Trib. Bologna, sentenza 15/10/2024, n. 2676

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 15/10/2024, n. 2676
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2676
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

N.R.G. 11655/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. C R Presidente
Dott. M C B G rel.
Dott. R V S G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011
sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 2.5.2024;
la parte convenuta concludeva come da memoria di costituzione del 24.4.2024, conclusioni richiamate nella nota di trattazione scritta del 26.4.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 15.9.2023 nell'interesse della ricorrente Signora
, cittadina della Colombia, nata in Colombia in data 16.4.1996, Parte_1
avverso il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 13.7.2023, notificatole il giorno
17.8.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata dalla ricorrente in data
5.10.2022.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 7.7.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivata in Italia nel 2011 per raggiungere la madre coniugatasi con un cittadino italiano;
di avere frequentato le scuole in Italia, e in particolare il Liceo Artistico Arcangeli di Bologna e poi l'Accademia delle Belle Arti di Bologna;
di avere lavorato intanto che studiava;
di non essere riuscita a rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a seguito della separazione di sua madre dal marito;
di vivere ora in autonomia insieme alla madre regolarmente soggiornante.
Con decreto del 21.9.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 24.4.2024, deducendo anche la mancata integrazione della ricorrente sul territorio nazionale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato all'esito dell'udienza del giorno 8.5.2024 celebratasi ex art.127 ter cpc , all'udienza del 18.9.2024 compariva il
Procuratore della ricorrente che si riportava alla documentazione già prodotta precisando che: “la ricorrente vive in Italia ormai da dodici anni, vive in autonomia con la madre regolarmente soggiornante, che lavora come collaboratrice familiare;
ha sempre lavorato anche durante gli studi e lavora tuttora con un contratto a tempo indeterminato dal 24.4.2024 come barista part time con buoni guadagni;
parla la lingua italiana avendo frequentato le scuole medie inferiori e superiori in Italia;
non sa riferire se ha familiari in Patria
”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza
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