Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 71

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 71
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 71
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8254/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8254/2021 promossa da:
MI AM (C.F. [...]);
BARACCA S.R.L. (C.F. 10090043967) entrambi con il patrocinio dell'avv. MARIONI FILIPPO del Foro di Pavia, elettivamente domiciliati in via Cesare Battisti 54, Pavia presso il difensore avv. MARIONI FILIPPO
ATTORI contro
RR EL (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv.ti Arturo Flick, DE MARZI NICOLETTA e Francesco Romualdi, elettivamente domiciliato in via Fieschi 1/8 , Genova, presso il difensore avv. Arturo Flick
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 26/6/2024 e di seguito ritrascritte nella parte in fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta individuale AT LI e RA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 5/8/2021, hanno citato in giudizio AD
LL domandando a questo Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare che essi, su incarico di AD LL hanno, rispettivamente: quanto a RA s.r.l.,
pagina 1 di 11
cercato e reperito le maestranze ed i professionisti per provvedere alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà di AD LL, sito in Rapallo via Privata dei Lauri n. 8, censito al catasto urbano Foglio 22 mappale 379 sub. 25, come da CILA n. 71976/2020 del 08.01.2020, prot. 2858 del Comune di Rapallo e, quanto alla ditta AT LI, eseguito i lavori edili di cui al computo metrico estimativo alla data della sospensione dei lavori indicati nella relazione del geometra Paolo GN.
Sempre in via principale, gli odierni attori hanno domandato di accertare e dichiarare che gli interventi eseguiti alla data di sospensione dei lavori da parte della ditta individuale AT LI corrispondono a quanto esposto in perizia dal geometra
Paolo GN e che l'importo dovuto per gli stessi a carico di LO LL, quale proprietario dell'immobile in commento, ammonta ad € 25.700,00 o ad altra somma risultante dall'esito dell'istruttoria.
Da ultimo, gli attori hanno chiesto la condanna di AD LL al pagamento in proprio favore, ognuno per quanto di propria competenza, della somma di € 25.700,00 ovvero della diversa somma risultante dall'esito dell'istruttoria.
Il 23/12/2021 si è costituito in giudizio AD LL, ivi chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società RA s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, o della ditta AT LI. In via principale e riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare che gli attori non hanno adempiuto alle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile di sua proprietà
(come da CILA presentata presso il Comune di Rapallo) e, per l'effetto, di respingere le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto. Inoltre, previo accertamento della circostanza che la ditta AT ha eseguito lavori affetti da vizi e difetti, condannarla al risarcimento dei danni causati nell'appartamento di sua proprietà, quantificabili in € 1.500,00 o in altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria
e da determinarsi anche in via equitativa.
In via subordinata e riconvenzionale LL ha chiesto di accertare e dichiarare
l'inadempimento della ditta individuale AT e, per l'effetto, di condannarla al
pagina 2 di 11
risarcimento dei danni causati nell'appartamento di sua proprietà pari ad € 1.500,00 “o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita e da determinarsi anche in via equitativa”, e posto in compensazione detto importo con i crediti che verranno eventualmente accertati e spettanti agli attori, di accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento da parte di LL della somma di € 1.500,00 in favore degli attori, a mezzo assegno circolare non trasferibile 5103555591 emesso da
Banca Popolare di Sondrio e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto da LL agli attori per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio nonché per il giudizio di istruzione preventiva iscritto presso lo stesso Tribunale di Genova al r.g. n. 3911/2020.
Concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.


1. Preliminarmente sul difetto di legittimazione attiva degli attori.

Il convenuto chiede che sia accertato e conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione attiva di RA s.r.l. ovvero, nel solo caso di riconoscimento della legittimazione attiva in capo a quest'ultima, della ditta individuale AT LI.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito descritte.
Premesso che l'istituto della c.d. legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto di agire in giudizio, si rappresenta che a partire dal 2016 la giurisprudenza di legittimità è concorde ed unanime nel ritenere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Oggetto di analisi, ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale
l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la
pagina 3 di 11
prospettazione: “Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Ciò non toglie che all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo” (Cass. S.U. n. 2951/2016).
La ditta AT LI e RA s.r.l. hanno allegato la titolarità del diritto di cui chiedono l'affermazione sostenendo di essere state incaricate rispettivamente di eseguire
i lavori presso l'appartamento (ora) di proprietà di AD LL nonché di cercare e reperire maestranze e professionisti per provvedere
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi