene in primo luogo opportuno rilevare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito a decidere sulla domanda inerente al divorzio, ai sensi del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi