Trib. Lucca, sentenza 04/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 04/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 4
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3093/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice Relatore
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
SELVANETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Controparte_1 C.F._2
MORETTI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Lucca:
1) Disporre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, signora Persona_1
, disponendo la collocazione principale della minore presso la stessa, Parte_1
stabilendo che le decisioni di maggiore interesse per la minore siano adottate esclusivamente dalla madre, ivi comprese le scelte sanitarie, scolastiche con facoltà di sottoscrizione di tutta la documentazione relativa alla minore, ivi compresa quella relativa al rilascio dei documenti di rinascimento;

2) Disporre che il regime di frequentazione e visite della minore avvenga Persona_1
secondo le modalità indicate dalla CTU ed, in particolare:
I (due mesi): Inserimento di telefonate padre-figlia con l'ausilio dei Servizi Sociali alla Per_2 presenza di un'educatrice, che possa supportare la minore e monitorare l'atteggiamento paterno. Inizialmente una telefonata ogni 15 giorni con possibile passaggio ad una telefonata a settimana in caso di positivo riscontro.
II STEP: Avvio degli incontri protetti, inizialmente una volta al mese per poi passare ad incontri sempre più frequenti, ma solo se si verificano le seguenti condizioni:


1. Le telefonate procedono regolarmente e la bambina accoglie positivamente i contatti con il padre;



2. La dott.ssa ed i Servizi Sociali valutano che non ci sia una regressione nel benessere Pt_2

psicologico della minore;



3. Il padre ha iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato sia a verificare la di lui motivazione ad assumere il ruolo genitoriale, sia ad acquisire le relative competenze.

Si chiede che l'andamento e la durata degli STEP non venga fissata in tempi prestabiliti e predefiniti, ma che i tempi siano determinati dall'andamento degli incontri e dalla valutazione relativa al benessere del minore.
3) In virtù del mutato regime di frequentazione suggerito dalla CTU e, in conseguenza del minore tempo che il padre passerà con la minore rispetto a quanto stabilito precedentemente in sede di divorzio, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale, nell'interesse del minore, ridetermini il contributo di mantenimento – ad oggi fissato in €300,00 mensili - nella maggior somma di €
2 500,00 mensili che il Sig. verserà alla Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente Per_1 Pt_1 secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre all'assegno unico nella misura del 100% spettante alla sig.ra in nome e per conto della minore. Le Pt_1
spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Lucca, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
4) Si chiede, altresì, che venga stabilito un periodo di monitoraggio volto a verificare la possibilità di realizzare il regime di frequentazione tra il padre e la minore e l'adempimento alle prescrizioni indicate dalla CTU e valutazione dell'andamento dei percorsi, ritenendo allo stato impossibile formulare un regime di frequentazione libera della minore con il padre per il futuro, ed essendo opportuno valutare preventivamente gli sviluppi dell'eventuale ripresa dei rapporti tra gli stessi.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per il resistente: “ogni contraria istanza eccezione deduzione anche istruttoria reietta, Voglia
Ill.mo Giudice adito:
IN VIA PRELIMINARE: ordinare la rimessa in istruttoria del procedimento di cui all'oggetto
R.G. 3093/2023 e per l'effetto ordinare al Servizio Sociale di Capannori di predisporre un calendario, nel rispetto degli steps e delle indicazioni previste nella ctu in atti ed all'uopo fissare un termine nel quale detto Servizio e le parti relazioneranno i merito a questo Giudice.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: ordinare al Servizio Sociale di Capannori di collaborare con il Servizio Sociale di Finale Emilia al fine di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità e fissare all'uopo un termine entro il quale detto Servizio e le parti relazioneranno i merito a questo Giudice.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: all'esito del percoso di cui all'ctu in atti, revocare il divieto di avvicinamento di nei confronti di per Controparte_1 Persona_1
mancanza dei presupposti di pericolosità del padre nei confronti della figlia quanto meno al luogo di residenza ed alla scuola dalla piccola frequentata e, conseguentemente e qualora occorresse, ordinare a il rispetto delle condizioni stabilite con sentenza Parte_3
n.640/2023 pubblicata in data 18.04.2023 R.G. 1275/2023.
3 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi CTU atta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori ed in particolar modo in ordine alla collocazione della minore Persona_1 presso la madre e la capacità della stessa di favorire i rapporti padre – figlia”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 640/2023 del 18.4.2023, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo della minore alla madre e la previsione della frequentazione con il padre in forma protetta, nonchè l'adozione, in via indifferibile, di un ordine di protezione nei confronti della ricorrente e della minore. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: - in data 12.6.2015 aveva contratto matrimonio con l' e, Per_1
dalla loro unione, il 9.2.2018, era nata la figlia - con decreto depositato il 4.5.2022, il Per_1
Tribunale di Modena aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- con sentenza n.
640/2023 pubblicata il 18.4.2023, il Tribunale di Modena, su ricorso congiunto depositato dalle parti, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentando il regime di frequentazione con il padre, anche prevedendo il futuro trasferimento della residenza della minore da Finale Emilia in altra località, al termine dell'anno scolastico;
- tuttavia, l' Per_1
aveva subito assunto comportamenti minacciosi e verbalmente aggressivi nei confronti della ex coniuge, anche alla presenza della minore, sì da costringerla ad anticipare il trasferimento nel territorio di Lucca, dove vive il nuovo compagno;
- in particolare, l' profferiva Per_1
continuamente minacce di morte nei confronti della ex moglie e del nuovo compagno, tanto da costringerli a presentare delle denunce nei suoi confronti;
- l' era sempre a Per_1 conoscenza degli spostamenti della ricorrente, tanto che in un'occasione in cui ella si era recata al
Pronto Soccorso dove era stato ricoverato il compagno, l'ex coniuge l'aveva immediatamente contattata telefonicamente chiedendo cosa fosse accaduto alla figlia e minacciandola;
- la minore, quando tornava a casa dopo aver trascorso alcuni giorni con il padre, appariva turbata, non accettava alcuna regola e rifiutava di avere contatti con il compagno della madre per timore delle reazioni del padre;
- in data 22.5.2023, l' aveva aggredito la ex moglie puntandole un Per_1
coltello alla gola e mettendole una mano sulla bocca;
dopo essere riuscita a liberarsi, ella aveva
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richiesto l'intervento dei Carabinieri;
- l' , in distinte occasioni, aveva minacciato e Per_1
aggredito anche il nuovo compagno della ricorrente, alla presenza di che aveva iniziato a Per_1
piangere impaurita;
- aveva altresì minacciato di sottrarre la minore alla madre;
in ragione di tali comportamenti, in più occasioni, la minore aveva rifiutato di andare con il padre, sebbene in alcune circostanze fossero anche intervenute le Forze dell'Ordine;
- infine, il 26.9.2023, il padre si era presentato presso la scuola materna frequentata dalla minore prima dell'orario di uscita e aveva preteso di portarla via, per poi riconsegnarla alla madre la successiva domenica;
- in passato, inoltre, egli aveva tenuto comportamenti aggressivi anche nei confronti della figlia;
nello specifico, in un'occasione l'aveva presa per le orecchie e sollevata da terra, urlando e imprecando contro di lei, per poi chiuderla fuori sul terrazzo.
Con decreto del 4.10,2024, emesso inaudita altera parte, sono state adottate in favore della ricorrente le misure di protezione previste dagli artt. 473 bis 69 ss. c.p.c. e sono stati disposti incontri protetti tra la minore e il padre, da organizzarsi a cura del Servizio Sociale di Capannori, con fissazione dell'udienza prevista per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Con comparsa depositata il 16.10.2023, il resistente si è costituito in relazione all'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti inibitori adottati inaudita altera parte per chiederne - tra l'altro - la revoca. In particolare, l' ha dedotto che: - sebbene la Per_1
sentenza di divorzio avesse previsto il trasferimento della madre e della minore al termine dell'anno scolastico, in data 2.4.2023 la aveva presentato una denuncia nei confronti Pt_1 dell'ex marito, dopodichè si era allontanata, con la minore, dalla ex casa coniugale in Finale
Emilia e, per alcuni giorni, non aveva più dato alcuna notizia al padre, costringendolo a presentare una denuncia per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice;
- quanto all'episodio del Pronto Soccorso, ha spiegato che, dopo aver appreso dalla nonna materna che la bimba aveva un ginocchio sbucciato, aveva tentato di parlare con lei, ma il
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