Trib. Trieste, sentenza 12/03/2025, n. 238
TRIB Trieste
Sentenza
12 marzo 2025
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12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 5925/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
CUI , rappresentato e difeso dall'Avv.to Caterina C.F._1 Pt_2
Bove Muto del Foro di Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
QUESTURA DI UDINE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della Provincia di Udine, emanato il 24 settembre 2024 e notificato il 3 ottobre 2024, con cui è stata rigettata la domanda
di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli, proveniente dalla provincia del Punjab in Pakistan, è orfano dei genitori dal 2014, ha un fratello in Spagna e un altro fratello e una sorella in
Pakistan insieme allo zio paterno;
- a seguito dell'occupazione abusiva della propria casa dopo il decesso dei suoi genitori, all'età di 14 anni ha iniziato a lavorare, vivendo con lo zio paterno, per poi partire per la Turchia due anni dopo, insieme al fratello maggiore, da cui si
è diviso durante il lungo viaggio verso l'Europa;
- egli è giunto in Italia da solo nel 2020 ed ha presentato richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla commissione territoriale con provvedimento successivamente impugnato dinanzi al tribunale di Trieste nell'ambito del proc. n. 568/2022 R.G., ancora pendente;
- sin dal suo arrivo in Italia egli ha sviluppato un forte legame affettivo con il signor cittadino italiano che la ha accolto come un figlio Parte_3 supportandolo nelle difficoltà burocratiche e di reperimento di un alloggio;
- nel corso degli anni passati in Italia ha prestato attività lavorativa in diversi settori, nonché frequentato corsi di italiano.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, nonché della situazione di insicurezza della zona di origine, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, che venga dichiarato il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1, del D.Lgs.
286/1998.
A seguito della decisione sull'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si è costituito il , Controparte_1 con memoria depositata il 27 gennaio 2025, deducendo che:
- il ricorrente è arrivato in Italia il 12 febbraio 2020, presentando domanda di protezione internazionale e godendo delle misure di accoglienza disposte dalla
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prefettura di Gorizia, da cui veniva tuttavia allontanato a seguito del decreto di revoca dell'accoglienza, adottato in conseguenza di una denuncia per furto aggravato, per la quale lo straniero è stato poi condannato dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 448/2023 del 12 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 17 ottobre
2023;
- a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale e del ricorso proposto dall'odierno ricorrente, egli ha presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la questura di Udine la quale, su parere negativo della
Commissione, emetteva il decreto di rifiuto in questa sede impugnato;
- la documentazione prodotta con il ricorso introduttivo è insufficiente a considerare assolto l'onere probatorio gravante sulla controparte circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 19 comma 1.1 del D.Lgs.
286/1998;
- infatti, la relazione con il signor non può essere qualificata come Parte_3 relazione familiare;
inoltre, vi è da considerare che il ricorrente non è estraneo all'abuso di sostanze alcoliche, come da verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 688 c.p. del 5 ottobre 2024, redatto dalla squadra volanti della questura di Udine;
ancora, non è dimostrata la conoscenza della lingua italiana e il richiedente non appare avere ad oggi un impiego lavorativo, di cui ha goduto solo per periodi limitati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e solo dal 2024.
Alla luce di tali circostanze, documentate con gli allegati alla memoria, della pericolosità sociale del richiedente e delle carenze documentali del ricorso, il ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_1 spese.
All'udienza del 5 febbraio 2025, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nota conclusiva.
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Il Giudice ha dunque concesso termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nota conclusiva ad entrambe le parti, riservando all'esito la decisione al Collegio.
Il 10 febbraio 2025, nel termine assegnato, il ricorrente ha depositato una nota conclusiva con documentazione relativa alla sua integrazione in Italia;
il
, nel termine assegnato, ha depositato una nota di replica Controparte_1 deducendo l'inammissibilità delle produzioni documentali di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente all'esito dell'udienza.
Infatti, l'art. 281 undecies c.p.c., che stabilisce il contenuto necessario del ricorso introduttivo con rinvio all'art. 163 c.p.c., non prevede espressamente alcuna decadenza relativamente all'indicazione dei mezzi di prova e, pertanto, questi possono ben essere indicati alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 5925/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
CUI , rappresentato e difeso dall'Avv.to Caterina C.F._1 Pt_2
Bove Muto del Foro di Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
QUESTURA DI UDINE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della Provincia di Udine, emanato il 24 settembre 2024 e notificato il 3 ottobre 2024, con cui è stata rigettata la domanda
di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli, proveniente dalla provincia del Punjab in Pakistan, è orfano dei genitori dal 2014, ha un fratello in Spagna e un altro fratello e una sorella in
Pakistan insieme allo zio paterno;
- a seguito dell'occupazione abusiva della propria casa dopo il decesso dei suoi genitori, all'età di 14 anni ha iniziato a lavorare, vivendo con lo zio paterno, per poi partire per la Turchia due anni dopo, insieme al fratello maggiore, da cui si
è diviso durante il lungo viaggio verso l'Europa;
- egli è giunto in Italia da solo nel 2020 ed ha presentato richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla commissione territoriale con provvedimento successivamente impugnato dinanzi al tribunale di Trieste nell'ambito del proc. n. 568/2022 R.G., ancora pendente;
- sin dal suo arrivo in Italia egli ha sviluppato un forte legame affettivo con il signor cittadino italiano che la ha accolto come un figlio Parte_3 supportandolo nelle difficoltà burocratiche e di reperimento di un alloggio;
- nel corso degli anni passati in Italia ha prestato attività lavorativa in diversi settori, nonché frequentato corsi di italiano.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, nonché della situazione di insicurezza della zona di origine, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, che venga dichiarato il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1, del D.Lgs.
286/1998.
A seguito della decisione sull'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si è costituito il , Controparte_1 con memoria depositata il 27 gennaio 2025, deducendo che:
- il ricorrente è arrivato in Italia il 12 febbraio 2020, presentando domanda di protezione internazionale e godendo delle misure di accoglienza disposte dalla
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prefettura di Gorizia, da cui veniva tuttavia allontanato a seguito del decreto di revoca dell'accoglienza, adottato in conseguenza di una denuncia per furto aggravato, per la quale lo straniero è stato poi condannato dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 448/2023 del 12 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 17 ottobre
2023;
- a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale e del ricorso proposto dall'odierno ricorrente, egli ha presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la questura di Udine la quale, su parere negativo della
Commissione, emetteva il decreto di rifiuto in questa sede impugnato;
- la documentazione prodotta con il ricorso introduttivo è insufficiente a considerare assolto l'onere probatorio gravante sulla controparte circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 19 comma 1.1 del D.Lgs.
286/1998;
- infatti, la relazione con il signor non può essere qualificata come Parte_3 relazione familiare;
inoltre, vi è da considerare che il ricorrente non è estraneo all'abuso di sostanze alcoliche, come da verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 688 c.p. del 5 ottobre 2024, redatto dalla squadra volanti della questura di Udine;
ancora, non è dimostrata la conoscenza della lingua italiana e il richiedente non appare avere ad oggi un impiego lavorativo, di cui ha goduto solo per periodi limitati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e solo dal 2024.
Alla luce di tali circostanze, documentate con gli allegati alla memoria, della pericolosità sociale del richiedente e delle carenze documentali del ricorso, il ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_1 spese.
All'udienza del 5 febbraio 2025, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nota conclusiva.
Pag. 3 di 11
Il Giudice ha dunque concesso termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nota conclusiva ad entrambe le parti, riservando all'esito la decisione al Collegio.
Il 10 febbraio 2025, nel termine assegnato, il ricorrente ha depositato una nota conclusiva con documentazione relativa alla sua integrazione in Italia;
il
, nel termine assegnato, ha depositato una nota di replica Controparte_1 deducendo l'inammissibilità delle produzioni documentali di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente all'esito dell'udienza.
Infatti, l'art. 281 undecies c.p.c., che stabilisce il contenuto necessario del ricorso introduttivo con rinvio all'art. 163 c.p.c., non prevede espressamente alcuna decadenza relativamente all'indicazione dei mezzi di prova e, pertanto, questi possono ben essere indicati alla
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