Trib. Piacenza, sentenza 02/02/2024, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 02/02/2024, n. 39
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 39
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO in persona del G.O.P. dott.ssa Federica Ceresini, a scioglimento della riserva all'esito della scadenza del termine assegnato alle parti fino al 9/1/24 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione iscritta al n. 332 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza dell'anno 2022 promossa da:
SER.MET.ALL SAS - rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bruni, presso il cui studio in Piacenza, Via
Cavour 36, è elettivamente domiciliata OPPONENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE – rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Maddalena Berloco e l'avv. Nilla Barusi, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale in Piacenza,
P.zza Cavalli 62 OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettive note scritte depositate, per parte opponente, il 5/12/23 e, per parte opposta, il 6/1/24.
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 5/7/22, l'opponente proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione emesse dall'Istituto opposto n. OI -000345589 per un importo di euro 17.500,00 relativa all'anno 2013, n. OI –
000345590 per €. 18.500,00 relativa all'anno 2014, n. OI –000344532 per €. 19.500,00 relativa all'anno
2015, n. OI –000344533 per €. 19.500,00 relativa all'anno 2016, per la violazione dell'obbligo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali dei dipendenti negli anni sopra indicati, ex art. 2, comma 1-bis, del D.L.
12.9.1983, n. 463
, convertito con modificazione dalla L. 638/1983, domandando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, in via principale, dichiararsi nulla e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione n. OI –000345589 relativa all'anno 2013;
in subordine, ridursi al minimo edittale, pari a €.
10.000,00, la misura della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 8/2016;
in via principale per le tre residue ordinanze ingiunzione, ridursi la misura delle sanzioni amministrative ai sensi della disposizione sopra citata all'importo minimo edittale o altro, comunque, inferiore a quello stabilito dall'INPS negli atti impugnati, vinte le spese di causa.
Il Giudice, con decreto del 7/7/22, fissava l'udienza di discussione del

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