Trib. La Spezia, sentenza 03/02/2025, n. 30
TRIB La Spezia
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G.V.G. n. 1961/2024
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
Brusacà, nella causa iscritta al n. 1961/2024 R.G.V.G.
promossa da
STYLE OU SRL Avv. AZZOLINO Fiorello
ricorrente Difensore
CONTRO
ES DE Avv Federica Dorgia
resistente Difensore
e anche contro
SI RLs non costituita ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 13.01.25 richiamandosi al ricorso;
- parte resistente ha precisato le conclusioni all'udienza del 13.01.25 richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto di opposizione è il decreto di liquidazione compensi emesso dal Giudice dott.ssa Tiziana
Lottini nell'ambito del giudizio RG n. 15121/20 depositato in data 24.09.24 a favore del CTU dott.
DE VI nominato dal Giudice in data 2.07.24.
La causa origina dall'atto di citazione depositato dalla società LE SE RL in opposizione al decreto ingiuntivo n. 328/2020 concesso dal Tribunale della Spezia in favore della società SI RLs.
Oggetto del contendere risultava il calcolo delle provvigioni spettanti a SI RLs sulla base del mandato di agenzia stipulato con l'odierna opponente che aveva portato la SI RLs a recedere dal contratto e a richiedere le provvigioni non ancora corrisposte oggetto del decreto ingiuntivo.
Nell'atto di citazione la LE SE RL , oltre a eccepire l'incompetenza per territorio, rilevava come le provvigioni fossero calcolate sulla base di meri preventivi stipulati e mai confermati e sulla base di listini prezzi errati;
in riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno.
Nella causa civile si costituiva la SI RLs che precisava gli importi dovuti da parte attrice, deducendo altresì come i compensi fossero calcolati sulla base dei preventivi accettati da controparte facendo sorgere il diritto alla provvigione;
controdeduceva in ordine alla legittimità del recesso.
Instaurato il contradditorio, si procedeva all'istruttoria e, all'esito delle precisazioni delle conclusioni, il Giudice rimetteva la causa in istruttoria nominando CTU il dott. VI.
Al CTU venivano posti i seguenti quesiti: “ 1. esamini il documento Riepilogo Ordini Evasi prodotto in sede monitoria da SI RLs e lo compari con le fatture (e l'elenco delle medesime) esibite il 9.11.21 da LE SE RL ;
2. Verifichi quali importi relativi ai contratti procacciati trovino conferma nelle fatture emesse dalla LE SE RL;
3. Calcoli sugli importi di cui al punto che precede, le provvigioni dovute a SI RLs, sulla base dell'allegato al contratto tra le parti vigente nel periodo”.
Il Giudice concedeva al CTU il termine di gg. 40 dall'inizio delle operazioni peritali fissato al
24.07.2024;
in data 20.08.24 il CTU in accordo con le parti inviava al GI istanza di proroga per il deposito della consulenza tecnica.
Il GI autorizzava fissando nuovi termini: ai CT di parte termine entro il 6.9.24 e deposito della consulenza entro il 20.09.24.
In data 6.09.2024 il CTU inviava ai CT di parte bozza della consulenza;
all'esito delle osservazioni, in data 20.09.2024 il CTU depositava la relazione finale.
Contestualmente depositava la richiesta di liquidazione del compenso calcolato tra un minimo di €
7.035,24 e un massimo di € 14.070, 47 (comprensivi della maggiorazione ex art. 52 dpr
115/2002).dedotto l'acconto di € 1000 già percepito.
In data 24.09.2024 il Giudice liquidava la parcella per un compenso pari a € 5000 oltre accessori.
LE SE RL ha proposto opposizione al predetto decreto liquidatorio deducendo i seguenti motivi:
1. il calcolo a vacazione è di natura meramente residuale e la liquidazione del compenso al CTU andava operata a percentuale calcolato sulla base di scaglioni con riguardo al valore della controversia.
2. Nello specifico il valore della controversia si doveva determinare sulla base della domanda in relazione agli importi oggetto di contestazione per i quali è stata disposta la CT.
3. Il CT, esorbitando dalle richieste del Giudice, è andato alla ricerca delle e-mail al fine di dimostrare la provvigione alla SI RLs anche in assenza di fattura, omettendo di considerare che la natura della disposta CTU era di tipo deduciente e non percipiente.
4. Il calcolo provvigionale doveva essere condotto solo sulla base delle fatture emesse con gli
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