Trib. Venezia, sentenza 04/06/2024, n. 1783
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11748/2018 R.G.
promossa da
RE OL, con il patrocinio dell'avv. CAPO STEFANO
PARTE ATTRICE
contro
POLICLINICO SAN MARCO SPA, con il patrocinio dell'avv. SACCO GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
GH DI OG INC.
GH DI LY S.R.L., con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Cuggiani e
Francesco Minisci
TERZE CHIAMATE
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10
EN OL ha convenuto in giudizio CL San Marco spa per far valere nei suoi confronti la responsabilità sanitaria derivante dalla rottura della protesi all'anca
destra che gli era stata inserita con intervento del 23 giugno 2010 presso quel
CL e distrutta a distanza di poco tempo in data 10 novembre 2012;
ha
allegato che non vi erano stati eventi traumatici causativi dell'evento, che lo aveva
costretto a revisione chirurgica e terapie riabilitative, per le quali aveva sostenuto spese di cui dava prova documentale.
-Il CL si è costituito in giudizio negando la propria responsabilità e chiamando in causa IG Medical Italy srl, nei cui confronti ha chiesto condanna in manleva,
ritenendone esclusiva la responsabilità per difettosità del prodotto.
-Quest'ultima ha chiesto di chiamare in causa nei confronti di IG Medical
GY Ins., la quale a sua volta si è costituita in giudizio sostenendo che nella specie si doveva applicare il codice del consumo e che l'eventuale diritto al
risarcimento dei danni per difettosità del prodotto si era prescritto per decorso del termine triennale previsto dal codice del consumo stesso. L'originaria convenuta ha
dichiarato di volerne estendere il contraddittorio anche ad essa.
-All'udienza del 24 febbraio 2020 l'attore ha dichiarato quindi di “estendere le
domande nei confronti dei terzi chiamati, non essendo chiaro se questi siano stati evocati in giudizio per rispondere a titolo di garanzia impropria ovvero se il convenuto
deduca che i terzi sono gli unici legittimati passivi”.
-La causa è stata istruita mediante CTU, stante la mancata partecipazione al
procedimento per ATP prodromico alla presente vertenza delle terze chiamate e quindi trattenuta in decisione dopo aver chiamato il CTU a chiarimenti.
pagina 2 di 10
-Dall'istruttoria della causa è emerso che non vi è alcuna responsabilità della struttura sanitaria nell'impianto protesico in esame. La CTU ha difatti concluso, con
ragionamento scevro da vizi logico-giuridici e con motivazione congrua, che
“l'indicazione chirurgica al 1° e 2° intervento, come pure l'esecuzione, sono state
corrette sia come indicazione sia come attuazione” e che “Nemmeno il peso del
Paziente o la scelta di avere utilizzato un collo con angolo di 8° di varismo sembrano avere una valenza”. Il giudizio consulenziale è dunque tranchant nell'escludere la
responsabilità medica della struttura sanitaria che -attraverso il personale sanitario, ortopedico in primis- né ha suggerito un impianto protesico sbagliato né ha
malamente eseguito l'intervento. Chiamata a rispondere ai chiarimenti richiesti da parte attrice, la stessa ha confermato le proprie valutazioni, affermando in maniera
netta che il peso corporeo del paziente era all'incirca uguale a quello indicato come massimo nel foglietto illustrativo cioè oltre quel peso, da foglietto illustrativo, quella
protesi sarebbe stata controindicata, ma non vietata, senza alcuna altra indicazione
(“Si tratta quindi di uno scostamento in plus o minus del 5%, come se per un
ascensore con portata 1000 Kg un sovraccarico di 50 Kg potesse determinare rottura dei cavi o dei freni”- anche dal Foglietto di istruzioni... non emerge una chiara e netta
controindicazione all'uso di tale protesi in soggetti del peso > 104 Kg, se non una generica osservazione di “tassi di fallimento prematuro”. In merito al peso del
Paziente non entro in merito al fatto che in sede di operazioni peritali il Sig. TI riferiva un peso pari a 100 Kg all'epoca dell'intervento. Devo anche osservare che la
rottura di un dispositivo protesico è un evento raro ma talmente imprevedibile che dovrebbe essere chiaramente indicato (sia nella “Brochure” che nel “Foglietto
pagina 3 di 10 illustrativo”) e non genericamente indicato come “elevato tasso di fallimento)”.
-Occorre a questo punto indagare se vi sia responsabilità del produttore.
La Consulenza rileva sul punto che, in assenza di trauma e in assenza di divieti di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11748/2018 R.G.
promossa da
RE OL, con il patrocinio dell'avv. CAPO STEFANO
PARTE ATTRICE
contro
POLICLINICO SAN MARCO SPA, con il patrocinio dell'avv. SACCO GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
GH DI OG INC.
GH DI LY S.R.L., con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Cuggiani e
Francesco Minisci
TERZE CHIAMATE
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10
EN OL ha convenuto in giudizio CL San Marco spa per far valere nei suoi confronti la responsabilità sanitaria derivante dalla rottura della protesi all'anca
destra che gli era stata inserita con intervento del 23 giugno 2010 presso quel
CL e distrutta a distanza di poco tempo in data 10 novembre 2012;
ha
allegato che non vi erano stati eventi traumatici causativi dell'evento, che lo aveva
costretto a revisione chirurgica e terapie riabilitative, per le quali aveva sostenuto spese di cui dava prova documentale.
-Il CL si è costituito in giudizio negando la propria responsabilità e chiamando in causa IG Medical Italy srl, nei cui confronti ha chiesto condanna in manleva,
ritenendone esclusiva la responsabilità per difettosità del prodotto.
-Quest'ultima ha chiesto di chiamare in causa nei confronti di IG Medical
GY Ins., la quale a sua volta si è costituita in giudizio sostenendo che nella specie si doveva applicare il codice del consumo e che l'eventuale diritto al
risarcimento dei danni per difettosità del prodotto si era prescritto per decorso del termine triennale previsto dal codice del consumo stesso. L'originaria convenuta ha
dichiarato di volerne estendere il contraddittorio anche ad essa.
-All'udienza del 24 febbraio 2020 l'attore ha dichiarato quindi di “estendere le
domande nei confronti dei terzi chiamati, non essendo chiaro se questi siano stati evocati in giudizio per rispondere a titolo di garanzia impropria ovvero se il convenuto
deduca che i terzi sono gli unici legittimati passivi”.
-La causa è stata istruita mediante CTU, stante la mancata partecipazione al
procedimento per ATP prodromico alla presente vertenza delle terze chiamate e quindi trattenuta in decisione dopo aver chiamato il CTU a chiarimenti.
pagina 2 di 10
-Dall'istruttoria della causa è emerso che non vi è alcuna responsabilità della struttura sanitaria nell'impianto protesico in esame. La CTU ha difatti concluso, con
ragionamento scevro da vizi logico-giuridici e con motivazione congrua, che
“l'indicazione chirurgica al 1° e 2° intervento, come pure l'esecuzione, sono state
corrette sia come indicazione sia come attuazione” e che “Nemmeno il peso del
Paziente o la scelta di avere utilizzato un collo con angolo di 8° di varismo sembrano avere una valenza”. Il giudizio consulenziale è dunque tranchant nell'escludere la
responsabilità medica della struttura sanitaria che -attraverso il personale sanitario, ortopedico in primis- né ha suggerito un impianto protesico sbagliato né ha
malamente eseguito l'intervento. Chiamata a rispondere ai chiarimenti richiesti da parte attrice, la stessa ha confermato le proprie valutazioni, affermando in maniera
netta che il peso corporeo del paziente era all'incirca uguale a quello indicato come massimo nel foglietto illustrativo cioè oltre quel peso, da foglietto illustrativo, quella
protesi sarebbe stata controindicata, ma non vietata, senza alcuna altra indicazione
(“Si tratta quindi di uno scostamento in plus o minus del 5%, come se per un
ascensore con portata 1000 Kg un sovraccarico di 50 Kg potesse determinare rottura dei cavi o dei freni”- anche dal Foglietto di istruzioni... non emerge una chiara e netta
controindicazione all'uso di tale protesi in soggetti del peso > 104 Kg, se non una generica osservazione di “tassi di fallimento prematuro”. In merito al peso del
Paziente non entro in merito al fatto che in sede di operazioni peritali il Sig. TI riferiva un peso pari a 100 Kg all'epoca dell'intervento. Devo anche osservare che la
rottura di un dispositivo protesico è un evento raro ma talmente imprevedibile che dovrebbe essere chiaramente indicato (sia nella “Brochure” che nel “Foglietto
pagina 3 di 10 illustrativo”) e non genericamente indicato come “elevato tasso di fallimento)”.
-Occorre a questo punto indagare se vi sia responsabilità del produttore.
La Consulenza rileva sul punto che, in assenza di trauma e in assenza di divieti di
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