Trib. Bergamo, sentenza 29/10/2024, n. 1991

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 29/10/2024, n. 1991
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1991
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2622/2023 del Ruolo Generale promossa con atto
di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
2 luglio 2024
d a
VETRARIA FRATELLI COLPANI s.r.l., in persona del legale
rappresentante sig. NT AN, rappresentata e difesa
dall'Avv.to Laura Maria Roncoli del Foro di Bergamo, procuratore
anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto
introduttivo del giudizio
ATTRICE opponente
c o n t r o
EXIM TRANSPORT g.m.b.h., in persona del legale
rappresentante sig. Hannes Buchsteiner, rappresentata e difesa
dall'Avv.to Karl Benedikt Schwienbacher del Foro di Bolzano,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite
allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTA opposta
In punto: trasporto.
CONCLUSIONI
Dell'attrice opponente


- 2 -
Come in foglio inviato per via telematica.
Della convenuta opposta
Come in foglio inviato per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso della soc. IM
PO g.m.b.h., ingiungeva alla soc. IA EL AN s.r.l.
il pagamento della somma di € 8.650,00=, oltre a interessi e spese. Il
credito, portato dalle fatture indicate, si riferiva alla prestazione di
servizi di trasporto eseguiti in qualità di spedizioniere.
Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. IA
EL AN s.r.l. interponeva opposizione avverso il suddetto
provvedimento per il seguente motivo: controcredito risarcitorio di €
33.635,47= sorto in occasione di un precedente trasporto non andato a
buon fine riferito al medesimo cantiere. Chiedeva, pertanto, la revoca
del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il
risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio la soc. IM PO g.m.b.h.
contestava in toto gli assunti avversari. Chiedeva, pertanto, la
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa non veniva istruita.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza
del 2 luglio 2024 passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di opposizione la IA EL
AN contesta la sussistenza del credito azionato in monitorio,
- 3 -
evidenziando la titolarità di un controcredito, sorto in occasione di un
precedente trasporto, il cui importo è di gran lunga superiore ed il cui
risarcimento viene chiesto in via riconvenzionale. Osserva che il
trasporto del 10 settembre 2021 non è andato a buon fine, dato che il
conducente del camion aveva effettuato una brusca frenata, e dato che
i vetri trasportati, non fissati bene sulle cavallette, si erano rotti;
che la
IM era responsabile dell'accaduto, anche qualora avesse agito come
spedizioniere, ricorrendo nella fattispecie concreta la figura dello
spedizioniere - vettore;
che, in ogni caso, la IM aveva riconosciuto
la propria responsabilità ed aveva anche attivato la propria
assicurazione;
che l'assicurazione aveva negato l'indennizzo,
sostenendo infondatamente che la merce avrebbe dovuto essere legata
alle cavallette dalle maestranze del mittente, non già dagli autisti del
camion.
Il motivo è fondato.
Va premesso che l'opposta non contesta il fatto che, in
occasione del precedente trasporto, i vetri si siano rotti;
che l'avaria
della merce sia dovuta a fatto e colpa dell'autista del camion;
e,
infine, che il danno sia quantificabile nell'importo indicato
dall'opponente. Piuttosto contesta la propria legittimazione passiva,
assumendo di aver agito in qualità di semplice spedizioniere.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
L'unica questione da decidere è quella che riguarda la qualifica
della IM, se mero spedizioniere (tesi opposta) oppure spedizioniere
– vettore (tesi opponente).
- 4 -
Tra le due tesi appare preferibile la seconda.
Invero il vettore risponde dell'avaria della merce, tranne il caso
fortuito (art. 1693 c.c.).
Lo spedizioniere non risponde dell'avaria della merce, ma
solo se non conclude il contratto di
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