Trib. Udine, sentenza 11/02/2025, n. 58

TRIB Udine
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Udine
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 11/02/2025, n. 58
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 58
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G.L. 543/24

TRIBUNALE DI UDINE

VERBALE D'UDIENZA
All'udienza dell'11.02.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Giulio Cont Stampanato per parte ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus per .
L'avv. Giulio Stampanato insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando che per mero errore materiale nelle conclusioni ha indicato l'importo di €.

1.000 anziché quello di €. 2.500.
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 543/2024
Promossa da:
(C.F. ), nato a [...] al Tagliamento (PN) il Parte_1 C.F._1
24.02.82, rappresentato e difeso dall'avv.to Giulio Stampanato
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: carta del docente sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015
, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_2
così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;

Nel merito, in via subordinata: 2) previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di Controparte_2
giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del , al pagamento di Controparte_2 Controparte_3 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio Stampanato quale anticipatario anche delle spese.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, anche relativamente al riconoscimento degli interessi legali/ rivalutazione monetaria, con il favore delle spese;

Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in forza dell'eccezione di prescrizioni sollevata e del servizio effettivamente prestato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.24 deduceva di aver lavorato come docente Parte_1 in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, il ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva tardivamente in giudizio il , eccependo Controparte_2
preliminarmente la prescrizione quinquennale ed insistendo, in ogni caso, per il rigetto delle domande attoree nel merito, posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate (e con la precisazione di cui al verbale udienza dd. 11.02.25), e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno
11.02.25.
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Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato il CP_2
ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi il ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano
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