Trib. Pavia, sentenza 13/12/2024, n. 491

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 13/12/2024, n. 491
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 491
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3643/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. FRACCARO CINZIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in
Milano, P.le Segrino, 6/B;

i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Assago, in data 02/12/2006, (atto n. 8, parte
II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.


2. I figli minori e continueranno ad abitare con la mamma presso Persona_1 Per_2

l'abitazione coniugale di , Via Marmolada,7, già di proprietà esclusiva della Parte_3
IG,ra prima del matrimonio, e saranno affidati in via condivisa ai genitori. Il Parte_1 padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori in giorni e orari che andrà a concordare direttamente con gli stessi, attesa la loro età, e in ogni caso compatibilmente con le loro esigenze e con i loro impegni scolastici.

3. Il IG. si obbliga a corrispondere a far data dal deposito del presente Parte_2 ricorso e fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di € 200,00 ciascuno entro il 15 Persona_1 Per_2 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, oltre ISTAT come per legge.

Previa presentazione di idonea documentazione, il sig. si impegna altresì a Parte_2 contribuire per il 50% alle spese sanitarie (mediche, farmaceutiche, chirurgiche etc) non coperte
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