Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 209

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 209
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 209
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in C. da Gurgazzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aprile
Carbone, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in C.da Gurgazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bartolomeo
Roccasalvo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;

RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Scicli (RG) il 12.08.2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 56, parte II, serie A, dell'anno 2004, in regime di


separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Modica, 13.10.2005) ed Per_1
Per_ (Modica, 26.09.2010);
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 27.02.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:

1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il domicilio, o la dimora, che loro più aggrada avendo il solo obbligo di comunicarselo a vicenda ai fini dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente;

2. la casa familiare sita in Scicli nella C.da Gurgazzi s.n. sarà assegnata al sig. Pt_1
, con ogni arredo e pertinenza;

[...]
Per_ 3. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale
Per_ separatamente. La figlia minore sarà collocata in modo paritario ed alternato, disponendo una possibile calendarizzazione del collocamento che può essere cosi riassunto: (cfr. tabella allegata al ricorso per separazione consensuale). Pertanto il collocamento alternato prevede, nelle 4 settimane,
12 notti e 14 giorni con il padre e 14 giorni con la madre.
Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare il figlio e riportarlo la domenica sera. I ponti festivi saranno fruiti dal
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