Trib. Ancona, sentenza 10/12/2024, n. 2158

TRIB Ancona
Sentenza
10 dicembre 2024
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TRIB Ancona
Sentenza
10 dicembre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 10/12/2024, n. 2158
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 2158
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa congiuntamente da:
1) (con C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1967;

2) (C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
MARCHE (MC) il 31/07/1967;

RICORRENTI entrambi rapp.ti, difesi e dom.ti da/presso avv. FRANCESCO SCALONI giusta procura in atti;

e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;

INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;

CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 27/11/2024: “decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e quindi decorso il termine di procedibilità della domanda previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della pronuncia di separazione personale, Questo Ill.mo Tribunale voglia sentenziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e alle medesime condizioni di cui alla Pt_1 Parte_2 presente domanda di separazione consensuale”;
seguono le condizioni (della separazione e) del divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. pagina 1 di 4




2. I figli minori sono affidati a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione di famiglia con la signora , sita in Ancona alla Via Madonnetta nr. Parte_2

8. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

3. La casa familiare sita in Ancona, via della Madonnetta nr. 8, è assegnata alla signora
con tutti gli arredi, salvo richieste del sig. Mancia che verranno Parte_2 valutate e concordate tra i coniugi.

4. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei tempi e con le modalità Parte_1 di seguito indicate, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli:
- due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;

-i fine settimana alternati, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica;
dall'ora di uscita dalla scuola il sabato sino al medesimo orario della domenica sera durante il periodo scolastico, per quelli che la frequentano;

-per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;

-per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;

-per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
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