Trib. Milano, sentenza 26/07/2024, n. 2829
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 2006/2024, pendente tra
AN RI CA, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fusari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Cosseria n. 2, per procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano, in persona dei rispettivi Dirigenti pro-tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. da Avv. Francesco Serafino, funzionario in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24 convenuti
Oggetto: decorrenza delle fasce stipendiali post ruolo;
differenze retributive
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: nel merito:
- accertare e dichiarare, in applicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 786 del 29 novembre 2010, registrato presso il MEF-Ragioneria Territoriale dello Stato in data 24 agosto 2011, il diritto della ricorrente a essere collocata nella fascia stipendiale 21-27 a far data dal 1° settembre 2018 e conseguentemente
- condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dalla
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collocazione della ricorrente nella fascia stipendiale 21-27 nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019;
* tutte le somme di cui sopra da intendersi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, e da intendersi come anche quali le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in corso di causa o che verranno ritenute di giustizia o di equità;
tutte i periodi o fasce indicati da intendersi anche quali i diversi periodi o fasce che risulteranno in corso di causa o che verranno ritenuti di giustizia o di equità;
(…) in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, e successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
Per la parte convenuta:
In via preliminare, e onde evitare ogni ulteriore successiva pretesa, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme relative a periodi precedenti a quelli di cui è causa (per scatti relativi alla fascia stipendiale 15-20 anni) e per ogni somma pretesa anteriore alla notifica del ricorso (30/04/2024).
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42,
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