Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 113
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: Dr.ssa Marta Ienzi Presidente Dr.ssa Filomena Albano Giudice rel. Dr.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 34687 del 2022, vertente
t r a
- ( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 01.01.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pomponi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Botti, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 23.10.2024 le parti rassegnavano le conclusioni come da note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la signora in Roma in data CP_1 02.04.1977 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1977, n. 00373, parte 2, serie A02), dal quale erano nati i figli e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autonomi;
nel corso del tempo il rapporto si incrinava irrimediabilmente, venendo meno l'affectio coniugalis, tanto che essi decidevano di separarsi;
con verbale del 06/03/2018 e successivo decreto di omologazione del 15/03/2018, il Tribunale di Civitavecchia recepiva le condizioni rassegnate dalle parti per le quali la casa coniugale, in comproprietà, rimaneva assegnata al marito che si sarebbe fatto carico dei ratei di mutuo gravanti sull'immobile e avrebbe corrisposto alla moglie, per compensarla, un assegno mensile di € 300;
successivamente alla predetta separazione, i coniugi sottoscrivevano in data 01.02.2019 dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia accordo in forza del quale, a definizione delle comproprietà immobiliari tra gli stessi, convenivano il reciproco trasferimento delle relative quote (stipula in data 15.2.2022, atto di permuta) dell'immobile in Anguillara Sabazia (Roma). Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente, invalido al 100% per le gravi infermità, pensionato percettore di una somma mensile netta di circa € 1.800/1.850 mensili, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fosse dichiarato cessato l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla moglie un importo per il suo mantenimento di € 300 mensili, stante la sua autosufficienza economica essendo la sig.ra CP_1 percettrice di pensione dell'importo di € 2.000 mensili circa.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, contestava le prospettazioni e deduzioni formulate dal marito, chiedendone il rigetto e la conferma in sede di divorzio di un assegno di € 300.
In data 30.01.2023 il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/01/2023, sentite le parti e vista la documentazione depositata, ritenuto che da un primo esame delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, risultava un reddito pensionistico per il marito di €1.850,00 mensili e un reddito pensionistico per la moglie di € 2200,00 mensili, revocava l'obbligo per il ricorrente di versare alla moglie la somma stabilita in separazione quale contributo per il di lei mantenimento, con decorrenza dalla domanda, confermandosi per il resto le condizioni della separazione. All'udienza di prima comparizione, il GI assegnava alle parti i termini istruttori e riservava la causa in decisione sullo status. Con sentenza sullo status n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. In prosieguo di giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Preso atto che con sentenza sullo status (n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 34687 del 2022, vertente
t r a
- ( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 01.01.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pomponi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Botti, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 23.10.2024 le parti rassegnavano le conclusioni come da note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la signora in Roma in data CP_1 02.04.1977 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1977, n. 00373, parte 2, serie A02), dal quale erano nati i figli e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autonomi;
nel corso del tempo il rapporto si incrinava irrimediabilmente, venendo meno l'affectio coniugalis, tanto che essi decidevano di separarsi;
con verbale del 06/03/2018 e successivo decreto di omologazione del 15/03/2018, il Tribunale di Civitavecchia recepiva le condizioni rassegnate dalle parti per le quali la casa coniugale, in comproprietà, rimaneva assegnata al marito che si sarebbe fatto carico dei ratei di mutuo gravanti sull'immobile e avrebbe corrisposto alla moglie, per compensarla, un assegno mensile di € 300;
successivamente alla predetta separazione, i coniugi sottoscrivevano in data 01.02.2019 dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia accordo in forza del quale, a definizione delle comproprietà immobiliari tra gli stessi, convenivano il reciproco trasferimento delle relative quote (stipula in data 15.2.2022, atto di permuta) dell'immobile in Anguillara Sabazia (Roma). Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente, invalido al 100% per le gravi infermità, pensionato percettore di una somma mensile netta di circa € 1.800/1.850 mensili, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fosse dichiarato cessato l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla moglie un importo per il suo mantenimento di € 300 mensili, stante la sua autosufficienza economica essendo la sig.ra CP_1 percettrice di pensione dell'importo di € 2.000 mensili circa.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, contestava le prospettazioni e deduzioni formulate dal marito, chiedendone il rigetto e la conferma in sede di divorzio di un assegno di € 300.
In data 30.01.2023 il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/01/2023, sentite le parti e vista la documentazione depositata, ritenuto che da un primo esame delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, risultava un reddito pensionistico per il marito di €1.850,00 mensili e un reddito pensionistico per la moglie di € 2200,00 mensili, revocava l'obbligo per il ricorrente di versare alla moglie la somma stabilita in separazione quale contributo per il di lei mantenimento, con decorrenza dalla domanda, confermandosi per il resto le condizioni della separazione. All'udienza di prima comparizione, il GI assegnava alle parti i termini istruttori e riservava la causa in decisione sullo status. Con sentenza sullo status n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. In prosieguo di giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Preso atto che con sentenza sullo status (n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a
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