Trib. Novara, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 2290/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2290/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAETANO Parte_1 C.F._1
LOMBARDO, elettivamente domiciliato in presso il difensore in Arona, C.so Liberazione n. 18
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZIA CP_1 C.F._2
FABIANI e dell'avv. LUIGI DESSI', elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Novara, via San Francesco d'Assisi 18/e
CONVENUTO
Oggetto: rapporti patrimoniali fra coniugi – proprietà – possesso – acquisto senza giusta causa - arricchimento indebito
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice contrariis reiectis
-- dato atto che ha contribuito alla ristrutturazione degli immobili di con Parte_1 CP_1
l'apporto personale di euro 161.485,30, sia pure ricaduti sul conto corrente comune;
-- dato atto che ex art. 934 c.c. è diventata proprietaria esclusiva delle ristrutturazioni CP_1 effettuate,
pagina 1 di 14 -- dato atto che a compete conseguentemente - per i principi affermati nelle sovra Parte_1 richiamate pronunzie giudiziali- il diritto di ripetere “nei confronti dell'altro coniuge le somme spese
“attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni”
-- in via di principalità dichiarare tenuta e condannare la convenuta a pagare CP_1 all'esponente attore, che ha contribuito alla ristrutturazione degli immobili della stessa , le CP_1 somme da lui spese per tale ristrutturazione e così la somma di € 161.485,30 oltre accessori, - da ridursi delle detrazioni fiscali di cui l'attore ha beneficiato e di cui beneficerà
–con gli interessi moratori dalla domanda,
- in via alternativa, condannare la convenuta a pagare all'attore, la somma di € 48.313,57 (riferita al mese di settembre 2021) da ridursi delle detrazioni fiscali avute, e da maggiorarsi delle rate successive di euro 600,0 mensili versate, con l'accollo della residua obbligazione di verso la Parte_1 CP_2
, con conseguente di lui completa liberazione),
[...]
-- in via subordinata accogliersi le domande attoree ex art. 1150 cc, in via ulteriormente subordinata ex art. 2033 cc., in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per parte convenuta
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e senza alcuna accettazione di eventuali domande o eccezioni nuove o irritualmente modificate
In via principale e nel merito
Respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di compensi e spese”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
sua coniuge separata, al fine di vederla condannare al pagamento in favore di esso
[...] attore della somma di € 161.485,30 oltre accessori a titolo di ripetizione delle somme a suo tempo spese per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, o, in alternativa, della somma di € 48.313,57, riferita al mese di settembre 2021, da maggiorarsi delle rate di mutui e prestito successive maturande e corrisposte da alla Banca, con l'accollo Parte_1 della residua obbligazione di verso la banca e conseguente completa Parte_1 CP_2 liberazione dell'attore.
Si è costituita in giudizio la convenuta, resistendo integralmente alle pretese attoree.
La causa è stata istruita solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non essendosi ritenuto necessario dare corso alle richieste istruttorie (di prova per testi e di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) proposte da parte attrice.
pagina 2 di 14
All'udienza del 14.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.
È pacifico in causa che: - le parti si sono unite in matrimonio il 2.9.2012, optando per il regime della comunione dei beni;
- si sono successivamente separate nel 2021 con sentenza pronunciata il 29/4/2021 dal Tribunale di Novara, sentenza che non ha definito i rapporti patrimoniali fra i coniugi oggetto del presente giudizio, in quanto esulanti dalla regolamentazione della separazione;
- l'immobile adibito a casa coniugale è di proprietà esclusiva della convenuta e deriva dalla ristrutturazione di due immobili in origine separati, uno ricevuto per donazione paterna e l'altro acquistato dalla “a titolo di bene personale CP_1 ex art. 179 c.c. lettera f”, con dichiarazione nel rogito da parte della stessa che “il denaro, pagato a titolo di corrispettivo, le era pervenuto dal realizzo di beni personali”;
- prima della separazione, i coniugi decisero di comune accordo di effettuare alcuni lavori di ristrutturazione presso gli immobili di cui sopra e a tal fine chiesero e ottennero alcuni finanziamenti, ancora in corso;
- gli importi derivanti dai mutui e dal finanziamento indicati dall'attore (in data 6/7/2016 un mutuo di € 150.000,00;
in data 27/4/2018 altro mutuo con erogazione di € 92.000,00;
in data 14/11/2018, infine, prestito personale di € 31.923,47), così come l'importo di € 17.523,57 ottenuto dal riscatto della polizza vita intestata all'attore, furono destinati dalla coppia alla ristrutturazione dell'immobile (l'attore menziona altresì la somma di € 1.000,00, ricevuta dai propri genitori in data 14/3/2019, e di € 6.000,00 ricevuti dalla propria nonna).
L'attore, in seguito alla separazione intervenuta fra le parti, ha agito in giudizio rilevando che, per il principio generale dell'accessione sancito dall'art. 934 c.c. le opere di ristrutturazione, incorporate negli immobili di proprietà di sono ricadute anch'esse nella CP_1 proprietà esclusiva di quest'ultima e chiedendo la restituzione delle somme versate per detti lavori.
In particolare, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 161.485,30 (la metà della somme finanziate, oltre le somme liquidate a seguito del riscatto della polizza vita e al denaro ricevuto dai familiari) o, in alternativa, della somma di € 48.313,57 (€ 17.523 per riscatto anticipato della polizza vita, € 7.000,00 ricevuti dai familiari ed € 23.790,00 per rimborso rate di mutui e prestito, maturate e corrisposte sino a settembre 2021), da maggiorarsi delle rate successive maturande e corrisposte alla e con l'accollo della CP_2 residua obbligazione di verso la . Parte_1 CP_2
Secondo la tesi attorea, il diritto al rimborso delle somme versate da quale Parte_1 contributo alle opere eseguite va riconosciuto in ragione della previsione di cui all'art. 936, co. 2 c.c., secondo cui, in caso di acquisto per accessione, il proprietario ha diritto di ritenere l'opera pagando a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo, ovvero, in via di gradato subordine, ai sensi dell'art. 192 c.c. o, ancora, ai sensi dell'art. 1150 c.c., dell'art. 2033 c.c., infine dell'art. 2041 c.c.
pagina 3 di 14
La convenuta ha opposto che intervenne accordo fra i coniugi consistito nella messa a disposizione da parte della signora dei predetti immobili di sua proprietà per le CP_1 esigenze del loro nucleo familiare e, correlativamente, nella suddivisione fra i coniugi in pari misura dei costi di ristrutturazione dello stesso, precisando che i mutui e i finanziamenti suddetti furono richiesti proprio per dare esecuzione al suddetto accordo, così come, parimenti, fu destinato a tale scopo il riscatto della polizza vita intestata all'attore. L'odierna domanda attorea, dunque, secondo la convenuta, è avanzata in violazione dell'accordo intervenuto fra i coniugi, accordo che ha avuto e ha tuttora ha esecuzione e che è pienamente valido, efficace e compatibile con l'assetto dei diritti e dei doveri dei coniugi e dei genitori ex artt. 143 e 316 c.c.
La convenuta contesta, inoltre, tutti i titoli invocati da parte attrice a sostegno della domanda.
2.
Le domande attoree non sono fondate e non possono, pertanto, trovare accoglimento, non avendo l'attore dato prova dell'esistenza di un titolo posto a fondamento della pretesa restitutoria esercitata in giudizio, come sarebbe stato suo onere.
2.1.
Al riguardo è necessario ricordare la significativa evoluzione della giurisprudenza intervenuta in materia, la quale, partendo dall'ideale solidaristico su cui si fondano l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi alla vita familiare, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al coniuge non proprietario del bene per ripetere le somme versate all'altro coniuge per i lavori eseguiti sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, destinato ad essere adibito a casa familiare, trattandosi di spese effettuate per soddisfare una primaria e ineludibile esigenza della famiglia.
Tale conclusione muove dalla considerazione per cui le opere per cui il coniuge intenderebbe ottenere il rimborso sono state “finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione” da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune;
pertanto, le spese sostenute da uno di essi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quali liberalità indirette, a favore del coniuge non sono ripetibili (Cass., n. 10942/2015).
L'orientamento si è recentemente approfondito e consolidato.
Giova richiamare testualmente l'articolata motivazione resa da Cass., n. 5385/2023:
“2. I motivi, complessivamente esaminati, ripropongono la problematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e del conseguente tema delle restituzioni che può porsi nei casi in cui per una qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.
2.1. L'art. 143 c.c., rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" - dopo aver disposto che "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2290/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAETANO Parte_1 C.F._1
LOMBARDO, elettivamente domiciliato in presso il difensore in Arona, C.so Liberazione n. 18
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZIA CP_1 C.F._2
FABIANI e dell'avv. LUIGI DESSI', elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Novara, via San Francesco d'Assisi 18/e
CONVENUTO
Oggetto: rapporti patrimoniali fra coniugi – proprietà – possesso – acquisto senza giusta causa - arricchimento indebito
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice contrariis reiectis
-- dato atto che ha contribuito alla ristrutturazione degli immobili di con Parte_1 CP_1
l'apporto personale di euro 161.485,30, sia pure ricaduti sul conto corrente comune;
-- dato atto che ex art. 934 c.c. è diventata proprietaria esclusiva delle ristrutturazioni CP_1 effettuate,
pagina 1 di 14 -- dato atto che a compete conseguentemente - per i principi affermati nelle sovra Parte_1 richiamate pronunzie giudiziali- il diritto di ripetere “nei confronti dell'altro coniuge le somme spese
“attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni”
-- in via di principalità dichiarare tenuta e condannare la convenuta a pagare CP_1 all'esponente attore, che ha contribuito alla ristrutturazione degli immobili della stessa , le CP_1 somme da lui spese per tale ristrutturazione e così la somma di € 161.485,30 oltre accessori, - da ridursi delle detrazioni fiscali di cui l'attore ha beneficiato e di cui beneficerà
–con gli interessi moratori dalla domanda,
- in via alternativa, condannare la convenuta a pagare all'attore, la somma di € 48.313,57 (riferita al mese di settembre 2021) da ridursi delle detrazioni fiscali avute, e da maggiorarsi delle rate successive di euro 600,0 mensili versate, con l'accollo della residua obbligazione di verso la Parte_1 CP_2
, con conseguente di lui completa liberazione),
[...]
-- in via subordinata accogliersi le domande attoree ex art. 1150 cc, in via ulteriormente subordinata ex art. 2033 cc., in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per parte convenuta
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e senza alcuna accettazione di eventuali domande o eccezioni nuove o irritualmente modificate
In via principale e nel merito
Respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di compensi e spese”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
sua coniuge separata, al fine di vederla condannare al pagamento in favore di esso
[...] attore della somma di € 161.485,30 oltre accessori a titolo di ripetizione delle somme a suo tempo spese per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, o, in alternativa, della somma di € 48.313,57, riferita al mese di settembre 2021, da maggiorarsi delle rate di mutui e prestito successive maturande e corrisposte da alla Banca, con l'accollo Parte_1 della residua obbligazione di verso la banca e conseguente completa Parte_1 CP_2 liberazione dell'attore.
Si è costituita in giudizio la convenuta, resistendo integralmente alle pretese attoree.
La causa è stata istruita solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non essendosi ritenuto necessario dare corso alle richieste istruttorie (di prova per testi e di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) proposte da parte attrice.
pagina 2 di 14
All'udienza del 14.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.
È pacifico in causa che: - le parti si sono unite in matrimonio il 2.9.2012, optando per il regime della comunione dei beni;
- si sono successivamente separate nel 2021 con sentenza pronunciata il 29/4/2021 dal Tribunale di Novara, sentenza che non ha definito i rapporti patrimoniali fra i coniugi oggetto del presente giudizio, in quanto esulanti dalla regolamentazione della separazione;
- l'immobile adibito a casa coniugale è di proprietà esclusiva della convenuta e deriva dalla ristrutturazione di due immobili in origine separati, uno ricevuto per donazione paterna e l'altro acquistato dalla “a titolo di bene personale CP_1 ex art. 179 c.c. lettera f”, con dichiarazione nel rogito da parte della stessa che “il denaro, pagato a titolo di corrispettivo, le era pervenuto dal realizzo di beni personali”;
- prima della separazione, i coniugi decisero di comune accordo di effettuare alcuni lavori di ristrutturazione presso gli immobili di cui sopra e a tal fine chiesero e ottennero alcuni finanziamenti, ancora in corso;
- gli importi derivanti dai mutui e dal finanziamento indicati dall'attore (in data 6/7/2016 un mutuo di € 150.000,00;
in data 27/4/2018 altro mutuo con erogazione di € 92.000,00;
in data 14/11/2018, infine, prestito personale di € 31.923,47), così come l'importo di € 17.523,57 ottenuto dal riscatto della polizza vita intestata all'attore, furono destinati dalla coppia alla ristrutturazione dell'immobile (l'attore menziona altresì la somma di € 1.000,00, ricevuta dai propri genitori in data 14/3/2019, e di € 6.000,00 ricevuti dalla propria nonna).
L'attore, in seguito alla separazione intervenuta fra le parti, ha agito in giudizio rilevando che, per il principio generale dell'accessione sancito dall'art. 934 c.c. le opere di ristrutturazione, incorporate negli immobili di proprietà di sono ricadute anch'esse nella CP_1 proprietà esclusiva di quest'ultima e chiedendo la restituzione delle somme versate per detti lavori.
In particolare, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 161.485,30 (la metà della somme finanziate, oltre le somme liquidate a seguito del riscatto della polizza vita e al denaro ricevuto dai familiari) o, in alternativa, della somma di € 48.313,57 (€ 17.523 per riscatto anticipato della polizza vita, € 7.000,00 ricevuti dai familiari ed € 23.790,00 per rimborso rate di mutui e prestito, maturate e corrisposte sino a settembre 2021), da maggiorarsi delle rate successive maturande e corrisposte alla e con l'accollo della CP_2 residua obbligazione di verso la . Parte_1 CP_2
Secondo la tesi attorea, il diritto al rimborso delle somme versate da quale Parte_1 contributo alle opere eseguite va riconosciuto in ragione della previsione di cui all'art. 936, co. 2 c.c., secondo cui, in caso di acquisto per accessione, il proprietario ha diritto di ritenere l'opera pagando a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo, ovvero, in via di gradato subordine, ai sensi dell'art. 192 c.c. o, ancora, ai sensi dell'art. 1150 c.c., dell'art. 2033 c.c., infine dell'art. 2041 c.c.
pagina 3 di 14
La convenuta ha opposto che intervenne accordo fra i coniugi consistito nella messa a disposizione da parte della signora dei predetti immobili di sua proprietà per le CP_1 esigenze del loro nucleo familiare e, correlativamente, nella suddivisione fra i coniugi in pari misura dei costi di ristrutturazione dello stesso, precisando che i mutui e i finanziamenti suddetti furono richiesti proprio per dare esecuzione al suddetto accordo, così come, parimenti, fu destinato a tale scopo il riscatto della polizza vita intestata all'attore. L'odierna domanda attorea, dunque, secondo la convenuta, è avanzata in violazione dell'accordo intervenuto fra i coniugi, accordo che ha avuto e ha tuttora ha esecuzione e che è pienamente valido, efficace e compatibile con l'assetto dei diritti e dei doveri dei coniugi e dei genitori ex artt. 143 e 316 c.c.
La convenuta contesta, inoltre, tutti i titoli invocati da parte attrice a sostegno della domanda.
2.
Le domande attoree non sono fondate e non possono, pertanto, trovare accoglimento, non avendo l'attore dato prova dell'esistenza di un titolo posto a fondamento della pretesa restitutoria esercitata in giudizio, come sarebbe stato suo onere.
2.1.
Al riguardo è necessario ricordare la significativa evoluzione della giurisprudenza intervenuta in materia, la quale, partendo dall'ideale solidaristico su cui si fondano l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi alla vita familiare, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al coniuge non proprietario del bene per ripetere le somme versate all'altro coniuge per i lavori eseguiti sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, destinato ad essere adibito a casa familiare, trattandosi di spese effettuate per soddisfare una primaria e ineludibile esigenza della famiglia.
Tale conclusione muove dalla considerazione per cui le opere per cui il coniuge intenderebbe ottenere il rimborso sono state “finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione” da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune;
pertanto, le spese sostenute da uno di essi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quali liberalità indirette, a favore del coniuge non sono ripetibili (Cass., n. 10942/2015).
L'orientamento si è recentemente approfondito e consolidato.
Giova richiamare testualmente l'articolata motivazione resa da Cass., n. 5385/2023:
“2. I motivi, complessivamente esaminati, ripropongono la problematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e del conseguente tema delle restituzioni che può porsi nei casi in cui per una qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.
2.1. L'art. 143 c.c., rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" - dopo aver disposto che "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
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