Trib. Mantova, sentenza 05/02/2024, n. 102

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 05/02/2024, n. 102
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 102
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 3311/2021

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Gibelli Presidente
dott. Mauro Bernardi Giudice
dott. Nicolo' Pavoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2021 promossa da:
RR AN ([...]) con l'avv. Claudio Silocchi

contro
FINEDIL S.A.S. DI RR AN E C. (c.f. 93057840204), con gli gli avv.ti Mario C. Eruzzi e Claudio M. Eruzzi
nonché contro
RR IZ (c.f.: [...]) e RR AN (c.f.: [...]) rappresentati e difesi dagli avv.ti
Mario C. Eruzzi e Claudio M. Eruzzi
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: Rigettate le avverse domande ed eccezioni, in accoglimento della proposta opposizione, annullare la delibera di esclusione di FE FA, quale socio accomandatario di Finedil s.a.s. di FE FA e C., assunta dai soci accomandanti FE AT e FE SA in data 28.10.2021 con atto n. 39990 di Rep. e n. 14458 di Racc. del Dott. Pierpaolo Jacoppe, Notaio in Mantova, per tutte le ragioni esposte nella premessa dell'atto di citazione. Per l'effetto reintegrarsi FE FA nel ruolo e nelle funzioni di socio accomandatario di Finedil s.a.s. di FE FA e C.. Spese e competenze rifuse. Per parte convenuta: FINEDIL S.A.S. DI RR AN E C.: In via principale di merito: respingersi le domande formulate dal geom. FA FE siccome infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale subordinata: accertarsi che il Socio Accomandatario EO. FA FE si è reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2287 terzo comma c.c., pronunciarsi l'esclusione dalla società Finedil S.a.s. del medesimo Socio Accomandatario EO. FA FE. in ogni caso: spese e compensi di giudizio interamente rifusi.
Per i convenuti: IZ RR e AN RR: In via pregiudiziale: accertarsi la mancanza di legittimazione passiva in capo ai Soci Accomandanti Arch. AT FE e Ing. SA FE e, per l'effetto, dichiararsi inammissibili ovvero improcedibili le domande svolte dal EO. FA FE nei loro confronti. In via principale di merito: respingersi le domande formulate dal geom. FA FE siccome infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale subordinata: accertarsi che il Socio Accomandatario EO. FA FE si è reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2287 terzo comma c.c., pronunciarsi l'esclusione dalla società Finedil S.a.s. del medesimo Socio Accomandatario EO. FA FE. In ogni caso: spese e compensi di giudizio interamente rifusi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2021, FE FA esponeva: che, dal 2009, era costituita la società Finedil s.a.s. di FE FA e C. con sede in Castellucchio in Provincia di Mantova, Strada San Vincenzo n. 14, con ammontare dei conferimenti pari ad Euro 12.500,00;
che la società era costituita tra i soci: FE AT, socia accomandante, titolare di una quota di Euro 3.750,00;
FE
SA, socio accomandante, titolare di una quota di Euro 625,00;
FE FA, socio accomandatario, titolare di una quota di Euro 8.125,00;
che l'amministrazione della società era attribuita al socio accomandatario FE FA, che ne aveva pure la rappresentanza;
che, da tempo, erano insorte divergenze tra i soci che avevano portato i soci accomandanti ad intraprendere svariate iniziative nei confronti del socio accomandatario e, in particolare: un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 7676/2020 R.G., in esito al quale il Tribunale delle Imprese di Brescia aveva ordinato alla Società – e, per essa, al suo amministratore – di consentire ai soci accomandanti le attività ispettive ad essi riservate ai sensi del terzo comma dell'art. 2320 c.c., nonché, a norma dell'art. 8 del vigente contratto sociale, anche per il tramite dei propri professionisti di fiducia;
altro procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Mantova, n.
1001/2021 R.G., finalizzato ad ottenere la revoca cautelare del socio accomandatario dalla carica di amministratore, concluso con ordinanza di inammissibilità, non senza una delibazione, sia pur sommaria, di insussistenza del fumus boni juris;
ulteriore procedimento (n. 1592/2021 R.G.), introdotto avanti il Tribunale di Mantova con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza cautelare, concluso con provvedimento di rigetto;
da ultimo, la delibera di esclusione del socio accomandatario assunta in data 28.10.2021 con atto n. 39990 di Rep. e n. 14458 di Racc. del Dott. Pierpaolo Jacoppe, Notaio in Mantova;
che le ragioni addotte a sostegno della delibera di esclusione in data 28.10.2021 erano le seguenti: “

1. ha impedito il controllo ai Soci Accomandanti richiesto a norma dell'art. 2320 u.c. c.c.

2. ha disatteso l'ordine del Tribunale di Brescia, Sez. Specializzata in materia di Impresa, pronunciato nell'ambito del procedimento già rubricato al n. 7676/2020 R.G. in data 18 agosto 2020, avente ad oggetto l'ostensione ai Soci Accomandanti della documentazione di cui all'art. 2320 u.c. c.c.;

3. ha trascurato di curare il puntuale adempimento delle obbligazioni sociali, tantoché un Istituto di Credito garantito dai Soci Accomandanti ha notificato ad essi fideiussori nell'interesse della S.a.s. Finedil, plurimi avvisi di mancato pagamento;

4. ha gestito e gestisce con incuria e negligenza l'impresa sociale, tanto che nemmeno cura il ritiro della posta ad essa indirizzata;

5. in aperto conflitto di interessi, con atto concluso a ministero del Notaio Mauro Acquaroni di Casalmaggiore in data 03 agosto 2020 n. 15.302/12.213 di Repertorio, ha alienato l'intero patrimonio immobiliare sociale ad un prezzo vile (circa un quarto del valore di mercato), in favore di una società estera il cui capitale è risultato interamente di proprietà di esso Accomandatario e della di lui consorte, accordando il pagamento del corrispettivo fissato, nella maggior parte a mezzo accollo cumulativo (in assenza di alcuna garanzia da parte dell'assai scarsamente patrimonializzata avente causa e con rinuncia della venditrice all'iscrizione di ipoteca legale e, nella restante parte, a mezzo assegni bancari;

6. come risultante dal decreto ex art. 321 c.p.p. disposto dal GIP del Tribunale di Cremona in data 18 marzo 2021 nell'ambito del procedimento n. 336020 RGNR-501/21 RG GIP, l'intero patrimonio sociale è stato fatto oggetto di sequestro preventivo e per il Signor FE FA è stato richiesto il rinvio a giudizio giusta provvedimento del P.M. in data 21 giugno 2021 con l'imputazione di plurimi fatti di reato previsti e puniti dall'art. 2634 c.c. nonché dall'art. 646 c.p. in relazione ai fatti di cui al punto 5 che precede nonché ad altri ulteriori contestati dal Pubblico Ministero;
per l'effetto compromettendo definitivamente ed irrimediabilmente la possibilità per la società di raggiungere il proprio scopo sociale”
;
che la delibera di esclusione era stata portata a conoscenza del socio accomandatario con PEC in data 28.10.2021 della socia accomandante FE AT;
che, in relazione a tale delibera, risultava essere stata presentata “una pratica (n. M21A28Q1506) al Registro delle Imprese di Mantova, con protocollo numero MN/RI/PRA/2021/42605” di cui però non vi era traccia nella visura storica aggiornata della società;
che, con PEC in data 22.11.2021, il Registro delle Imprese aveva comunicato che “la pratica è stata respinta”. Avverso la delibera di esclusione, proponeva quindi opposizione FE FA rilevando: che il primo comma dell'art. 2286 Cod. Civ. stabilisce che l'esclusione è
deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere;
che il terzo comma della medesima norma stabilisce, invece, che, se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro;
che la ratio sottesa alla disciplina del terzo comma non era chiaramente rinvenibile nella impossibilità di formare una maggioranza, posto che, non dovendosi computare il socio da escludere, una maggioranza (ancorché costituita dall'unico socio legittimato a deliberare) era sempre possibile, semmai l'aspetto rilevante, consustanziale al tipo societario, risultando essere la contemporanea presenza di due diverse tipologie di soci, con diverso status, portatori di interessi fisiologicamente divergenti;
che la giurisprudenza di merito, per l'ipotesi di esclusione dell'unico socio accomandatario, sulla base di argomenti convincenti, aveva affermato che fosse comunque necessario adire Autorità Giudiziaria ex art. 2287, comma 3 cod. civ.), non consentendo le norme specificamente dettate per la s.a.s. l'esclusione (volontaria) per deliberazione dei soli accomandanti ai sensi dell'art. 2287, comma 1, cod. civ.: che tale interpretazione trovava conferma nella circostanza che l'eventuale esclusione, decisa unilateralmente da una maggioranza di soli accomandanti, oltre a svuotare di contenuto la disciplina garantista dell'art. 2319 cod. civ., risultava incompatibile con il generale divieto di immistione posto a carico dei soci accomandanti dall'art. 2320 cod. civ., in quanto essi andrebbero a disporre incisivamente della funzione amministrativa riservata, in via esclusiva, alla categoria degli accomandatari;
che, oltretutto, facendo venir meno la categoria dei soci accomandatari, tale esclusione poteva realizzare in modo surrettizio una causa di scioglimento della società (ex art. 2323 cod. civ.) e disattendere in tal modo la previsione contenuta nell'art. 2272, n. 3, cod. civ. consentendo ai soli accomandanti di decidere lo scioglimento della società (in assenza del consenso del socio unico accomandatario) con conseguente elusione dell'art. 2272, n. 3 cod. civ., che prescrive,
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