Trib. Roma, sentenza 19/09/2024, n. 9062
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dr.SS Francesca Vincenzi, all'udienza del 19.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6908 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
e , elettivamente domiciliate in Roma, Via Domenico Parte_1 Parte_2
Chelini n. 9 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Ferrari che le rappresenta e difende giusta procure in calce al ricorso
RICORRENTI
E
, in persona del Sostituto del Direttore Controparte_1
Generale e legale rappresentante TT.SS elettivamente domiciliata presso la Controparte_2 sede dell'Agenzia sita in Roma, via del Tritone n. 181, rappresentata e difesa ai sensi degli articoli
6, comma 9, del D.lgs. n. 150/2011 e 417 bis c.p.c., dalla TT.SS Carla Cantelmo e dall'Avv.
Daniela Cervigni, rispettivamente dirigente e funzionario giuridico dell' Controparte_3 come da procura n. prot. 131920 del 26 ottobre 2023 in atti
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 27.2.2023 e successivamente iscritto a ruolo le ricorrenti in epigrafe nominate esponevano: che con la determina di AIFA n. DG/1024/2019 del 19 giugno
2019 è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, bandito in data 18 dicembre 2017, per il conferimento di 33 posti nel profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie;
che con comunicazioni dell'Agenzia datate 6.9.2019 i 33 vincitori del concorso, tra cui le ricorrenti, sono stati convocati i giorni 23 e 24 settembre 2019 per la costituzione del rapporto di lavoro, con la presa di servizio fiSSta per il giorno 1° ottobre 2019;
che con determina del Direttore Generale n. 1358 del 12.9.2019, era stata autorizzata la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato delle ricorrenti;
che si instaurava, pertanto, in quel frangente, un rapporto di servizio a tempo indeterminato tra l' e le ricorrenti, con il quale CP_1 queste ultime acquisivano la qualifica di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie e il
relativo trattamento economico;
che successivamente, con nota del 23.9.2019, ha CP_1 rappresentato ai vincitori del concorso che il azio, con decreto del 20.9.2019 aveva sospeso CP_4 la graduatoria impugnata, fiSSndo per la trattazione collegiale la camera di consiglio al 15.10.2019,
a seguito di richiesta di annullamento del Giudizio emesso dalla Commissione di concorso nei confronti di una candidata ricorrente, nonché della graduatoria finale del concorso pubblico;
che
l'Agenzia, pertanto, si vedeva costretta a disporre la sospensione della stipula dei contratti individuali di lavoro programmati per le suindicate date, consentendo “per ragioni di economicità, lo svolgimento della sola visita di sorveglianza sanitaria di idoneità alla mansione”;
che in data 23
e 24 settembre 2019, dunque, la TT.SS e la TT.SS svolgevano la visita sanitaria Pt_1 Pt_2 in cui veniva certificata l'idoneità specifica alla mansione di entrambe;
che con telegramma del
25.9.2019 rappresentava alla TT.SS che il T.A.R., con decreto emesso nella CP_1 Pt_1 medesima data, aveva accolto la domanda di revoca presentata dall'Agenzia modificando il proprio precedente provvedimento e limitando la disposta sospensione al solo ultimo posto della graduatoria generale in merito;
che l'Agenzia, perciò, convocava i vincitori del concorso per il giorno 1° ottobre
2019, per la stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale presa di servizio;
che con istanza presentata in data 27.9.2019 la TT.SS richiedeva la proroga per la stipula del Pt_1 contratto causa ricovero ospedaliero (dal 30 settembre al 3 ottobre 2019) per intervento chirurgico a cui sottoporsi il 1° ottobre 2019, accolta da con contestuale convocazione della ricorrente il CP_1 Pt_ giorno 24.10.2019 per la sottoscrizione del contratto di lavoro;
che la TT.SS ha potuto sottoscrivere il contratto soltanto in data 23.10.2019 perché, precedentemente, era stata disposta dal giudice amministrativo la sospensione della graduatoria dapprima con riferimento a tutti i Pt_ controintereSSti e poi limitatamente alla posizione della sola TT.SS ;
che in data 24.10.2019 la TT.SS sottoscriveva con la resistente un contratto individuale di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato stipulato ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. Area I – Dirigenza, Quadriennio normativo
2002-2005, nel profilo di dirigente sanitario Farmacista;
che all'art. 2 dell'accordo contrattuale veniva previsto che l' avrebbe conferito al dirigente, con successivo provvedimento, l'incarico CP_1 dirigenziale ai sensi dell'art. 80 del C.C.N.L. di riferimento;
che in data 19.11.2019 la TT.SS
[...] riceveva la comunicazione relativa all'incarico dirigenziale che avrebbe ricoperto, a partire Pt_1 dal 1.12.2019 e con durata triennale, nell'ambito dell'Ufficio Registri di monitoraggio;
che in data
25.11.2019 la TT.SS sottoscriveva il contratto individuale accessivo al provvedimento di Pt_1 conferimento di incarico dirigenziale, con decorrenza dal 1.12.2019 e per la durata complessiva di 3 anni;
che ai sensi dell'art. 5 del suddetto contratto veniva previsto che il dirigente, oltre al trattamento economico regolamentato dal contratto individuale e dal C.C.N.L. di riferimento, avrebbe ricevuto una retribuzione di posizione variabile di fascia CS;
che la TT.SS , Parte_2 superato il concorso pubblico per titoli ed esami bandito in data 18.12.2017 per il conferimento di n.
33 posti nel profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell' , veniva assunta in data 23.10.2019 con contratto a tempo indeterminato e pieno nel CP_1 Pt_ profilo di dirigente sanitario Farmacista;
che in pari data la TT.SS sottoscriveva con la resistente un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato ai sensi dell'art. 17 del
C.C.N.L. Area I – Dirigenza, Quadriennio normativo 2002-2005, nel profilo di dirigente sanitario
Farmacista;
che all'art. 2 dell'accordo contrattuale veniva espreSSmente previsto che l' CP_1 avrebbe conferito al dirigente, con successivo provvedimento, l'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 80 del C.C.N.L. di riferimento;
che il suddetto contratto all'art. 4 regolava il trattamento economico omnicomprensivo suddiviso in retribuzione tabellare e retribuzione di posizione – parte Pt_ fiSS;
che in data 19.11.2019 la TT.SS riceveva la comunicazione relativa all'incarico
dirigenziale (determina dirigenziale n. 1727 del 19.11.19) che avrebbe ricoperto, a partire dal
1.12.2019 e con durata triennale, nell'ambito dell'Ufficio Monitoraggio della spesa farmaceutica;
Pt_ che in data 25.11.2019, la TT.SS sottoscriveva il contratto individuale accessivo al provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale, con decorrenza dal 1.12.2019 e per la durata complessiva di 3 anni;
che ai sensi dell'art. 5 del suddetto contratto veniva previsto che il dirigente, oltre al trattamento economico regolamentato dal contratto individuale e dal C.C.N.L. di riferimento, avrebbe ricevuto una retribuzione di posizione variabile di fascia CS;
che il 9.3.2020 veniva sottoscritto dalle associazioni di categoria il C.C.N.L. relativo al personale dell'Area
Funzioni Centrali, triennio 2016 – 2018, che ha previsto nuovi valori di retribuzione di posizione parte fiSS per i dirigenti sanitari, distinti per tipologia di incarico delineate dall'art. 63, comma 1, differenziando la retribuzione di posizione di parte fiSS in rapporto a 4 (quattro) differenti tipologie di incarico dirigenziale;
che gli incarichi dirigenziali collocati nella fascia retributiva CS sono stati equiparati a quelli di cui alla lett. d) del citato art. 63, comma 1, che prevede per l'incarico di natura professionale, conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, una retribuzione di posizione di parte fiSS pari ad € 4.400,00;
che l'art. 63, al comma 4, ha previsto, “in aggiunta alla retribuzione di posizione variabile conneSS allo specifico incarico affidato e ferma restando la retribuzione di posizione parte fiSS definita ai sensi del comma 1”, la corresponsione del differenziale individuale di retribuzione di posizione ai dirigenti biologi, chimici e farmacisti in servizio alla data di sottoscrizione dell'Ipotesi del contratto (09/10/2019) in relazione alla tipologia di incarico ricoperto alla suddetta data e con la medesima decorrenza prevista per i nuovi valori di retribuzione di posizione parte fiSS;
che pertanto, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del rinnovato
C.C.N.L. di riferimento, a fronte di una diminuzione della retribuzione di posizione di parte fiSS, veniva corrisposto ai dirigenti sanitari un emolumento, a titolo di differenziale individuale di retribuzione, in relazione alla tipologia di incarico ricoperto;
che in data 19.6.2020 le ricorrenti, unitamente ad altri 31 colleghi dirigenti sanitari Farmacisti, ricevevano una comunicazione via e- mail da parte dell'Ufficio Gestione e trattamento giuridico dell' avente come oggetto la CP_1
“corresponsione della retribuzione di posizione parte fiSS e del differenziale individuale di retribuzione di posizione di cui all'art. 63 del C.C.N.L. Area Funzioni Centrali, triennio 2016-
2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020”, nella quale veniva riferito che, in applicazione dell'art.
63, comma 4 del C.C.N.L., il differenziale individuale di retribuzione di posizione non sarebbe stato corrisposto in quanto, alla data della sottoscrizione della c.d. Ipotesi del contratto collettivo
(9/10/2019) esse non risultavano in servizio;
che nel frattempo, con determinazione del D.G. n. 801 del 5 agosto 2020, veniva conferito alla TT.SS un incarico collocato nella fascia Pt_1 retributiva CS, per le esigenze dell'Area Strategia ed economia del farmaco e, pertanto, con contratto individuale accessivo al provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale, sottoscritto in data 28.9.2020, veniva definito il trattamento economico correlato all'incarico nella fascia
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