Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 624

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 624
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 624
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 49013 dell'anno 2022 vertente tra
IO NL (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Roma al Viale
Angelico n. 90 presso lo studio dell'Avv. Armando Taglieri che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
LIDODIENEA s.r.l. in liquidazione (c.f./p.iva 10544021008), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Parioli n. 44 presso lo studio dell'Avv. Marco Di Terlizzi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
oggetto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 28 maggio 2024, le parti costituite hanno così precisato le conclusioni:
IO NL
«Il sottoscritto Avv. Armando Taglieri ... Precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti
e chiede termine ex art. 190 c.p.c.. ..».
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento ala presente opposizione:
Nel merito in via principale:
Accertare e Dichiarare che la società LidodiEnea Srl nonostante quanto dichiarato nell'atto di compravendita degli immobili in parola siti in Anzio in merito all'assenza di alcuna pendenza relativa agli oneri condominiali ha causato al Sig. NL IO, per i motivi già indicati nel presente atto, n. 2 procedure esecutive immobiliari – presso il Tribunale di
Roma e presso il Tribunale di LL – derivanti dall'esistenza del decreto ingiuntivo
2407/2015, emesso dal Giudice di Pace di LL, relativo a periodi antecedenti all'acquisto, causando al medesimo gravi danni patrimoniali e non patrimoniali;

E per l'effetto
Condannare la società LidodiEnea Srl al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato Euro 13.283,93 come da ordinanza di conversione di pignoramento in atti relativi alla procedura esecutiva immobiliare azionata presso il Tribunale di Roma o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia
Condannare la società LidodiEnea Srl al risarcimento del danno patrimoniale subito – definito da mancato guadagno - quantificato Euro 79.200,00 come in narrativa a causa dell'impossibilità da parte del Sig. NL IO di porre in locazione i n. 2 immobili siti in Anzio dal luglio 2016, data di notifica del pignoramento – al luglio 2022, a causa del pignoramento immobiliare ingiustamente subito dal medesimo a causa del medesimo decreto ingiuntivo o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia
Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale della società LidodiEnea Srl la quale nonostante il riconoscimento di numerosi vizi relativi ai citati immobili compravenduti in
Anzio non effettuava – come da accordo transattivo stipulato tra le parti – il montaggio e
l'attivazione delle caldaie ed il completamento dell'impianto elettrico;

E per l'effetto
Condannare la società LidodiEnea Srl al risarcimento del danno patrimoniale subito ex art.
2043 c.c. quantificato Euro 4.000,00 o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia per i predetti lavori non effettuati ed eseguiti dall'attore;

Nonché condannarla, al pagamento, sempre in favore dell'odierna parte attrice e per i motivi di cui al presente atto, a titolo di danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., dell'importo pari ad € 20.000,00 o nella somma maggiore o minore da stabilirsi sempre in via equitativa ai sensi 1226 c.c.».]
LIDODIENEA s.r.l. in liquidazione
« Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese competenze ed onorari. Salvezze illimitate». FATTO E DIRITTO

1. NL IO ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società Lidodienea s.r.l. in liquidazione per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento dei contratti di compravendita immobiliare stipulati con la convenuta rispettivamente in data 26.02.2014 e in data 28.05.2014 e del successivo accordo transattivo concluso in data 14.07.2014.
A fondamento delle domande, l'attore ha esposto che: con rogito notarile stipulato in data 26.02.2014 la Lidodienea s.r.l. aveva venduto al sig. IO, al prezzo di euro 90.000,00 interamente versato,
l'appartamento su due livelli distinto con il numero interno 5 sito in Anzio (RM), alla via Cinque
Miglia s.n.c., angolo via Giovanni Pascoli;
con altro rogito notarile stipulato in data 28.05.2014 la convenuta aveva venduto all'attore altre due porzioni immobiliari ubicate sempre in Anzio (RM), alla via Cinque Miglia s.n.c., angolo via Giovanni Pascoli e precisamente l'appartamento sito al piano primo e distinto con il numero interno 6 e il locale magazzino sito al piano interrato e distinto con il numero interno 3;
in entrambi i contratti di compravendita era precisato che gli immobili erano liberi da pesi e oneri arretrati e che comunque rimanevano a carico della società venditrice gli oneri di qualsiasi natura maturati fino a quel momento anche se accertati successivamente;
a seguito della manifestazione di vizi negli immobili compravenduti, le parti avevano sottoscritto in data 14.07.2014 un contratto di transazione avente ad oggetto la riduzione del prezzo degli immobili e l'obbligo, assunto da parte venditrice, di montare ed attivare le caldaie e completare l'impianto elettrico;
nel
2015 il Giudice di Pace di LL aveva emesso a carico del sig. IO il decreto ingiuntivo n.
2407/2015 per la somma di euro 2.129,22 dovuta per oneri condominiali scaduti e non pagati relativi al periodo 2010-2014 e quindi di competenza della società convenuta;
in conseguenza dell'emissione del decreto ingiuntivo, l'attore era stato sottoposto a due procedimenti esecutivi aventi ad oggetto gli immobili acquistati dalla convenuta ed altri due immobili siti in Roma;
pertanto, il sig. IO, per il tramite di un legale appositamente incaricato, aveva diffidato la convenuta al pagamento delle spese condominiali e all'adempimento degli obblighi assunti con l'accordo transattivo del luglio del 2014
e concernenti l'impianto elettrico e l'installazione delle caldaie;
nonostante la diffida la convenuta era rimasta inadempiente, facendo sì che le procedure esecutive proseguissero;
in data 20.02.2018 il
Tribunale di Roma aveva convertito il pignoramento a fronte del pagamento rateale della somma complessiva pari ad euro 13.283,93 comprensiva delle spese legali e di CTU;
all'udienza del
12.04.2022, il Tribunale di LL a sua volta aveva disposto la vendita forzata degli
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